Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11985 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 10/06/2016), n.11985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18734-2014 proposto da:

B.P.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PALMERI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO PROVENZANO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo

studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIORGIO LI VIGNI, FRANCESCA LUBRANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2542/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/01/2014 R.G.N. 2604/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FULVIO ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il dott. B.P.O., già Dirigente medico dipendente della Azienda sanitaria provinciale di (OMISSIS), venne sottoposto a procedimento penale per truffa pluriaggravata continuata e falso ideologico in atto pubblico aggravato e continuato. Avuta notizia dell’adozione della misura degli arresti domiciliari, l’Azienda sanitaria dispose, con decorrenza dal 22.1.2002, la sospensione dal servizio del B., che poi riammise in servizio il 6.3.2002, a seguito della revoca della misura restrittiva della libertà personale. La formale contestazione disciplinare venne formulata in data 26.1.2011, quando la Cancelleria della Sezione penale della Corte di appello di Palermo comunicò l’irrevocabilità della sentenza di condanna per i suddetti reati. All’esito del procedimento disciplinare il B. venne licenziato per giusta causa.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 2542/13, ha confermato la sentenza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento proposta dal B..

2.1. Con tale sentenza ha respinto l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare del 26 novembre 2011, in base ai seguenti argomenti:

– non trovava applicazione alla fattispecie la riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 e l’Amministrazione aveva fatto corretta applicazione dell’art. 30 CCNL per la dirigenza medica e veterinaria, che prevede la sospensione obbligatoria dal servizio del dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale e la sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale, ma in assenza di misure restrittive;

– inoltre, l’Amministrazione aveva comunicato, in occasione dei provvedimenti di sospensione dal servizio e di riammissione del B., di volere fare salva “ogni ulteriore iniziativa anche in esito a successivi provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”;

– in assenza di disposizioni specifiche che prevedessero termini per l’avvio e la definizione del procedimento disciplinare, il decorso del tempo in attesa dell’esito del giudizio penale non poteva essere interpretato come acquiescenza o di presunta rinuncia implicita dall’Azienda a far valere successivamente il potere sanzionatorio;

nè l’attesa dell’esito del giudizio poteva ritenersi ingiustificata, non disponendo l’Amministrazione di nessun dato sull’oggetto dell’incolpazione e sulle modalità della condotta o in genere su elementi utili alla conoscenza dei fatti funzionale alla valutazione degli stessi in sede disciplinare;

– nessuna tardività era ravvisabile neppure tra la data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (8 aprile 2008) e quella della contestazione disciplinare (26 gennaio 2011), in quanto in data 16 ottobre 2008 l’Azienda appellata aveva chiesto al Tribunale di Palermo notizie sullo stato del procedimento, ricevendo notizia dell’avvenuta definizione solo il 24 gennaio 2011, ossia appena due giorni prima dell’invio della contestazione.

2.2. La Corte di appello ha respinto altresì il rilievo di genericità della contestazione. Premesso che in tema di sanzioni disciplinari il canone di specificità, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti, assolvendo soltanto alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare le proprie difese, la Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione per relationem, essendo i fatti per i quali era intervenuta condanna penale compiutamente conosciuti dall’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

2.3. Sussisteva altresì la giusta causa, tenuto conto dei gravi e reiterati reati commessi dall’appellante nell’esercizio della sue funzioni di medico dipendente della Pubblica Amministrazione. I plurimi episodi di reato descritti dal Tribunale e dalla Corte di appello in sede penale, per entità e modalità commissive e per la delicatezza della funzione pubblica rivestita dall’appellante, apparivano senza dubbio idonei a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, restando irrilevante tanto la mancanza di danno patrimoniale per l’Azienda, quanto la carenza di lesione dell’immagine, elementi non necessari ad integrare la giusta causa di licenziamento.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B. con tre motivi. Resiste l’Azienda sanitaria con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione “di norme di legge e/o di CCNL”. Sostiene il ricorrente che, seppure all’epoca della originaria delibera di sospensione dal servizio (26.2.2002) non era vigente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis entrato in vigore soltanto nel novembre 2009, a far data dall’introduzione dello stesso, incombeva sull’Azienda sanitaria l’obbligo di uniformarsi ai principi introdotti dalla nuova disciplina e conseguentemente l’obbligo di attivare senza indugio l’eventuale procedimento disciplinare a carico del proprio dipendente.

