Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11984 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 31/05/2011), n.11984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2593-2006 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COCOLA FILIPPO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef ed all’Ilor per l’anno d’imposta 1986, con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato in relazione all’attività di autoservizi con pullman, risultando lo stesso induttivamente inferiore a quello dichiarato. Il contribuente eccepiva l’illegittimità dei parametri utilizzati dall’ufficio e chiedeva l’applicazione dei coefficienti di congruità del 1992.

L’ufficio resisteva dichiarando che l’accertamento era stato emesso in applicazione del D.L. n. 853 del 1984, art. 2 comma 29, convertito in L. n. 17 del 1985, coordinato con la L. n. 413 del 1991, art. 66.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente; nelle more decedeva il sig. S. e gli succedevano il coniuge C. C. ed i figli.

La Commissione tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale decisione ricorre per cassazione la contribuente con ricorso fondato su di un unico complesso motivo. L’agenzia resiste depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1991, art. 6 e art. 7, commi 1 e 3, artt. 38 e 66 e relative norme di riferimento, in relazione al D.L. n. 69 del 1989, art. 12 conv.to in L. n. 154 del 1989, come sostituito dalla L. n. 431 del 1991, art. 7, comma 1 oltre contraddittorietà e carenza di motivazione.

Deduce che il giudice a quo ha errato:

1.1 -nel ritenere legittimo che l’ufficio rapportasse all’anno di accertamento – 1986 – i ricavi presunti derivanti dai coefficienti 1990, applicati solo per due voci dei valori dichiarati (superficie dei locali e maggiorazione), mentre seguendo tale procedimento nella sua integrità si sarebbe pervenuto alla determinazione di ricavi congrui;

1.2 – nel non attribuire rilevanza di prova documentale alla espressa dichiarazione di limitazione a mq. 100 contenuta nel contratto di locazione esibito;

1.3 – nel ritenere la L. n. 413 del 1991, art. 66 norma speciale prevalente sull’art. 7, comma 3 della medesima Legge;

1.4 – ne non ritenere illegittimo l’atto impositivo in quanto fondato su di una norma applicata retroattivamente.

2. Il motivo in esame è manifestamente inammissibile.

2.1 Con riferimento ai primi due profili della censura, va rilevato che il Giudice di appello ha ritenuto che l’accertamento impugnato era a ritenersi legittimo e fondato, sia perchè dalla documentazione in atti “risulta uno scostamento tra i valori congrui e quelli dichiarati rispetto ai ricavi di almeno due voci: quella riferita ai beni strumentali e quella relativa alla superficie dei locali; sia perchè l’Ufficio, sulla scorta di tanto, ha dato applicazione al disposto del D.L. n. 853 del 1984, art. 2 comma 29 convertito nella L. n. 17 del 1985, art. 2, comma 29.

Tali elementi, idoneamente valorizzati dall’ impugnata decisione, non risultano adeguatamente aggrediti criticamente con il ricorso, nei quale ci si limita solo ad offrire degli stessi una diversa lettura, in dispregio dei principi che costituiscono orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte. E’ stato infatti affermato che “In onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto” (Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004).

Nel caso di specie le doglianze sopra riportate sub 1.1 e sub 1.2 appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura dell’avviso di accertamento) e dei documenti (contratto di fitto, mod 740 presentato dal contribuente per l’anno 1986 e note difensive dello stesso) presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, non riproponibile nella presente sede se non come vizio di motivazione.

Ma, con riferimento a tale ultimo vizio, deve rilevarsi la congruità e completezza della motivazione in quanto, sul piano logico formale, appare corretta la valutazione di detti Giudici, che hanno ritenuto non provato sia il dedotto utilizzo solo di mq. 100, rispetto ai mq 400 locati, sia il valore dichiarato dal contribuente per gli “altri costi” e “beni strumentali” , e che da tanto hanno fatto discendere l’applicabilità alla fattispecie del D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 29 convertito nella L. n. 17 del 1985.

In conclusione il motivo deve considerarsi inammissibile con riferimento ai primi due profili della censura svolta.

2.2 Con riferimento al terzo profilo della censura se ne rileva l’inammissibilità, in forza dei principi sopra esposti, nella parte in cui il contribuente in effetti richiede una decisione in fatto, non possibile nella presente sede, qual è quella relativa all’accertamento del presupposto richiesto per poter applicare i coefficienti presuntivi – di cui al D.L. n. 69 del 1989, art. 11 come convertito e come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 6 – nella misura determinata per l’anno 1992 anche agli anni precedenti al 1992. Presupposto consistente nell’ accertata ipotesi che tale applicazione sia più favorevole al contribuente rispetto a quella dei coefficienti previsti per tali periodi d’imposta.

Quanto poi all’aver ritenuto da parte del giudice a quo la L. n. 413 del 1991, art. 66 norma speciale si richiama, per affermarne la sua correttezza, quanto già enunciato da questa Corte (Cass. n. 3617 del 2006) che ha affermato “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 66 consentendo all’ufficio di utilizzare, ai fini degli accertamenti induttivi, i coefficienti presuntivi di cui all’art. 38, comma 2, si limita a richiamare, per la determinazione del reddito, i coefficienti determinati con il D.P.C.M. 21 dicembre 1990, ma non impone l’adozione delle modalità di calcolo previste per i contribuenti minori dal medesimo art. 38. Quest’ultima disposizione, infatti, non è utilizzabile nell’ambito di un normale accertamento tributario, in quanto risponde alle finalità proprie della definizione agevolata, essendo volta ad individuare la somma da corrispondere per il ed.

condono tombale, la quale va calcolata mediante una formula che utilizza, tra gli altri elementi, quelli ricavati appunto dai coefficienti in questione, e che fornisce la percentuale da applicare sull’imposta lorda già versata.” Poichè nel caso di specie non è stato fatto alcun uso della relativa “modalità di calcolo”, ma solo dei coefficienti determinati con il D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 e poichè trattasi di accertamento effettuato del D.L. n. 853 del 1984, ex art. 2, comma 29 convertito nella L. n. 17 del 1985, l’applicazione del citato art. 66 è legittima.

Quanto al quarto profilo della censura si richiama quanto da questa Corte già affermato (Cass. n. 11607 del 2001; conf. Cass. n. 2123 del 2002; n. 8230 del 2008): “Il potere dell’ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di elementi e circostanze di fatto certi, utilizzabili anche dal Ministero delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, consente il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poichè il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione. Le medesime considerazioni si attagliano ai redditometri successivi alla L. n. 413 del 1991, non risultando, in particolare, ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva, di cui all’art. 2 Cost., nè del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. gen.”.

Anche tali profili della censura devono pertanto essere ritenuti manifestamente inammissibili.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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