Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11989 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., rappr. e dif. dall’avv. Valentina Sassano,

valentinasassano.pec.ordineavvocatitorino.it, elett. dom. presso lo

studio in Torino, Corso Brunelleschi n. 129, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui

Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Torino 12.4.2019, n. 2466/2019,

in R.G. 17253/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 10.2.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.J. impugna il decreto Trib. Torino 12.4.2019, n. 2466/2019, in R.G. 17253/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e dato atto che la richiedente è stata sentita tre volte dalla Commissione territoriale, con interlocuzione secondo referral anche della Commissione antitratta: a) esclusa la completa credibilità della richiedente, proveniente dalla Nigeria (Imo State), per via delle contraddizioni ed incongruenze del narrato, per come riferito al timore di vincolo all’attività di prostituzione al rientro, posto che la stessa, riconoscendo di esservisi dedicata in Italia e con saldo solo parziale di un debito contratto con possibili sfruttatori, non ha integrato le dichiarazioni con indicazioni più precise sulla sua condotta professionale attuale, mentre è emerso che nessun “giuramento” era stato prestato in Nigeria, ivi i familiari non sono stati oggetto di minacce anche solo allegate, nè vi è stata rappresentazione di riflessi di disagio per la condotta assunta in Italia, dove risulta che la stessa consapevolmente non si sia avvalsa dei servizi pubblici di sostegno; b) insussistenti i rischi di atti persecutori, nè provati comportamenti in tal senso compressivi dei diritti umani fondamentali; c) insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti COI citate; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando altre situazioni di vulnerabilità o radicamenti accertati in Italia ovvero negative condizioni di salute non curabili, avendo il ricorso solo richiamato il vissuto drammatico dell’istante.

3. la ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’onere di cooperazione in capo al giudice circa la situazione della Nigeria, avendo omesso il decreto di darne conto citando le COI pertinenti;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto ove ha escluso – ai fini della protezione umanitaria – la vulnerabilità nonostante la richiedente fosse vittima della tratta;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; la ratio decidendi utilizzata dai giudici torinesi, i quali hanno enunciato il limite di genericità del ricorso ove si limitava al richiamo di una “situazione drammatica della Nigeria” (pag. 4), non ha premesso alcuna diretta constatazione di quale fosse in realtà esattamente la situazione, anche sulla base delle COI aggiornate, nel Paese ed in particolare nella zona di provenienza del ricorrente; pur infatti menzionando la necessità di una indicazione di allarme, in punto di conflitto armato, da scrutinare in base a tali fonti, ed evitando ancor prima di farne utilizzo, il tribunale non ha espresso alcun giudizio sulla esistenza o meno di una violenza generalizzata e indiscriminata, per l’aspetto rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

4. il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al medesimo tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA