Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11982 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17147/2013 R.G. proposto da

AUTOELITE s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede legale in Enna

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. (Prof.) Andrea Parlato e dall’Avv.

(Prof.) Franco Paparella, con domicilio eletto presso l’Avvocato da

ultimo indicato (con studio in Roma in Corso d’Italia n. 19);

– ricorrente nonchè controricorrente avverso il ricorso incidentale

dall’A.E. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente nonchè ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di Enna, Ufficio

controlli -, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Sicilia (sez. distacc. di Caltanissetta) n. 78/21/2012, pronunciata

il 13 febbraio 2012 e depositata il 14 maggio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2020

dal Consigliere Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. AUTOELITE s.r.l. ricorre, con quattro motivi (sostenuti da memoria) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto (anche) dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 588/01/2010, emessa dalla CTP di Enna; l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”), Direzione generale, oltre a difendersi con controricorso, propone ricorso incidentale, fondato su un motivo, in merito al quale la contribuente si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilità dello stesso).

2. Il Giudice di primo grado accolse solo con riferimento all’aspetto sanzionatorio l’impugnazione di avviso di accertamento in merito ad imposte dirette ed IVA (esercizio 2003) ritenendo fondato il recupero a tassazione in forza di operazioni prive di valide ragioni economiche oltre che effettuate in violazione del D.P.R. n., n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, per essere state emesse le relative note di credito per premi e sconti supplementari nei conferenti della ditta individuale ” A.G.” (in merito alla vendita di vetture) ma in assenza di una previsione contrattuale.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado rigettando tanto l’appello principale della contribuente, in ordine alla fondatezza del recupero d’imposta, quanto quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate (“A.E.”), in merito al trattamento sanzionatorio.

La Commissione regionale ritenne fondata la pretesa erariale per l’indetraibilità da parte della contribuente dell’IVA corrispondente alla variazione dell’ammontare imponibile emergente da note di credito esponenti storno di componenti positivi inerenti cessioni (a prezzo di costo) di autoveicoli in favore della ditta individuale ” A.G.” (di Caltagirone) e dovuti all’applicazione, in favore del cessionario, di sconti ed abbuoni.

Il Giudice d’appello, in particolare, argomentò dall’insussistenza della necessaria previsione contrattuale, invece richiesta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, a dispetto del lungo tempo di protrazione dei detti rapporti tra cedente e cessionario (dal 2001 al 2004), quest’ultimo anche socio della società cedente, in attesa della riorganizzazione ed unificazione della concessionaria di Enna con quella di Caltagirone, nonostante fosse emerso dalla documentazione commerciale agli atti, inerente i rapporti tra “Peugeot” e la AUTOELITE s.r.l., l’autorizzazione in merito alla detta unificazione sin dal novembre 2000.

La CTR rigettò infine anche l’appello dell’Amministrazione finanziaria “… per la parte inerente la non debenza delle sanzioni per incertezza sulla portata applicativa delle disposizioni agevolative richieste con i benefici della L. n. 104 del 1992, ancorchè non spettanti”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi non meritano accoglimento, al pari della questione pregiudiziale inerente l’improcedibilità del ricorso incidentale, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione dell’idonea esposizione dei fatti di causa, tale da farli sufficientemente percepire a questa Corte ai fini del decidere in merito al motivo unico d’impugnazione (fermo restando quanto si dirà in ordine ad altri profili di inammissibilità del motivo unico di ricorso).

2. I primi tre motivi del ricorso principale sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “l’illegittimità e/o infondatezza della sentenza impugnata… per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2”.

Al di là della tecnica utilizzata nella formulazione della rubrica, con la censura in esame la contribuente prospetta l’erronea interpretazione del citato art. 26, comma 2, per aver la CTR ritenuto necessaria la sussistenza di un contratto in forma scritta al fine dell’operatività della detrazione in esame.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, si deduce un’insufficienza motivazionale in merito a fatto decisivo e controverso costituito dalla sussistenza dell’accordo contrattuale.

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “l’illegittimità della sentenza impugnata… per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, … per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

