Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11980 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15084/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Servizi di Promozione e Assistenza Tecnica s.r.l. in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 416/2014, depositata il 23 gennaio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 gennaio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che accolto il ricorso della Servizi di Promozione e Assistenza Tecnica s.r.l. in liquidazione per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata contestata l’indebita detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta in relazione ad operazione ritenuta esente ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3;

– il giudice di appello, confermando la decisione della commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale evidenziando che nel caso in esame veniva in rilievo un atto di cessione di immobile e non già una cessione di azienda, come dedotto dall’Ufficio;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– la Servizi di Promozione e Assistenza Tecnica s.r.l. in liquidazione non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’inesistenza della motivazione;

– evidenzia, in proposito, che in sede di appello aveva eccepito che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente sulla base di un vizio dell’atto impositivo non prospettato nel ricorso introduttivo, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma che su tale eccezione della Commissione regionale non aveva argomentato;

– il motivo è inammissibile, in quanto il mancato esame da parte del giudice di questioni puramente processuali non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321);

– con il secondo motivo deduce la violazione del D.L.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 54 e 57, e dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di appello deciso sulla base di una ragione – consistente nell’assenza di collegamento tra l’atto di cessione dell’immobile in oggetto e quello di cessione di azienda – non elevata dalla contribuente quale motivo di ricorso;

– evidenzia, in proposito, che con il ricorso introduttivo la contribuente si era limitata a rappresentare l’assenza di danno per l’erario e il rischio di duplicazione dell’imposta, nonchè la violazione della disciplina in tela di sanzioni;

– il motivo è infondato;

– il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (cfr. Cass., ord., 22 settembre 2017, n. 22105; Cass. 29 novembre 2016, n. 24214);

– pertanto, è pienamente ammissibile anche in appello, in quanto mera contestazione delle censure mosse all’atto impugnato con il ricorso, la prospettazione di una tesi difensiva che verta sulla qualificazione dell’atto oggetto dell’accertamento erariale, non determinando alcun elemento nuovo d’indagine in ordine ai presupposti di fatto e di diritto già presenti nel giudizio;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la Commissione regionale ha omesso di considerare che l’immobile in oggetto faceva parte del patrimonio aziendale trasferito con separato atto;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello, il quale ha espressamente valutato i due atti e concluso che tra questi “non vi è alcun collegamento, posto che i due atti sono stipulati in epoche diverse”;

– una siffatta critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con il quarto motivo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 2555 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cessione dell’immobile non fosse collegata con la cessione dell’azienda, negando, in tal modo, l’unicità funzionale dell’operazione;

– con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. d), e art. 19, comma 2, per aver riconosciuto il diritto della contribuente alla detrazione dell’1.v.a. di rivalsa assolta in relazione all’operazione in esame, benchè si trattasse di un’operazione esente;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– le censure muovono da un presupposto fattuale, avente ad oggetto il collegamento tra i due atti e la loro unicità funzionale, in quanto posti in posti in essere al fine di pervenire alla vendita dell’intero patrimonio aziendale, che risulta espressamente smentito dal giudice di appello;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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