Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11987 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 30899/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via
dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l., in liquidazione
(C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Taranto, elettivamente
domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
Avverso
Sentita la relazione svolta nella camera di Consiglio del giorno 26
gennaio 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
RITENUTO
che CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l. (di seguito breviter CEDIS) impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2007;
che l’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;
che proposto appello principale dalla CEDIS, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza resa il giorno 9 aprile 2018, accolse il gravame annullando l’atto impugnato;
che avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui ha resistito con controricorso CEDIS, posta in liquidazione volontaria;
che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. CEDIS ha dichiarato di avere avanzato istanza per la definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, concludendo perchè sia dichiarata l’estinzione del giudizio;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia dei contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;
che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021