Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11980 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19854/2013 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE MARIO VAVALA’, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE COSTANZO, giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 235/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/02/2013 R.G.N. 2338/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato COSTANZO MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, e ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 28 febbraio 2013 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Alleanza Assicurazioni Spa avverso il precetto notificatole in data 24 luglio 2007 da P.F., sulla base di una sentenza della Corte di Appello di Catania del 26 aprile 2007.

Per quanto qui interessa, la Corte milanese, interpretando il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto, ha ritenuto, concordemente con il primo giudice, che la quantificazione delle mensilità poste a base della condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino a quella della sentenza di primo grado fosse da considerarsi parametrata ad Euro 1.645,00, che era l’importo di ciascuna mensilità con cui era stata quantificata la somma sia del risarcimento pari a 5 mensilità che all’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità;

negava quindi il diritto di procedere ad esecuzione forzata del P. per le maggiori somme richieste che tenevano conto di un più alto ammontare della retribuzione globale di fatto nonchè della tredicesima, quattordicesima mensilità e relativi accessori.

2.- Per la cassazione di tale sentenza P.F. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Non ha svolto attività difensiva Assicurazioni Generali Spa (già Alleanza Assicurazioni Spa).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Stante l’assenza di attività difensiva della società intimata, occorre preliminarmente verificare la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione.

Orbene, non risulta agli atti che il ricorso sia stato notificato in quanto allegato in calce al medesimo, di seguito ad una relata di notifica priva di riferimenti circa la data e gli estremi della raccomandata, vi è solo una “attestazione” dell’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma secondo cui “dai cronologici informatici in uso presso questo Ufficio risulta iscritta la richiesta di notifica di un atto in materia di lavoro con i sopra riprodotti estremi in corso di lavorazione”.

Mancando dunque la prova dell’avvenuta notifica a mezzo posta ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata, il ricorso per cassazione è inammissibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 627 del 2008).

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata società.

Poichè il ricorso risulta nella specie proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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