Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1199 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4926-2017 proposto da:

COMUNE DI ADRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, ORA INCOPORATA IN INTESA SANPAOLO SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5069/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La società Mediocredito italiano spa impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia il diniego, da parte del Comune di Adro, del rimborso dell’IMU dalla stessa società versata in relazione ad un immobile concesso in locazione finanziaria, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la risoluzione del contratto di locazione e la restituzione del bene da parte del conduttore.

La CTP accoglieva il ricorso disponendo la compensazione delle spese.

Tale decisione veniva impugnata dal Comune avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società si è costituita depositando controricorso sostenuto da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 2, avendo la CTR affermato che, nel caso di contratto di leasing immobiliare risolto per inadempimento del concessionario il quale non abbia tuttavia riconsegnato il bene, soggetto passivo IMU sarebbe il concessionario medesimo anzichè la società concedente proprietaria dell’immobile, senza tener conto del disposto del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. in L. n. 214 del 2011, che nel rinviare al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, collega la soggettività passiva IMU alla vigenza del contratto di leasing stabilendo che nel caso di immobile da costruire o in corso di costruzione, concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Con il secondo motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione della L. n. 147 del 2014, art. 1, comma 672, avendo il giudice d’appello individuato il soggetto passivo IMU, nel caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, sulla base delle disposizioni previste per la TASI, tributo che, oltre a non essere stato ancora istituito nel caso di specie, è comunque diverso, sicchè la relativa disciplina non può essere applicata analogicamente.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati.

La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene alla individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Si tratta di stabilire se, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che ha il possesso del bene, ovvero all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella giurisprudenza di questa Corte può oramai ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). Ciò che assume rilevanza ai fini dell’IMU, infatti, non è la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo essa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno (Cass., Sez. 5, n. 29973 del 2019, Rv. 655919-01, la quale ha analizzato criticamente il diverso orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019, Rv. 654521-01. In senso conforme v., successivamente, Sez. 5, n. 34243 del 2019; Sez. 6-5, n. 7227 del 2020; Sez. 6-5, n. 8957 del 2020; Sez. 5-6, n. 14906 del 2020; Sez. 6-5, n. 23914 del 2020).

In sostanza, questa Corte ha ritenuto che è il contratto a determinare la soggettività passiva del rapporto d’imposta in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, e non già la disponibilità del bene, sicchè la cessazione dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.

Conferma di tale conclusione si rinviene – come correttamente osservato dal ricorrente – nel D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, il quale stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti. In tale ipotesi è la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.

Non ha valore in senso contrario la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI) dettata dalla L. n. 147 del 2014, art. 1, comma 672, il quale stabilisce che tale tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, e che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene. Tale disposizione, infatti, è applicabile limitatamente al suddetto tributo, non potendo essere analogicamente estesa anche all’IMU, in primo luogo perchè la citata L., comma 703, precisa che l’istituzione dell’IUC (della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, ed in secondo luogo in ragione della eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

Poichè il giudice di appello non si è attenuto alla normativa di settore ed ai suddetti principi, l’impugnata sentenza va cassata con il rigetto dell’originario ricorso non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

La novità delle questioni trattate sulle quali la Corte si è espressa di recente e dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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