Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11990 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 14/09/2016, dep.16/05/2017),  n. 11990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27984/2013 proposto da:

D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PERUSI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 504/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIO PIERINO PATELLA per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Mantova, accolta in parte la domanda risarcitoria proposta da D.A. nei confronti di C.L. e della sua compagnia assicuratrice, considerato che l’incidente che aveva dato origine alla lite doveva ascriversi alla colpa prevalente (85%) della stessa attrice, rilevato che, in corso di causa, quest’ultima aveva ricevuto la somma di 15 mila Euro a titolo di acconto, dichiarò tale somma integralmente satisfattiva del danno patito dall’istante.

La corte di appello di Brescia, investita dell’impugnazione proposta dall’attrice in prime cure, modificata la percentuale di responsabilità da ascriversi alla stessa nella misura dell’80%, confermò poi l’importo complessivo del danno liquidato dal primo giudice.

Avverso la sentenza della Corte lombarda D.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste la Allianz s.p.a. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia contraddittorietà della motivazione e omesso esame di una circostanza controversa e decisiva ai fini della decisione. Con il secondo motivo, si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Erronea interpretazione delle norme; erronea applicazione delle norme inerenti alla quantificazione del danno.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati.

Esso si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che tanto il riparto di responsabilità quanto l’importo risarcitorio dovuto all’odierna ricorrente fossero, l’uno, ricostruibile secondo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, che questa Corte interamente condivide, l’altro del tutto conforme ai criteri di liquidazione tabellare da adottarsi nella specie.

La Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati alla scure del rigetto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge (senza che tale violazione venga poi nemmeno specificata, nell’intestazione del motivo, in relazione alle specifiche norme che si assumono violate) e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Non senza rammentare come, all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (illegittimamente lamentato dal ricorrente in parte qua) di “contraddittorietà di motivazione” bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – onde l’inammissibilità, sempre in parte qua, della censura mossa alla sentenza impugnata.

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora, legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia una pretesa violazione degli artt. 919 e 92, è palesemente inammissibile, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei consolidati principi da applicarsi in tema di riparto delle spese di giudizio, essendosi implicitamente pronunciata sul punto.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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