Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11980 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. II, 19/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15349-2017 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

CASTROGIOVANNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7646/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Cristiano Castrogiovanni, difensore del ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B. ha impugnato la sentenza n. 7646/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un articolato motivo e resistito con controricorso della Amministrazione intimata.

La gravata decisione della Corte territoriale aveva rigettato l’appello interposto dall’odierno ricorrente ed in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione odierna controricorrente, aveva ripristinato nella misura originaria la sanzione di Euro 195.545,00 per violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1 – L. n. 197 del 1991 (per trasferimento di denaro per contante senza intermediari e per un importo di Euro 1.179.597,05).

La suddetta sanzione era stata, in precedenza, ridotta dal Giudice di prime cure nella misura di Euro 117.959,71.

La causa, già assegnata per la trattazione del ricorso alla Sesta Sezione Civile – Seconda, veniva da tale sezione stessa rimessa, con ordinanza interlocutoria del 16 ottobre 2018, alla pubblica udienza essendo stato rilevato il venire in rilievo, al fine della decisione della controversia, di questioni che impedivano di ritenere ricorrente l’evidenza decisoria (nonchè al fine di acquisire il fascicolo di ufficio del primo grado del giudizio).

Entrambe le parti in causa tiel depositavano memorie in vista dell’adunanza camerale di Sesta sezione e la parte ricorrente ha depositato, nell’approssimarsi dell’udienza, ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 21-octies e art. 2 e L. n. 689 del 1981, art. 28).

1.1. – Col motivo si deduce, nella sostanza, l’erroneità della gravata decisione in punto di ritenuta interruzione del prescritto periodo prescrizionale della applicata sanzione, che “avrebbe dovuto avere una durata massima di anni 5 decorrente dalla data di commissione (dal 22/7/2002 al 26/10/2002) delle infrazioni contestate”.

Il tutto sul presupposto della applicabilità nella fattispecie dei termini di cui alla L. n. 241 del 1990 ai procedimenti disciplinati ex L. n. 689 del 1981.

2.- Quella posta col motivo del ricorso innanzi doverosamente riportato costituisce -come già prima accennato- questione rilevante e, tuttavia, già affrontata con decisioni di questa Corte, che oggi vanno ribadite.

In punto di mero fatto va immediatamente evidenziato che, nella concreta fattispecie in esame, il periodo di commissione delle condotte sanzionate risulta accettato tra il 22.7.2202 ed il 26.10.2002 con notifica di verbale di contestazione al C. il 9.7.2002.

Non è -quindi- errata, in punto, la decisione gravata allorchè ha ritenuto la tempestività, nel termine non superato di cinque anni decorrenti dal 22.7.2002, della notifica del verbale di accertamento del 9.7.2007.

La notifica di tale atto costituisce interruzione a tutti gli effetti del previsto periodo quinquennale di prescrizione, con la conseguenza del nuovo decorso, per intero e secondo disciplina civilistica, del periodo di prescrizione.

Al riguardo non possono che richiamarsi le condivise affermazioni già svolte da questa Corte e secondo le quali, “in tema si sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione Costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass., Sez. Seconda, 26 novembre 2008, n. 28238 e, da ultimo, Cass.. Sez. Quinta, 20 luglio 2016, n. 14886) con conseguente effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (Cass. n. ri 1081/2007 e 185/2011).

Nella fattispecie, la successiva ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione contestata col succitata verbale è avvenuta il 1.4.2011 in costanza dell’ulteriore termine prescrizionale quinquennale decorrente, alla stregua degli anzidetti principi, dal 9.7.2007 esplicativi di quanto disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 28, secondo cui “il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (e) l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

Infondata è, poi, la questione -pure sollevata col motivo in esame- della pretesa applicabilità, in ipotesi, della violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e, quindi, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di ciascuna amministrazione (che, nella fattispecie, risulta previsto da disciplina regolamentare – D.M. 23 dicembre 1991, n. 325 e succ. modif.- del Ministero controricorrente in anni cinque).

Infatti, come da costante, condiviso e ribadito orientamento, “la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass., S.U. 27 aprile 2006, n. 9591).

Deve, infine e per completezza, affrontarsi il profilo relativo all’intervenuta modifica normativa della disciplina regolatrice della materia relativa alle limitazioni dell’uso del denaro contante di cui al D.Lgs. n. 231 del 2017.

Tale ultimo decreto, invero non evidenziato nel ricorso del 19.7.2017, risulta evocato per la prima volta dall’Avvocatura erariale con la memoria del 25.6.2018 sul presupposto di dover “produrre ulteriori osservazioni al ricorso svolto ex adverso” e, quindi, ripreso con la memoria da ultimo depositata, il 19.11.2019, dalla parte ricorrente. La disciplina derogatoria ed eccezionale prevista per la specifica materia della normativa antiriciclaggio ex art. 69 del citato Decreto legislativo non può, in ogni caso, ritenersi, nella fattispecie applicabile.

In tema di sanzioni amministrative, infatti, l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi comporta l’inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole non avendo il legislatore adottato anche in tale materia il principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 4 (Cass. n. 15304/ 2011 e 25892/2017).

Va, per inciso rilevato, che il principio appena enunciato è coerente e costituisce l’approdo interpretativo della giurisprudenza costituzionale, che aveva già avuto modo di respingere la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 1 relativamente al prinicipio del favor rei nell’irrogazione delle sanzioni amministrative con ritenuta ammissibilità di un “limitato riconoscimento della retroattività in mitius (in quanto il detto favor può essere) circoscritto ad alcuni settori dell’ordinamento in funzione degli interessi tutelati” (C. Cost. n. 193/2016).

2.1.- Il motivo non può, dunque, essere accolto.

3.- Il ricorso va, quindi, respinto.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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