Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1199 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 15/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 1418/06 R.G. proposto da:

BeC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Signora

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana, n, 1,

presso l’Avvocato Cerulli Irelli Giuseppe, che la rappresenta e

difende per procura speciale conferita con atto Notaio Domenico

Guastamacchia, rep. n. 242626 in data 19.3.2010;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, Ufficio di Forlì, in persona del

Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende

secondo la legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/1/04 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia e Romagna, depositata il 17.12.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15,10.2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Cerulli Irelli Giuseppe e, per i

controricorrenti, l’Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La signora B.E., in qualità di legale rappresentante della ditta BeC s.r.l., ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’ufficio, riforma la sentenza n. 48/01/2003 della commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica emesso dal locale ufficio dell’agenzia delle entrate a seguito d’indagini della guardia di finanza, notificato il 16.10.2002, recante le somme di L. 38.250.000, per imposta sul valore aggiunto evasa nell’anno 1997, e di Euro 19.754,48 per sanzione, oltre interessi.

1.2.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, intimati, resistono mediante controricorso.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso per cassazione proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso del medesimo sono inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (14.11.2003) – s’intende tacitamente estromesso da relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Forlì (Cass. n. 9004/2007).

2.1.1.- Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- La contribuente chiede annullarsi la sentenza della commissione regionale, censurandola:

3.1.1.- col primo motivo, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e per carenza di motivazione, essendo asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni di terzi, non supportate da altri riscontri probatori, in violazione del divieto di prova per testi nel processo tributario;

3.1.2.- col secondo motivo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla stessa questione, ossia per aver posto ad esclusivo fondamento della decisione le dichiarazioni di terzi, senza motivare circa l’eventuale esistenza di altri elementi probatori o presuntivi concordanti;

3.1.3.- col terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, per non avere attribuito debito peso, almeno presuntivo, alla sentenza penale che aveva mandato pienamente assolta dai connessi reati (perchè il fatto non sussiste) l’amministratrice unica della ditta contribuente; interpretando erroneamente il contenuto di tale sentenza come dubitativo, alla stessa stregua di un’assoluzione per insufficienza di prove nella vigenza del vecchio codice di procedura penale.

4.- Decisione.

4.1.- I suesposti motivi di censura sono infondati o inammissibili, per le ragioni di seguito espresse, sicchè il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo a favore dell’agenzia delle entrate, fanno carico alla ricorrente, per la soccombenza.

5.- Motivi della decisione.

5.1. – I primi due motivi di ricorso (par. 3.1.1 e 3.1.2), da esaminare congiuntamente perchè vertenti sulla stessa questione, concernente la valenza e l’utilizzazione delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, sono infondati e, per un certo aspetto, inammissibili.

5.1.1.- La commissione regionale ha spiegato, con motivazione sufficiente e congrua, le ragioni per cui non ritiene di condividere “l’assunto finale dei primi giudici, laddove statuivano che l’avviso di rettifica de quo si basava sulle sole dichiarazioni rilasciate a un terzo”, giacchè le deposizioni acquisite in sede penale, “fra loro concordanti, sono risultate confermate anche da riscontri documentali”, costituiti dalle corrispondenze rilevate sui libri contabili della contribuente e di altra società (BEA s.r.l.), la quale ultima avrebbe (solo apparentemente) pagato in contanti a proprie ditte fornitrici, facenti capo alla stessa persona fisica, emittenti di false fatture per operazioni fittizie, quanto ricevuto dall’odierna ricorrente, cui restituiva invece parte (30%) delle somme a questa fatturate. Del resto, il processo penale a carico dell’amministratore unico della società intermediaria (BEA s.r.l.) – accusato di frode fiscale per avere, d’accordo con la ricorrente, emesso fatture artificiosamente maggiorate del 30% – si era concluso col riconoscimento della sua responsabilità penale e col patteggiamento della pena. Fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni rese in sede penale, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da riscontri documentali (Cass. n. 8772/2008), se così valutate dal giudice di merito con motivazione congrua e logica.

