Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11989 del 15/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 15/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.15/05/2017),  n. 11989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

ERG WIND SARDEGNA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Eugenio Picozza,

Paolo Centore e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto nello

studio del primo in Roma, via di San Basilio, n. 61;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

innanzi al Tribunale di Genova;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha concluso

per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione in opposizione a ruolo e a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c., notificato in data 4 aprile 2016, ERG Wind Sardegna s.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale ordinario di Genova l’atto con cui, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, Equitalia Nord s.p.a., agente della riscossione, aveva ad essa notificato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 4.471.856,78.

Tale cartella nasceva dall’emissione del ruolo n. 2016/001458, reso esecutivo in data 25 gennaio 2016, avente quale causale dell’addebito il decreto n. 3613 dell’11 settembre 2014, comunicato in data 29 ottobre 2014, con cui il Ministero aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, per un piano di investimento comprensivo della realizzazione di un impianto eolico nel Comune di (OMISSIS) ed il recupero del contributo erogato alla IVPC Sardegna s.r.l..

In precedenza il citato decreto del Ministero – adottato sul rilievo che la società beneficiaria, come emerso da indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, aveva esibito atti falsi e/o attestanti il falso con riferimento alla disponibilità dei suolo, alla capacità finanziaria e patrimoniali dei soci e al versamento dei mezzi propri – era stato impugnato da ERG Wind Sardegna, trasferitaria del parco eolico, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 febbraio 2015.

A sostegno dell’opposizione al ruolo e alla cartella di pagamento, la società ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata nell’atto impugnato, nonchè la pendenza del sequestro penale sulle somme azionate nella cartella impugnata con il quale la pretesa dell’Amministrazione aveva già trovato, ben prima della notifica della cartella, piena tutela. Ha inoltre eccepito: l’illegittimità dell’atto opposto perchè il carico non è riscuo-tibile a mezzo del ruolo ed il ruolo non deriva da un titolo avente efficacia esecutiva; l’illegittimità della pretesa di somme aggiuntive rispetto alle somme oggetto di recupero; la violazione del principio di contraddittorio in relazione all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, nella formazione del ruolo e del decreto da cui esso deriva; l’illegittimità derivata della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo ivi riprodotto, in quanto non sottoscritto nè dal titolare del Ministero, nè da un suo delegato legittimante nominato; l’illegittimità degli atti opposti per difetto di idonea motivazione e la illegittimità dei compensi di riscossione reclamati.

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Genova si è costituito il Ministero dello sviluppo economico, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e concludendo, nel merito, per l’infondatezza dell’opposizione.

2. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, ERG Wind Sardegna ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 22 ed il 24 giugno 2016, chiedendo di confermare la giurisdizione del giudice ordinario.

Mentre Equitalia Nord è rimasta intimata, il Ministero dello sviluppo economico ha depositato atto di controricorso, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., che ha concluso affinchè venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio Erg Wind Sardegna ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – E’ controversa l’appartenenza della giurisdizione in ordine alla opposizione al ruolo e alla cartella di pagamento emessi per recuperare somme erogate in forza di provvedimento amministrativo revocato.

La parte pubblica è convenuta in giudizio non per il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, bensì per il fatto che intende realizzare un proprio credito.

Con l’opposizione si contesta, sotto diversi aspetti, l’efficacia esecutiva del titolo.

2. – Esaminando questioni analoghe, queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., ordinanze 5 maggio 2017, nn. 10939, 10940, 10941, 10942, 10943) hanno affermato che presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicchè, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.

3. – In conformità con le conclusioni scritte del pubblico ministero, deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2017

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