Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11985 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la signora DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato PEPE GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 713/2 006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/04/2006 R.G.N. 1250/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato GIONFRA SILVIA per delega PEPE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di L.A. e conferma la decisione del Tribunale di Bari – giudice del lavoro – in data 10 ottobre 2003, con la quale era stato revocato il decreto emanato dalla stesso Tribunale che ingiungeva al Comune di Sannicandro di Bari di pagare al dipendente L. la somma di L. 14.274.841 a titolo di “premio di esercizio” e giudicata infondata la pretesa del lavoratore.

2. La sentenza accerta che il L., già lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A, era divenuto impiegato del Comune di Sannicandro di Bari dall’1.1.1993, per effetto della procedura di mobilità volontaria disciplinata dalla della L. n. 554 del 1988 e dal D.P.C.M. n. 325 del 1988; quale dipendente delle ferrovie percepiva il “premio di esercizio” (o quattordicesima mensilità), emolumento che il Comune gli aveva riconosciuto ma solo fino al 30.9.1996, data in cui era stato inquadrato nella quinta qualifica funzionale quale operatore di polizia municipale, a seguito di pubblico concorso cui aveva partecipato quale esterno.

3. Ritiene, quindi, che era stato costituito dal giugno 1996 un nuovo rapporto di lavoro, sicchè non poteva dirsi più sussistente da tale epoca il presupposto del “trasferimento” dalle Ferrovie dello Stato al Comune, condizionante la conservazione del trattamento economico goduto presso il precedente datore di lavoro.

4. Il ricorso di L.A. si articola in unico motivo, non svolge attività di resistenza il Comune di Sannicandro di Bari.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione perchè il premio di esercizio costituiva componente del maturato economico al momento del passaggio, all’esito del concorso del 1996, nella nuova qualifica, passaggio che non comportava perdita dell’anzianità di servizio e ciò era stato riconosciuto dallo stesso Comune. Il motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

2. La Corte giudica il motivo privo di fondamento.

3. Va, innanzi tutto, osservato che la sentenza impugnata accerta, senza che siano mosse contestazioni sul punto, che, con l’inquadramento della 5^ qualifica funzionale a seguito della partecipazione al concorso pubblico, era stata attribuita al L. una retribuzione più elevata di quella in precedenza goduta e comprensiva del “premio di esercizio” attribuito quale assegno ad personam.

3.1. Nella fattispecie, quindi, dovrebbe trovare applicazione, il principio di diritto, enunciato dalla prevalente e più recente giurisprudenza della Corte, secondo cui, in tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di riduzione del trattamento economico acquisito. Ciò si desume dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), che richiama le regole dettate dall’art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali – attributive di trattamenti di favore, in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l’amministrazione di destinazione – si ricollega l’ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 3, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi (vedi Cass. sez. lav., 13 aprile 2006, n. 8693 e 2 febbraio 2007, n. 2265; Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5466).

4. La controversia deve essere peraltro decisa in base ad un diverso ordine di considerazioni, basato sul fatto che il L. aveva partecipato quale esterno ad un concorso per titoli ed esami bandito dal Comune per la copertura di un posto di operatore di polizia municipale, 5^ qualifica funzionale, risultandone vincitore e stipulando il relativo contratto di lavoro con inquadramento nella qualifica con decorrenza 1.10.1996.

Infatti, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 29 luglio 2009, n. 17645), si costituisce in tale evenienza un nuovo rapporto di lavoro con la stessa amministrazione di cui si era già dipendenti; nè può rilevare la circostanza che, nel caso di specie, il Comune avrebbe riconosciuto l’anzianità pregressa, risolvendosi (a prescindere dal problema della sua conformità alla legge) in trattamento di maggior favore non estensibile oltre i limiti della concessione.

4.1. Alla fattispecie di “lavoro contrattuale” si applicano le disposizioni della L. 8 giugno 1990, n. 142, e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (norme poi raccolte, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 267 del 2000 e nel D.Lgs. n. 165 del 2001). In forza delle previsioni ora contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 59 e 71, si applica, in particolare, la disciplina speciale del rapporto di pubblico impiego non espressamente abrogata o disapplicata, ovvero non incompatibile con la “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro: in questo ambito di collocano le disposizioni del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, rese applicabili ai dipendenti degli enti locali per effetto del rinvio alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato operato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51, comma 9.

4.2. Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 65, sancisce il divieto di cumulo di più impieghi pubblici, imponendo a chi assume un nuovo impiego pubblico la cessazione del precedente: pertanto, il L., vincitore del concorso bandito dal Comune, era cessato di diritto dall’impiego precedente presso lo stesso Comune all’atto dell’assunzione del nuovo. In relazione a questa evenienza, nulla si dice in ordine alla conservazione della pregressa anzianità e dei diritti maturati nel caso di passaggio da uno ad altro impiego pubblico. Il citato D.P.R., artt. 199 e 200, comma 2, infatti regolano fattispecie diverse, riconducibili entrambe all’ipotesi del “trasferimento” di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione, ovvero da uno ad altro ruolo o carriera. Ed in effetti non possono essere equiparati ai “trasferiti” gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati dal citato art. 200, comma 1 (a tenore del quale “gli impiegati civili di ruolo, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l’accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato”), sottoponendosi volontariamente alla selezione ed in posizione di parità con gli altri concorrenti.

4.3. Neppure dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, si desume una regola diversa in tema di continuità del rapporto di lavoro e conservazione dei diritti acquisiti nel precedente rapporto. La norma, infatti, non si occupa di conservazione dell’anzianità di servizio ma solo di trattamento economico, sancendo, in ossequio al divieto di reformatio in peius, la conservazione del precedente trattamento economico se migliore del nuovo, ma solo con assegno ad personam e senza alcuna influenza sul livello di inquadramento (questione che, nella presente controversia, non rileva alla stregua dell’accertamento di cui si è detto al n. 3).

4.4. Le considerazioni che precedono dimostrano la correttezza in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il ricorrente avesse titolo a conservare l’assegno corrispondente al premio di esercizio, avendo costituto con il Comune un rapporto di lavoro del tutto distinto dal precedente e secondo le disposizioni del bando di concorso, così restando assorbita ogni altra questione posta dal ricorrente.

5. Non si provvede sulle spese ed onorari del giudizio di cassazione in difetto di attività di resistenza del Comune di Sannicandro di Bari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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