5.1.2.- Si osserva ulteriormente, in proposito:

– che l’esito del processo penale, sfavorevole al terzo dichiarante, è stato giustamente utilizzato quale indizio a favore della tesi erariale, in quanto il terzo medesimo aveva confessato la sovrafatturazione e la restituzione per contanti alla contribuente di somme pari al 30% di quelle fatturate; il che porta a ritenere che le fatture di cui si tratta erano parzialmente fittizie; e che anche le eventuali indagini bancarie sarebbero state superflue ed inutili, versandosi nell’ipotesi – suffragata da ragionevoli presunzioni, secondo la commissione regionale – di gestione per contanti degli affari “in nero”;

– che correttamente la commissione regionale ha negato rilevanza alla contabilità, formalmente regolare, della contribuente ed alla consulenza tecnica eseguita in primo grado sui dati contabili, dal momento che non è contestata, in questa causa, la regolarità formale delle fatture, dei libri e delle annotazioni contabili, bensì la conformità sostanziale di tali documenti alla realtà commerciale sottostante.

5.1.3.- Diversamente da quanto deduce la ricorrente, il giudicante a quo ha quindi concluso per la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi a favore della pretesa erariale, non basandosi soltanto sulle dichiarazioni dei terzi, bensì analizzando questo indizio (Cass. nn. 9402/2007, 4269/2002; C. cost. n. 18/2000) nel contesto delle altre risultanze istruttorie, anche documentali. La ricorrente non lamenta, peraltro, la mancata considerazione di adeguate prove contrarie, che essa aveva l’onere di fornire (Cass. nn. 15299/2008, 2847/2008, 21953/2007).

5.1.4.- Sotto altro profilo – e cioè con riferimento al giudizio sulla valenza probatoria dei singoli elementi esaminati dal giudicante a quo – le censure in esame sono inammissibili, non essendo criticabile in sede di legittimità – se non per vizi, qui non sussistenti, della motivazione – la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.

5.2.- Il terzo motivo di censura (par. 3.1.3) è infondato nella prima parte – dove si lamenta che la commissione regionale non abbia dato alcun peso, neppure presuntivo, alla sentenza penale che mandava assolta con piena formula l’amministratrice unica della ditta contribuente – ed è inammissibile nella seconda parte, relativa ad una pretesa interpretazione erronea di detta sentenza, in violazione dell’art. 530 c.p.p..

5.2.1.- Quanto alla prima parte della censura, è noto che il giudice di merito non è tenuto a rendere conto paratamente, in motivazione, di tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, nè di tutti gli elementi presuntivi o probatori esaminati, se il suo ragionamento, esente da vizi logici e giuridici, è adeguatamente fondato su quelli espressamente utilizzati; dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili (S.U. n. 5802/1998; Cass. nn. 11193/2007, 2272/2007, 17145/2006, e numerose altre).

Nella specie, le argomentazioni esposte dalla commissione regionale, tratte da una serie di elementi giudicati favorevoli al fisco, sono sufficienti a sostenere logicamente la decisione; pertanto, l’omessa menzione della sentenza penale, con cui la persona responsabile della società contribuente era stata pienamente assolta dai reati fiscali connessi alla vicenda in esame, deve necessariamente interpretarsi quale giudizio d’ininfluenza di tale pronunzia nell’economia della decisione qui impugnata: conclusione che, d’altra parte, è in sintonia col principio di autonomia, derivante dall’art. 654 c.p.p., degli esiti del processo tributario rispetto a quelli del processo penale (Cass. nn. 12041/2008, 1014/2008, 5720/2007).

5.2.2.- Sulla seconda parte, si osserva che in nessun luogo, neppure “nelle ultime righe” (v. ricorso, pag. 24), la sentenza impugnata accenna ad una interpretazione della formula assolutoria adottata dal giudice penale (asseritamente in senso restrittivo, come sostanzialmente dubitativa). La censura riferita a questo punto (inesistente) della decisione impugnata è dunque inammissibile. 5.3.- Segue la decisione, nel senso indicato al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze e compensa integralmente fra le parti le relative spese. Rigetta i ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre spese generali ed accessori d legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 15 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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