Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11983 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER

LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LO CASTRO ANDREA,

giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AZD OSP PIEMONTE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo

studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1283/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/12/2005 r.g.n. 1321/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: richiamo a sentenza 19334/06

Cassazione e quindi rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8.11/20.12.2005 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza resa dal Tribunale presso la stessa sede col n. 2181/2002, che rigettava la domanda proposta da P.P. per ottenere il riconoscimento nei confronti dell’Azienda Ospedale Piemonte del diritto all’indennità supplementare di fine servizio dalla data di assunzione sino al collocamento a riposo.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70, che aveva stabilito la cessazione dell’efficacia delle norme specifiche dei settori di provenienza del personale delle Unità Sanitarie Locali, per i dipendenti provenienti dagli enti ospedalieri l’indennità supplementare di fine servizio, prevista dai regolamenti degli enti stessi, poteva essere corrisposta solo fino al 31.12.1982, ed il servizio in prosieguo prestato non poteva, pertanto, essere utilmente considerato ai fini della liquidazione dell’indennità, ai sensi della L. n. 152 del 1968, art. 17.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.P. con tre motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedale Piemonte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente prospetta violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione alla L. n. 152 del 1968, art. 17 e del D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70, osservando che l’art. 17 cit., nel far divieto di riconoscere per il futuro i trattamenti supplementari di fine servizio previsti dai vari regolamenti degli enti locali, aveva fatto salvi quelli già esistenti alla data dell’1.3.1966, con la conseguenza che la ritenuta applicazione dell’art. 70 determinava la lesione di diritti ormai acquisiti dal dipendente.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai presupposti giustificativi della disposizione da ultimo indicata, erroneamente ritenuta applicabile dalla corte territoriale, e per contraddittoria valutazione in ordine alla giurisdizione del giudice adito.

Con l’ultimo motivo, infine, si prospetta ancora nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata in alcun modo tenuto conto della domanda avanzata ai fini della corresponsione degli interessi e della rivalutazione sull’indennità supplementare di fine servizio, liquidata nel 1999 con riferimento al periodo dal 13.4.1963 al 31.12.1983.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno rigettati.

Con riferimento al quadro normativo nella fattispecie rilevante, viene in questione, in primo luogo, la L. n. 152 del 1968, art. 17, che dispone: “E’ fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge.

I trattamenti supplementari e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1^ marzo 1996 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall’Inadel”.

Con riferimento al secondo comma dell’articolo in questione è, quindi, intervenuta la L. n. 746 del 1969, autoqualificatasi nel titolo come norma di interpretazione autentica, che ha disposto:

“I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1^ marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove così nel testo per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l’annullamento R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ex art. 6”.

Il D.P.R. n. 348 del 1983, all’art. 70, ha, infine, stabilito:

“A decorrere dall’entrata in vigore del decreto che approva il presente accordo, cessano di avere efficacia nei confronti del personale confluito nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di provenienza”.

Con riferimento a tali disposizioni, ha precisato la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo con la sentenza delle SU n. 22750/2009) che i trattamenti supplementari previsti dalla L. n. 152 del 1968, art. 17, sono stati mantenuti in favore del personale in servizio alla data del 1^ marzo 1966 sino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 348 del 1983, che ha previsto che, a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo, cessano di avere efficacia nei confronti del personale confluito nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di provenienza, ed ha, quindi, riconosciuto il diritto al trattamento supplementare fino all’entrata in vigore della norma regolamentare, ma non oltre.

La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio e resta, dunque, esente da alcuna censura, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore rilievo (tenuto conto che è incontroverso che il ricorrente ha richiesto la liquidazione dell’indennità supplementare sino alla data di collocamento a riposo e che appare dirimente la considerazione che tale evento si colloca in un arco temporale (1.1.1999) successivo alla devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego).

Inammissibile è, invece, il terzo motivo, con il quale si lamenta l’omesso esame di domanda, in assenza delle necessarie precisazioni che devono corredare la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deve, al riguardo, richiamarsi il principio di diritto secondo cui, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere- dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere, è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile d’ufficio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazione e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v, per tutte, Cass. n. 14133/2007), con la puntuale trascrizione degli atti difensivi e dei verbali di udienza che siano a tal fine rilevanti. Più in particolare, affinchè possa utilmente dedursi, in sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte domande, eccezioni o deduzioni autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande, eccezioni e deduzioni siano state riportate puntualmente nei loro esatti termini nel ricorso per cassazione, per la rilevanza che assume il principio di autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, quindi, la decisività (cfr. SU n. 15781/2005).

Condizioni che, nel caso, non sono affatto riscontrabili. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità interpretativa della questione controversa, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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