2.2. I motivi in esame non sono fondati.

Il motivo n. 1, in particolare, è inammissibile per non aver colto la reale ratio decidendi, che, dunque, non è sindacata, fondante non sull’asserita necessità della forma scritta del contratto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma, 2, bensì sull’accertata insussistenza di esso, all’esito di valutazione di merito della CTR che, peraltro, inammissibilmente la ricorrente vorrebbe in questa sede sostituite con la propria (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Lungi dal ritenere necessaria la detta forma scritta, la Commissione regionale ritiene difatti fondata la pretesa erariale per l’indetraibilità da parte della contribuente dell’IVA corrispondente alla variazione dell’ammontare imponibile emergente da note di credito esponenti storno di componenti positivi inerenti cessioni (a prezzo di costo) di autoveicoli in favore della ditta individuale ” A.G.” (di Caltagirone) e dovuti all’applicazione, in favore del cessionario, di sconti ed abbuoni. Il Giudice d’appello, in particolare, argomenta non dalla necessità della forma scritta del contratto bensì dall’accertata insussistenza della necessaria previsione contrattuale,

invece richiesta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, a dispetto del lungo tempo di protrazione dei detti rapporti tra cedente e cessionario (dal 2001 al 2004), quest’ultimo anche socio della società cedente, in attesa della riorganizzazione ed unificazione della concessionaria di Enna con quella di Caltagirone, nonostante l’autorizzazione in merito alla detta unificazione concessa sin dal 2000 (come emergente dalla documentazione agli atti).

Deve dunque farsi applicazione di principio già sancito da questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, per cui, in tema di IVA, il citato art. 26 espressamente prevede che la riduzione dell’ammontare imponibile possa aver luogo, fra l’altro, “in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”. Ne consegue che quando il giudice di merito, come nella specie, abbia escluso la dimostrazione di una qualsivoglia previsione contrattuale in tal senso, è illegittimo il ricorso alla procedura di variazione (Cass. sez. 5, 11/01/2006, n. 318, Rv. 586264-01).

L’apparato motivazionale di cui innanzi, infine, evidenzia l’insussistenza non solo della paventata mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ma anche dell’insufficienza motivazionale di cui, rispettivamente, ai motivi nn. 3 e 2 del ricorso principale.

Censure, quelle di cui ai motivi nn. 2 e 3, peraltro inammissibili nelle parti in cui pretendono di sostituire, a quelle della CTR, proprie valutazioni (anche probatorie) di merito oltre che per difetto di specificità (in termini di autosufficienza) laddove non riportano (ancorchè in forma indiretta) il documenti che si assumono con considerati del giudicante (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. Con il motivo n. 4 del ricorso principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito al motivo di ricorso prospettante la violazione del TUIR, art. 109, per la ritenuta indeducibilità degli sconti praticati. In particolare, i Giudici d’appello, così come sintetizzato dalla stessa ricorrente (in particolare, pag. 30 del ricorso), in merito non si sarebbero “affatto pronunciati, limitandosi a confermare la decisione di primo grado, senza minimamente entrare nel merito della…questione, debitamente eccepita ed argomentata… in grado d’appello, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia…”.

3.1. Il motivo n. 4 del ricorso principale è infondato, peraltro prospettando un error in procedendo senza dedurre la relativa nullità della sentenza come causalmente ricollegata ad esso.

La CTR, a ben vedere, dopo aver fatto esplicito riferimento alla doglianza mossa dalla contribuente appellante avverso la sentenza della CTR in merito alla paventata violazione del TUIR, art. 109, con riferimento alla ritenuta indeducibilità degli sconti, ha confermato in toto la statuizione di primo grado, peraltro anche aderendo alla motivazione di quest’ultima, ed esplicitamente rigettando l’appello di AUTOELITE s.r.l. (anche in dispositivo). In tal modo, dunque, la Commissione regionale ha pronunciato in merito a tutti i motivi d’appello con statuizione, sul punto, non sindacata in termini di omessa motivazione o di insufficienza motivazionale (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile), come del resto prospettato dalla stessa ricorrente. Il Giudice d’appello, difatti, come detto, nella formulazione della censura in esame, in merito, non si sarebbero “affatto pronunciati, limitandosi a confermare la decisione di primo grado, senza minimamente entrare nel merito della…questione, debitamente eccepita ed argomentata… in grado d’appello…”.

4. Con il motivo unico del ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’A.E., deduce il vizio motivazionale, sostanzialmente in termini di omessa motivazione, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità delle sanzioni.

4.1. Il motivo unico di ricorso incidentale è inammissibile per plurimi profili.

In primo luogo si sindaca ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una valutazione giuridica, quella inerente l’incertezza interpretativa della norma laddove, secondo l’A.E., vi sarebbe una “consolidata giurisprudenza” in merito alla L. n. 104 del 1992. Il motivo unico del ricorso incidentale pecca altresì di specificità (anche in termini di “consolidata giurisprudenza”), non prospettando quale sarebbe la questione sulla quale il Giudice di merito avrebbe pronunciato e quale sarebbe la “consolidata giurisprudenza” in merito alla L. n. 104 del 1992.

5. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

5.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della sola ricorrente principale (AUTOELITE s.r.l.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della dedenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, con compensazione delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della sola ricorrente principale (AUTOELITE s.r.l.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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