Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1198 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16228-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARCO RUVA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SANTA TERESA 2, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ELISABETTA

GIAMMARUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9858/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Parco Ruva Costruzioni S.r.l. impugnava quattro avvisi di accertamento notificati per omesso versamento ICI relativa agli anni di imposta dal 2007 al 2010, con riferimento ad immobili siti in (OMISSIS), ritenendo di non essere tenuta al pagamento per difetto di soggettività passiva, la quale doveva essere attribuita al Comune di Roma in qualità di proprietario; inoltre gli immobili erano stati realizzati come opera pubblica per il comune di Roma e nessun canone concessorio era stato pagato da Parco Ruva Costruzioni S.r.l.. Il Comune di Roma aveva notificato gli atti impositivi atteso che la società era concessionaria per 30 anni dei beni pubblici oggetto di accertamento, in particolare di un cinema multisala, di un ristorante e di altro immobile commerciale, che la contribuente aveva realizzato su area demaniale in virtù di una convenzione/concessione stipulata nel luglio 2001.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 23230 del 2015, rigettava il ricorso, ritenendo l’assoggettamento del concessionario all’ICI per l’esistenza in capo allo stesso di un diritto di superificie. Parco Ruva proponeva appello, assumendo l’illegittimità della sentenza di primo grado per “errata qualificazione dell’oggetto della convenzione-concessione”. La società rilevava che il Comune di Roma non aveva semplicemente “concesso in uso alla Parco Ruva un’area propria per la durata di 30 anni”, ma aveva commissionato a quest’ultima la realizzazione su un’area comunale di un’opera pubblica, con l’acquisizione immediata dell’opera al patrimonio indisponibile del Comune stesso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 9858 del 2016, accoglieva l’appello della società contribuente, sulla base del rilievo che il Comune non aveva semplicemente concesso in uso a Parco Ruva un’area propria per la durata di 30 anni, ma aveva commissionato a quest’ultima la realizzazione su area comunale di un’opera pubblica, con l’acquisizione immediata dell’opera al patrimonio indisponibile del Comune sicchè, essendosi realizzato un immediato passaggio di proprietà, l’ICI doveva essere versata dal proprietario della costruzione, ossia dal Comune di Roma. Roma Capitale propone ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo. Parco Ruva Costruzioni s.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in quanto, in seguito alla modifica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ad opera della L. 388, art. 18, a partire dall’anno 2001 non avrebbe più senso distinguere tra effetti reali e effetti obbligatori in caso di concessione di beni, posto che la nuova formulazione della norma ha tra i legittimati sostanziali dell’imposta anche il concessionario.

Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento sono stati emessi per gli anni 2007-2010, e quindi tutti per annualità successive alla modifica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ad opera della L. n. 388 del 2000, art. 18, pertanto sarebbe evidente che nessun senso ha distinguere, come invece ha fatto il giudice di secondo grado, tra effetti reali ed effetti obbligatori della concessione, atteso che tale distinzione secondo il dettato legislativo non assume più rilevanza.

3. Il motivo è fondato.

Non è contestato, per essere stato precisato dal giudice del merito nella sentenza impugnata, e chiaramente illustrato in ricorso, che la società Parco Ruva Costruzioni s.r.l. è concessionaria dei beni immobili, di proprietà di Roma Capitale ed in particolare di un cinema multisala, un ristorante ed un locale commerciale. Nel controricorso, la società contribuente chiarisce che con la convenzione l’ente comunale ha commissionato la realizzazione dei predetti manufatti su area demaniale, che sono stati dati in concessione alla società quale corrispettivo dell’opera realizzata (v. pag. 7).

A seguito dell’integrazione effettuata dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, è stato aggiunto: “Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”.

Dalla piana lettura della norma, chiaramente si evince che il concessionario è il soggetto passivo ICI, ed in quanto tale tenuto al pagamento dell’imposta.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: ” In tema di ICI, la L. n. 388 del 2000, art. 18, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente agli effetti reali o obbligatori della concessione” (Cass. n. 10006 del 2019; Cass. n. 31585 del 2019). Ne consegue che nella fattispecie perde significato ogni indagine sulla natura reale o obbligatoria del rapporto sottostante, nonchè sul titolo giuridico in base al quale il concessionario di aree demaniali utilizza l’immobile.

Pertanto, non assume rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta che l’immobile sia stato costruito dalla società contribuente (concessionaria) e poi acquisito al patrimonio indisponibile, atteso che sussiste il presupposto applicativo della norma anche se la concessione riguardi l’uso di immobili già esistenti di proprietà comunale; nè può determinare qualche differenza ai fini della soggettività passiva la circostanza che la società contribuente non paghi oneri concessori, atteso che ciò riguarda gli accordi stipulati dalle parti con la convenzione e non rileva ai fini del presupposto impositivo.

Nel rapporto concessorio il parametro che ai fini impositivi assume rilievo è la funzione di godimento del bene, come evidenziato da questa Corte con riferimento alla soggettività ai fini ICI del concessionario di un’area demaniale. E’ stato, infatti, in più occasioni, affermato che: “Il concessionario di un’area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice del merito, titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione (S. U. n. 1324/1997), soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto (Cass. nn. 4769/2004, 4402/1998); in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all’imposta comunale sugli immobili che ne sono oggetto (Cass. n. 9935/2008, con argomentazioni condivise dal collegio) (Cass. 15470/2010)” (Cass. n. 31585 del 2019).

Secondo l’indirizzo prevalente, il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea ed in quanto tale soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione e cessazione (v. Cass. n. 22522 del 2009). L’enunciato principio può trovare applicazione anche alla fattispecie oggetto di esame.

3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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