2. Il motivo è infondato.

Premesso che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, essendo divenuto inapplicabile il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 117 che stabiliva il divieto di avvio di un procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, all’amministrazione è data facoltà in ogni tempo di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l’esito del giudizio penale (v Cass. n. 9458 del 21/04/2009), va rilevato che il CCNL della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 30 (effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro), ha previsto, per quanto rileva nella presente sede, che il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, al comma 2, che il dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio e la sospensione conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni; decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio (in tema di sospensione facoltativa, v. pure Cass. n. 11738/2010 e Cass. 17152/2008).

Di tale norma l’Azienda sanitaria ha fatto applicazione, disponendo durante la misura restrittiva degli arresti domiciliari la sospensione obbligatoria e ritenendo di non avvalersi della facoltà di disporre la sospensione facoltativa dal servizio del B. successivamente alla revoca della misura anzidetta. Ha altresì ritenuto di attendere l’esito del giudizio penale, come era nella sua facoltà (e non più suo obbligo come nel previgente regime pubblicistico).

2.1. Nella vigenza del regime di pubblico impiego “privatizzato” la regola è costituita dalla possibilità – e non più dall’obbligo –

di attendere l’esito del processo penale in ordine all’accertamento dei fatti prima di avviare il procedimento disciplinare, così come è facoltà dell’Amministrazione sospendere il procedimento già avviato in attesa dell’esito del giudizio penale. Un volta optato per l’attesa dell’esito definitivo – come è avvenuto nella specie – la fattispecie restava regolata dalla stessa disciplina contrattuale per tutta la durata del procedimento.

La P.A. aveva optato per il differimento dell’iniziativa disciplinare, intenzione peraltro chiaramente palesata nei due provvedimenti del 2002 con i quali venne disposta la sospensione cautelare dal servizio del B. e la successiva riammissione in servizio a seguito della revoca della misura restrittiva della libertà personale. Era certamente nella facoltà della P.A. differire l’avvio del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale, non essendovi alcuna norma di legge che le imponesse di rinnovare tale intento medio tempore.

3. Nè poteva incidere sulla situazione così determinatasi il sopravvenire delle nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che non prevedono una disciplina transitoria, per cui deve trovare applicazione il generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono posti in essere. In relazione all’epoca di inizio del procedimento penale a carico del dipendente (2002) doveva farsi applicazione della disciplina contrattuale di cui all’art. 30 CCNL, che ha certamente natura di norma procedimentale. La circostanza della introduzione medio tempore di nuove regole del procedimento disciplinare non poteva incidere sulla situazione determinatasi al tempo della vigenza del precedente regime, in cui furono posti in essere i comportamenti della P.A. sopra descritti; ciò in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono posti in essere, non esclusa, ovviamente, quella che consentiva di differire la contestazione disciplinare all’esito del giudizio penale (cfr., pure Cass. n. 21032 del 2006). Pertanto, non vi era alcun onere della P.A. di avviare il procedimento disciplinare o comunque di riattivarsi una volta entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2009, che, all’art. 55-ter (rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale), ha definitivamente soppresso la regola della pregiudizialità penale in favore di quella della autonomia dei due procedimenti, prevedendo che il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, “è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”.

3.1. Tale decreto precisa inoltre che, mentre per le infrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, primo periodo, la sospensione del procedimento “non è ammessa”, per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, “nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”. La regola è dunque quella della autonomia, derogabile nei casi di cui alla seconda parte dell’articolo.

