Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11981 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23053/2014 R.G. proposto da:

B.G. e F.A., rappresentati e difesi

dall’avv. Vincenzo De Sensi, con domicilio eletto presso il suo

studio, sito in Roma, piazza Barberini, 12;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 242/02/14, depositata il 2 aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.G. e F.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 2 aprile 2014, di accoglimento solo parziale dell’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i loro – riuniti – ricorsi per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata rettificata la loro dichiarazione e recuperate le maggiori i.r.a.p. e i.v.a. e irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti impositivi era stata contestato ai contribuenti, titolari di imprese agricole, il mancato assoggettamento all’i.v.a. dell’atto di vendita di un terreno, limitatamente alla parte dai medesimi ceduta di un quarto ciascuno della proprietà;

– il giudice di appello ha ritenuto, conformemente alla valutazione espressa dalla Commissione provinciale, che l’atto fosse assoggettato all’i.v.a., avuto riguardo alla sua natura edificabile;

– ha, tuttavia, escluso la sanzionabilità della condotta, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza normativa;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale resistono con controricorso B.G. e F.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale i contribuenti denunciano la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto edificabile il terreno oggetto della cessione e, conseguentemente, assoggettata ad Iva la relativa operazione;

– evidenzia, in proposito, che, alla data di cessione del bene, il procedimento amministrativo per l’utilizzazione edificatoria non si era completato per cui il terreno non era immediatamente utilizzabile a scopo edificatorio;

– aggiunge, altresì, che, comunque, il terreno non era interamente destinato a fini edificatori, atteso che una parte di esso era destinato a zona vincolata di rispetto;

– il motivo è infondato;

– in tema di IVA, ai fini del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. c), la natura edificatoria di un terreno va accertata tenendo conto della tendenza dell’ordinamento fiscale a ricomprendere in tale categoria tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale approvato dal comune, indipendentemente dall’adozione dei successivi atti di controllo (approvazione regionale) e dall’esistenza di strumenti attuativi, richiedendosi soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all’area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione (cfr. Cass. 18 settembre 2009, n. 20097; in generale, vedi anche Cass., S.U., 30 novembre 2006, n. 25505);

– pertanto, la circostanza allegata dai contribuenti in ordine alla mancata adozione di strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali, non assume rilevanza ai fini che qui interessano;

– si evidenzia, altresì, la doglianza, nella parte in cui si fonda sulla destinazione solo parziale del terreno a fini edificatori, è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando la riproduzione, in parte qua, dei richiamati regolamenti del comune di Otricoli, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio iura novit curia (cfr. Cass. 20 luglio 2018, n. 19360; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893);

– con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, per aver il giudice di appello ritenuto che l’operazione fosse assoggettata all’i.v.a., benchè non effettuata nell’esercizio delle imprese agricole di cui erano titolari al momento della stipula;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in relazione all’allegata estraneità della cessione all’esercizio di un’attività imprenditoriale;

– infatti, laddove il ricorrente censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha l’onere di indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto concreto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (cfr. Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass. 24 luglio 2014, n. 16872);

– con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, per aver la sentenza impugnata escluso l’applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma fiscale, benchè non ricorressero i presupposti per l’applicazione della fattispecie esimente;

– il motivo è infondato;

– in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico – contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass., ord., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass. 23 novembre 2016, n. 23845);

– tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031);

– l’incertezza normativa oggettiva tributaria si risolve, dunque, in una situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie (così, Cass. 24 giugno 2015, n. 13076);

– orbene, la Commissione regionale ha ritenuto che sussistesse l’esimente in esame in ragione del fatto che “la questione è eminentemente sottile ed opinabile”;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto ha posto a fondamento della decisione la estrema difficoltà di determinazione del significato del precetto normativo individuato, circostanza idonea a rappresentare un “indice” della obiettiva incertezza normativa che costituisce, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa del contribuente;

– pertanto, sia il ricorso principale, sia quello incidentale vanno respinti;

– in considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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