Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11982 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.12/05/2017), n. 11982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23704-2014 proposto da:
COMAL S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati RUGGERO FREGNI e
MARCO VEZZANI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO,
depositato il 18/07/2014, emesso sul procedimento iscritto al n.
236/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che, con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta in data 3 ottobre 2014, la COMAL s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 18 luglio 2014 e non notificato, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) S.r.L. proposta dall’odierna ricorrente;
che l’intimata curatela non si è costituita;
considerato che con unico motivo si censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, la statuizione con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta della odierna ricorrente di insinuazione al passivo del credito per fatture non pagate, spese bancarie e di protesto e interessi legali, lamentando l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la produzione documentale di essa ricorrente ai fini della prova del credito, con particolare riferimento alla asserita inidoneità delle copie autenticate delle fatture e della copia del registro I.V.A.;
ritenuto che il motivo non merita accoglimento, atteso che gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestore del patrimonio di costui, nella quale non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa (Sez. 1, Sentenza n. 10081 del 09/05/2011); ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non possono assumere la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore, quand’anche autenticate, nè tampoco altri documenti innominati sempre di provenienza unilaterale dell’imprenditore richiedente l’ammissione al passivo;
che il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto si è conformato nel provvedimento in esame all’orientamento espresso da questa Corte di legittimità;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto difese;
PQM
rigetta il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017