3.2. Nel contesto della nuova disciplina la fase dell’avvio del procedimento disciplinare è regolata con riferimento all’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte del responsabile della struttura ovvero dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Ed infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito all’incolpato; il procedimento nella sua unitarietà si snoda a partire dall’acquisizione della notizia. Da ciò deriva che la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione sia acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009 e restano regolati dalla disciplina previgente al D.Lgs. n. 150 del 2009 i casi in cui la notizia dell’infrazione è stata acquisita anteriormente.

3.3. Ne discende che, sopravvenuta la normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, l’amministrazione non aveva l’onere di inviare la contestazione disciplinare, nè di rinnovare la sua volontà successivamente all’entrata in vigore della novella.

3.3. Nè l’attesa avrebbe potuto pregiudicare il diritto alla difesa, considerato che tale diritto viene in considerazione dal momento della contestazione, in questo caso avvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Il requisito della tempestività dell’azione disciplinare è specificamente contemplato dalla normativa del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5), anche nel regime applicabile alla fattispecie ratione temporis, ma i tempi occorrenti per la definizione del processo penale restano un dato neutro a tal fine e non rilevano neppure come un elemento da cui poter argomentare un’acquiescenza o il venir meno dell’interesse della P.A. ad esercitare l’azione disciplinare, poichè la possibilità di attendere l’esito del giudizio penale è data proprio per consentire alla P.A. di conoscere tutti i tratti oggettivi e soggettivi della condotta ascritta al dipendente, onde valutare se questi nella loro compiuta definizione rilevino anche ai fini disciplinari.

Questa Corte ha precisato (Cass. n. 3697 del 17/02/2010; n. 3697 del 17/02/2010) che, in tema di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, per fatti penalmente rilevanti, non è ipotizzabile la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell’adozione del provvedimento disciplinare, qualora la P.A., uniformandosi alle disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, abbia atteso l’esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto alla sospensione cautelare e, all’esito del processo penale, a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il licenziamento.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione “sotto altro profilo di norme di legge e/o di CCNL”, si duole che la Corte di appello abbia ritenuto valida la contestazione effettuata per relationem con mero richiamo ai titoli di reato per i quali era intervenuta sentenza penale di condanna anzichè contenere una specificazione puntuale dei fatti ritenuti rilevanti in sede disciplinare; tale difetto di specificazione renderebbe nullo il licenziamento per genericità della contestazione.

5. Il motivo è infondato.

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. In tale contesto, questa Corte ha ritenuto pienamente ammissibile la contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 23223 del 2010 v.

pure S.U. 1921 del 1996).

6. Con il terzo motivo si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per avere la sentenza impugnata recepito pedissequamente, mediante acritico rinvio e richiamo per relationem, le motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado ritenendo “superfluo” aggiungere altro, così non dando conto delle ragioni per la quali aveva ravvisato la giusta causa nel licenziamento che la P.A. aveva intimato al ricorrente e non consentendo così il controllo di completezza e logicità della motivazione.

7. Tale motivo è inammissibile per le ragioni che seguono.

Giova premettere, in via generale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante (Cass. n. 979/2009). Così è stata ritenuta ammissibile la motivazione per relationem della sentenza emessa in materia disciplinare attraverso il rinvio ad altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purchè la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti (Cass. S.U. 16277 del 2010), come pure è stato ritenuto che non incorre nella violazione dell’art. 111 Cost., artt. 113 e 132 c.p.c. la motivazione della sentenza che, rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione, rende detti principi parte integrante dell’atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione (Cass. n. 23223 del 2010). Più recentemente Cass. 8053 del 2012 ha affermato che la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.

7.1. Tanto premesso, va tuttavia rilevato che la rubrica del motivo fa riferimento a vizi di illogicità e/o contraddittoria motivazione.

La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.

Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3 cit. decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)” (par. 14.6).

7.2. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La doglianza di insufficiente motivazione di cui al secondo motivo si pone, dunque, al di fuori dell’area di rilevanza del vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7.3. La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

7.4. La denuncia di omesso esame contenuta nell’ultimo motivo non corrisponde in alcun modo al modello risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi in una critica al risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di appello, al quale si oppone una diversa soluzione, ritenuta preferibile.

8. In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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