Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1199 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 22/01/2010), n.1199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26346/2004 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO Angelo;

– ricorrente –

contro

R.M. (OMISSIS), RI.GI.

(OMISSIS), R.A. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 22825/2005 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO ANGELO;

– ricorrente –

e contro

R.M., RI.GI., R.A., R.L.,

R.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 17/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.2.1987 R.M., Ri.Gi., R.A., R.L. e R.S. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Barletta R. G. e, premesso che il (OMISSIS) era deceduta V. C., madre delle attrici e del convenuto, disponendo con testamento pubblico del (OMISSIS) dell’unico bene caduto in successione, costituito da un fondo rustico sito in agro di (OMISSIS), in favore dei propri suddetti discendenti, chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.

Costituendosi in giudizio R.G. aderiva a tale domanda, previa consistenza dell’asse ereditario alla luce di alcuni atti di donazione disposti in vita dalla “de cuius”.

Le attrici successivamente modificavano l’originaria domanda di divisione precisando che la stessa doveva avvenire da un lato previa determinazione della quota disponibile da assegnare a R.S., e dall’altro attraverso la vendita del fondo rustico, atteso che la divisione in natura sarebbe stata del tutto antieconomica.

Il Pretore adito con sentenza del 29.11.1991 rigettava la domanda attrice assumendo che non era possibile procedere alla ripartizione del solo fondo rustico senza tenere conto, nella determinazione delle quote, dell’ulteriore immobile donato in vita dalla “de cuius” a R.S., e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza R.G. proponeva impugnazione riguardo alla pronuncia relativa alle spese in quanto la totale soccombenza delle attrici non giustificava la loro compensazione;

resistevano in giudizio da un lato R.S. e dall’altro M., Gi., A. e R.L. proponendo due autonomi appelli incidentali e chiedendo la divisione del fondo rustico in questione ovvero, in subordine, la divisione anche dell’immobile donato a R.S..

Dopo l’espletamento di una C.T.U. il Tribunale di Trani con sentenza non definitiva del 21.5.2002 rigettava per quanto di ragione l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava sui punti in questione la sentenza di primo grado, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti nei sensi di cui in motivazione, disponeva con separata ordinanza la prosecuzione delle operazioni di divisione mediante la nomina di un notaio per le operazioni di vendita, e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.

Espletata la vendita a mezzo del notaio Francesca Napoletano, con ordinanza del 17.9.2004 il giudice istruttore rigettava l’istanza di R.G. con cui si chiedeva la revoca del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di divisione in favore dell’aggiudicatario.

Con sentenza definitiva dell’11.4.2005 il Tribunale adito ha rigettato l’appello principale, ha accolto l’appello incidentale per quanto di ragione e, per l’effetto: a) ha confermato sui punti in questione la sentenza di primo grado; b) ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti nei sensi di cui in motivazione; c) ha disposto il versamento da parte di R.S. in favore della massa di Euro 3388,91; d) ha disposto il prelevamento dalla massa da parte di ciascuno degli altri coeredi della somma complessiva di Euro 5988,13; e) ha disposto inoltre l’estinzione del libretto di deposito bancario sul quale era versata la somma ricavata dalla vendita del bene ereditario, ed ha rigettato la domanda di rendiconto.

R.G. ha proposto un ricorso ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza del giudice istruttore del 17.9.2004 ed un separato ricorso avverso le sentenze 3.7.2002 ed 11.4.2005 del Tribunale di Trani; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi.

Venendo quindi all’esame del ricorso ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Trani del 17.9.2004, si rileva che con l’unico motivo articolato il R. censura il provvedimento in oggetto con cui era stata rigettata l’istanza dell’esponente per la declaratoria di nullità del procedimento svoltosi dinanzi al notaio per la vendita all’incanto avvenuta il giorno (OMISSIS) e per l’espletamento di un nuovo incanto per violazione dell’art. 490 c.p.c., non essendo stati esperiti i mezzi di pubblicità previsti da detta norma, sia a mezzo inserimento dell’estratto di vendita in un quotidiano sia tramite affissione dei manifesti murali.

La censura è infondata.

Invero questa Corte ritiene che in materia di vendita di immobili a mezzo notaio ai sensi dell’art. 786 c.p.c., art. 788 c.p.c., comma 4 e art. 790 c.p.c., nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditari, anche se per gli atti relativi a tale vendita si applicano l’art. 570 c.p.c., e segg., espressamente richiamati dall’art. 788 c.p.c., comma 3, tuttavia la procedura prevista, avendo solo funzione attuattiva dello scioglimento della comunione, non può essere configurata come un atto esecutivo, non essendo riconducibile ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore procedente (vedi le analoghe conclusioni raggiunte in materia di vendita di beni ereditari da Cass. 29.10.1993 n. 10778 e Cass. 11.10.1995 n. 10587);

pertanto, se da un lato ciò comporta che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non può essere ricondotto alla opposizione ex art. 617 c.p.c., ma piuttosto ad una autonoma azione di nullità, dall’altro da tale configurazione giuridica consegue l’inapplicabilità dell’art. 490 c.p.c. (la cui violazione è stato denunciata in questa sede) nella fattispecie, che invece è disciplinata espressamente dall’art. 790 c.p.c., la cui violazione non è stata dedotta nel ricorso in esame, che quindi deve essere rigettato. Con riferimento poi al ricorso proposto avverso le sentenze del Tribunale di Trani del 3.7.2002 e dell’11.4.2005, si osserva che le censure in esso formulate, del tutto identiche a quelle sollevate nel ricorso ex. art. 111 Cost., ed incentrate quindi sulla violazione dell’art. 490 c.p.c., non riguardano nessuna delle statuizioni contenute nelle menzionate sentenze, come ammesso dalla stessa ricorrente; pertanto il ricorso è inammissibile.

Non occorre procedere ad alcuna pronuncia in ordine alle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso ex art. 111 Cost. e dichiara inammissibile il ricorso avverso le sentenze 3.7.2002 ed 11.4.2005 del Tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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