Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11989 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 19/06/2020), n.11989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11869/2015 R.G. proposto da:

G.P.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore

R.R., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Turci ed

Alessandro Fruscione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo

studio del secondo, in via Giambattista Vico n. 22, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

– Resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 316 depositata l’11 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1- Letto il ricorso proposto dalla G.P.R. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, in epigrafe indicata che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato gli avvisi di rettifica di quattro dichiarazioni doganali emessi nei confronti dell’importatrice G.P.R. s.r.l. (in solido con il rappresentante doganale ed il gestore del deposito doganale) per omesso versamento dell’IVA all’importazione sulla merce, destinata al magazzino doganale ma in realtà in esso non introdotta;

2.- Considerato che la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ha proposto sette motivi di ricorso.

3.- Rilevato che l’Agenzia convenuta si è costituita tardivamente in giudizio al solo fine di partecipare alla discussione, senza formulare alcuna conclusione.

4.- Ritenuto preliminarmente che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare la trattazione delle questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio.

5.- Rilevato che con il primo motivo di ricorso la contribuente ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Dir. CEE 77/388, dell’art. 2 Dir. CE 112/2006, dell’art. 2 Reg. del consiglio 1553/1989, del D.P.R. 26 ottobre 1072 n. 633, artt. 1, 17, 19, 23, 25, 60, 67, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9 bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per illegittima duplicazione dell’imposta in violazione del principio di neutralità dell’IVA.

6.- Atteso che con il quinto motivo di ricorso la società ha denunziato violazione e/o falsa applicazione violazione del D.L. 331 del 1993, art. 50 bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), in quanto l’assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione è pacifica in causa ed è stato riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che però non ne ha tratto le conclusioni, favorevoli al contribuente, di cui alla sentenza della Corte di Giustizia in causa C-212/2013.

7.- Ritenuta la fondatezza di detti motivi di ricorso, perchè questa Corte ha già affermato il principio, cui occorre dare continuità anche in questa sede, per cui “l’amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al citato D.L. n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’auto fatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo “virtuale” della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/13, ” (Cass. sez. V n. 12231 del 17 maggio 2017; principio affermato senza contrasti anche da Cass. Sez. V, 1 febbraio 2019 n. 3102 e da Cass. Sez. V, 1 febbraio 2019 n. 3080).

8.- ritenuto che la fondatezza di tali motivi renda superflua la valutazione di quelli rimanenti, derivandone l’accoglimento del ricorso della contribuente, con conseguente pronunzia nel merito della causa, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, ed accoglimento del ricorso originario avverso gli avvisi di liquidazione impugnati.

9.- Ritenuto infine, quanto al regolamento delle spese processuali, che possa essere disposta la compensazione delle spese del solo giudizio di merito, in considerazione della formazione ad esso successiva dell’indirizzo giurisprudenziale qui indicato e condiviso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della G.P.R. s.r.l., compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.100 (quattromilacento) complessive, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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