Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11987 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1694/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2005 r.g.n. 2419/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 dicembre 2005 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la pronuncia con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo la domanda avanzata da D.S., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra costei e la società, con la conseguente trasformazione, a decorrere dal 19 febbraio 1999, del rapporto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con la condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora della società.

La Corte di merito è pervenuta a queste conclusioni, avendo accertato che l’assunzione dell’appellata era avvenuta con contratto a termine stipulato nel periodo successivo al maggio 1998 ed anteriore alla operatività del c.c.n.l. 2001, a norma dell’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994 e del successivo accordo integrativo del 25 settembre 1997 – ove era previsto che potessero essere ulteriormente stipulati contratti a tempo determinato in presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi -. L’assunzione era stata effettuata perciò oltre il limite temporale a cui era stato prorogato l’esercizio della facoltà per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società, con ricorso basato su quattro motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società denuncia violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (primo motivo) e degli artt. 1362 e ss. cod. civ., unitamente a vizio di motivazione (secondo motivo). Deduce che la Corte territoriale, soffermandosi soltanto sul dato letterale degli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997, ha dichiarato l’esistenza di un limite temporale, fino al 30 aprile 1998, per l’esercizio da parte dell’azienda della facoltà di procedere ad assunzioni di lavoratori a termine, mentre tali accordi non hanno natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale all’epoca in atto.

Le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Si è in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29 luglio 2005 n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703), va confermata la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società con la D. in data 22 ottobre 1998.

Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1223 cod. civ., sostenendo che non vi era stata nei suoi confronti una valida costituzione in mora, tale non potendo essere qualificata la richiesta, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, del tentativo obbligatorio di conciliazione avanzata dalla lavoratrice, per la mancanza di una manifestazione di volontà della dipendente di rendere la prestazione lavorativa.

Il motivo è inammissibile. Ai fini decisività della doglianza avanzata con il motivo in esame, proprio per consentire a questa Corte la verifica circa l’idoneità della richiesta di tentativo di conciliazione formulata dalla lavoratrice per la costituzione in mora di Poste Italiane, la società ricorrente avrebbe dovuto riportare o comunque specificare nel presente ricorso, il contenuto di quella richiesta della lavoratrice comunicata all’azienda, come esige il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. fra le tante Cass. 29 marzo 2007 n. 7767), onere invece che qui non risulta adempiuto.

Infondato è pure l’ultimo motivo con il quale è denunciato il vizio di motivazione, per non avere il giudice del merito tenuto conto dell’ aliunde perceptum ai fini della determinazione delle somme spettanti alla lavoratrice per retribuzioni maturate.

Si deve infatti osservare che il giudice del merito ha esplicitato le ragioni del mancato esame della richiesta avanzata in proposito dalla società, evidenziando che la D. aveva proposto domanda limitata alla sola condanna generica della società al risarcimento del danno, per cui a fronte di siffatta qualificazione della domanda, non censurata dalla società ricorrente, il medesimo giudice ha rinviato al separato giudizio da instaurare la determinazione del quantum con le detrazioni delle somme eventualmente percepite dalla lavoratrice per altra attività lavorativa.

Il ricorso va dunque rigettato.

Per il criterio della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società Poste Italiane.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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