Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11989 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 10/06/2016), n.11989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29517-2014 proposto da:

R.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 8 sc. G int. 6, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA GRAZIA RUGGIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO VETERE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE (OMISSIS) – C.F.

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 461/2014 della CORTE D’APPELLO i TORINO,

depositata il 19/04/2014 R.G.N. 1393/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– La Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello di R. R. avverso la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Agenzia delle Entrate, volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 20 luglio 2011 e la condanna della Agenzia alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva reintegra.

2 – La Corte territoriale ha rilevato che:

a) l’audizione del 28 giugno 2011 non aveva avuto luogo perchè il R. non era comparso, non aveva inviato memoria difensiva nè aveva comunicato il suo impedimento a comparire, rappresentato dallo stato di detenzione. La amministrazione, pertanto, non era tenuta a differire l’audizione, atteso che la richiesta era stata formulata dal difensore solo il 29 luglio 2011, successivamente alla irrogazione del licenziamento;

b) la Agenzia non era obbligata a sospendere il procedimento disciplinare sino alla definizione del processo penale, giacchè, a seguito della abolizione della pregiudiziale penale, il datore di lavoro ha la facoltà, non l’obbligo, di sospendere il procedimento solo nei casi di particolare complessità del fatto addebitato al dipendente e sempre che non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione;

c) il principio della necessaria immediatezza della contestazione opera su un piano diverso rispetto a quello della proporzionalità della sanzione, senza dubbio rispettato nella fattispecie, poichè il R. era stato sottoposto a processo penale per i delitti di corruzione e truffa e non aveva mai “neppure abbozzato” una difesa di merito;

d) erano inammissibili i motivi di appello relativi alla violazione del principio di immediatezza della contestazione ed alla nullità della notifica del licenziamento in quanto fondati su circostanze rappresentate per la prima volta nell’atto di gravame, in violazione del divieto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R. R. sulla base di due motivi. La Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso R.R. denuncia “violazione e falsa pplicazione dell’art. 2119 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter” nonchè “omessa e/o insufficiente motivazione di merito”. Premette il ricorrente che il licenziamento era stato intimato a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP del Tribunale di Verbania nell’ambito del processo penale iscritto al n. 1108/2005. I fatti oggetto di contestazione erano da tempo conosciuti dalla Amministrazione, la quale nell’anno 2007 aveva avviato, e poi sospeso, un primo procedimento disciplinare in relazione a condotte in parte coincidenti con quelle per le quali era stato disposto il rinvio a giudizio. La Agenzia, inoltre, aveva avuto notizia delle imputazioni non il 3 maggio 2011, ossia a seguito della comunicazione del decreto di rinvio a giudizio, bensì il 13 maggio 2010, allorquando l’Avvocatura dello Stato aveva trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio.

Ribadisce che il principio di immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso sono posti a garanzia del diritto di difesa del dipendente e discendono dai canoni generali di correttezza e buona fede al cui rispetto il datore di lavoro è tenuto nella attuazione del rapporto.

Aggiunge che la Agenzia, irrogando il licenziamento senza preavviso, aveva di fatto anticipato la condanna per un reato la cui sussistenza doveva essere ancora accertata in sede penale ed in assenza di prove che dimostrassero la responsabilità del dipendente, non essendo a tal fine sufficiente il solo rinvio a giudizio.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta irrilevanza della pregiudizialità tra i fatti oggetto del procedimento penale pendente e quelli del procedimento disciplinare”.

Rileva che la Corte territoriale, nel ritenere facoltativa la sospensione del procedimento disciplinare, avrebbe violato il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis giacchè allorquando, come nella fattispecie, vi sia identità fra i fatti oggetto dei due procedimenti occorre attendere che divenga definitivo l’accertamento della responsabilità penale.

3 – Dette censure non possono essere esaminate nel merito, poichè la Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio ed il ricorrente non ha dato la prova della avvenuta notificazione del ricorso.

Non è applicabile alla fattispecie l’art. 291 c.p.c., giacchè il potere del giudice di ordinare la rinnovazione della notifica è esercitabile solo qualora venga rilevato un vizio che comporti la nullità della notifica stessa, non già allorquando il procedimento notificatorio sia inesistente. E nella specie, per l’assenza del difensore alla udienza è anche mancata la possibile necessaria, attività sollecitatoria (S.U. 627 del 2008).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione della Agenzia delle Entrate esime dal provvedere sulle spese del grado.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-

bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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