Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11981 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7737-2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

145, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE PAGLIARULO che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS) – C.F e P.I. (OMISSIS), in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO N. 11, presso lo studio LIBERAL S.R.L., rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Rep. 2618/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositato il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che, con decreto depositato il 16 dicembre 2014 e notificato il 3 febbraio 2014, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, nell’ambito della procedura fallimentare relativa alla ditta (OMISSIS), da A.C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce di rigetto del reclamo proposto contro il decreto con cui il giudice delegato aveva ritenuto tardive le doglianze sollevate dalla reclamante nei riguardi del disposto incameramento della cauzione da essa versata per la partecipazione alla gara per la vendita di un lotto;

che A.C. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, per due motivi, resistito dal fallimento con controricorso;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura per violazione di norme di diritto la statuizione di inammissibilità, è manifestamente infondato, atteso che la corte distrettuale ha rettamente ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso un provvedimento del tribunale che a sua volta ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento negativo del giudice delegato; che l’inammissibilità è stabilita sia dalla L.Fall., art. 36, comma 2 (secondo cui il decreto motivato del tribunale sul reclamo non è soggetto a gravame), sia dalla norma generale dell’art. 739 c.p.c., comma 3 sì che nella specie non opera la previsione di generale reclamabilità contenuta nell’incipit della L.Fall., art. 26;

che tali considerazioni assorbono le doglianze, esposte nel secondo motivo, circa le ulteriori ragioni di infondatezza della richiesta di restituzione della cauzione, brevemente indicate dalla corte distrettuale per completezza di esame;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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