Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11981 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. II, 19/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 19/06/2020), n.11981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1104/2016 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Maria

Stoppani del Foro di Roma, elettivamente domiciliato nel suo studio

sito in Roma, via Brenta 2/A;

– ricorrente –

contro

F.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Prosperi

Mangili ed elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico

n. 1 presso lo studio dello stesso difensore;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Assunta Fontemaggi, ed

Elena Fabbri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Maria Teresa Barbantini in Roma, via Caio Mario n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2376P4

notificata il 25-26 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere FALASCHI Milena.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– F.N. evocata in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, l’Impresa Edile P.G. e premesso di avere sottoscritto, in data 14 giugno 2004, preliminare avente ad oggetto un appartamento rientrante in area P.E.E.P. sito in (OMISSIS) al prezzo di Euro 118.000,00 più IVA al 4% con pagamento del 60% del prezzo alla sottoscrizione del preliminare ed il residuo al rogito e che, successivamente, il Comune di Rimini aveva comunicato che il prezzo dovuto ai sensi del Regolamento Comunale ammontava ad Euro 105.440,05, chiedeva pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., determinato il prezzo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale, oltre ad accertarsi l’esistenza di vizi sull’immobile, con conseguente riduzione del prezzo di vendita sulla base sia della convenzione sia dei difetti riscontrati;

– instaurato il contraddittorio, l’impresa convenuta preliminarmente chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il Comune di Rimini ed eccepiva la mancata sottoscrizione, al momento della conclusione dei lavori, della convenzione prevista dalla L. n. 85 del 2007, art. 35 e deduceva che l’accertamento dei vizi spettava unicamente al Comune di Rimini; in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare risolto il contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente, oltre alla condanna al risarcimento danni; in via subordinata, chiedeva altresì che fosse accertato e dichiarato l’obbligo del Comune di Rimini di manlevare il convenuto da ogni responsabilità, con condanna dello stesso a corrispondere all’attrice le somme eventualmente riconosciute a titolo di riduzione del prezzo, con risarcimento dei danni;

il Comune di Rimini, evocato dall’impresa convenuta, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda;

il Tribunale adito, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune, con sentenza n. 1321/2010, dichiarava la giurisdizione del Giudice Amministrativo, nel merito, accoglieva la domanda attorea quanto al prezzo dichiarando nulla, per la parte eccedente, la clausola contenente l’indicazione del corrispettivo di vendita dell’immobile, con sostituzione di diritto ex art. 1339 c.c., con quello determinato dal Comune di Rimini, condizionando altresì l’effetto traslativo al pagamento da parte dell’attrice del saldo e disponendo la restituzione della fideiussione bancaria prestata per Euro 25.000,00;

– in virtù di gravame interposto dal P., la Corte di appello di Bologna, nella resistenza della F. e del Comune di Rimini, con sentenza n. 2376/2014, rigettava l’impugnazione e per l’effetto confermava la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre il P. sulla base di quattro motivi;

– F.N. ed il Comune di Rimini resistono con separati controricorsi;

– in prossimità dell’adunanza camerale il Comune di Rimini ha depositato memoria difensiva con allegata sentenza della Corte di Cassazione n. 3366 del 5 febbraio 2019 relativa a causa analoga.

Atteso che:

– prima di passare all’esame del ricorso deve essere affrontata

preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dedotta dalla F. nel controricorso, la quale nel resistere all’impugnazione sostiene di aver notificato in data 26.02.2015 al P. e in data 25.02.2015 al Comune, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., la sentenza oggi impugnata, di modo che la notifica del ricorso, avvenuta il 29.12.2015, sarebbe tardiva.

L’eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.

Dalla copia autentica della sentenza impugnata, allegata agli atti dalla stessa F., risulta effettivamente che la decisione è stata notificata, a cura della controricorrente, a mezzo di ufficiale giudiziario alle controparti in data 25 e 26 febbraio 2015 presso i domicili eletti dai medesimi per il grado di appello, come si evince dalla relata di attestazione della ricezione della notifica, requisito necessario per vagliare la tempestività del ricorso.

Posto che dalla data di notifica della sentenza – 25 febbraio 2015 al Comune di Rimini e 26 febbraio 2015 al P. – decorreva il termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., comma 2, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro i 60 giorni successivi, vale a dire in data 26 aprile 2015 coincidente con un giorno festivo (domenica) e dunque il primo giorno successivo, ovvero 27 aprile 2015, mentre lo stesso risulta notificato solo in data 29 dicembre 2015.

Nè la validità della notifica è posta in dubbio dalle parti non risultando neanche dedotta e fornita prova che i rispettivi difensori destinatari della notificazione de qua avessero perso lo ius postulandi all’atto della notifica.

In conclusione, deve ritenersi che la sentenza della Corte d’appello sia stata validamente notificata sia al P. sia al Comune di Rimini, con conseguente inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti da tale data.

Il ricorso è, dunque, inammissibile, in quanto notificato oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c..

E’, pertanto, assorbita ogni altra questione, compresa la ritualità della produzione documentale da parte del Comune ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di entrambi gli intimati, con ogni conseguenza in ordine alle spese, poste a carico della parte ricorrente, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida per il Comune di Rimini in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge e per la F. in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15/0 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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