Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1198 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1198 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 18/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 13449-2015 proposto da:
GASPARI GIOVANNI, quale Sindaco del Comune di San Benedetto del
Tronto; elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,
presso lo studio dell’avvocato ALFONSO M. PAPA MALATESTA, che lo
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente ;471,4i.eitzi4

contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –

– PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE- POLIDORI GERMANO;

intimati

avverso la sentenza n. 1244/2014 della CORTE DEI CONTI – I^
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO – ROMA,
depositata il 19/11/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Alfonso Papa Malatesta
FATTI DI CAUSA
Giovanni Gaspari, Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto,
ha proposto ricorso per ragioni di giurisdizione – articolandolo in due
motivi-, in relazione alla sentenza della Sezione centrale di Appello
della Corte dei Conti n. 1244/2014 che lo ha ritenuto responsabile,
assieme al dirigente del settore pianificazione del territorio ed
urbanistica, Germano Polidori, di aver determinato un danno erariale
in ragione della non giustificata erogazione di corrispettivi a
professionista esterno, tale architetto Luigina Zazio – nel corso di più
anni- per un incarico di consulenza, non considerando che analogo
incarico, per materia pressoché sovrapponibile, era stato conferito in

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nonchè contro

precedenza a diverso professionista, il prof arch Bellagamba.
La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha articolato un
controricorso; le altre parti intimate, descritte in epigrafe, non hanno
svolto difese; il Gaspari ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

contabile sarebbe viziata per carenza assoluta di giurisdizione in
ragione della insindacabilità – involgente scelte politiche, in quanto
espressione dell’autonomia di cui godrebbe l’amministrazione
comunale nella gestione del proprio territorio – della decisione di
affidare l’incarico di consulenza a professionisti esterni
2 – Con il secondo mezzo si ribadisce

l’assoluta carenza di

giurisdizione, censurandosi il fatto che la Procura contabile avrebbe
iniziato la propria attività istruttoria solo sulla base di orientati articoli
di stampa e non, come stabilito dall’art 17, comma 30 ter del decreto
legge 78/2009, a seguito di specifica e concreta notizia di danno.
3 – Entrambi i motivi sono inammissibili, perché le censure in essi
contenute non fanno valere la violazione dei limiti esterni della
giurisdizione contabile bensì l’interpretazione che dei presupposti
della stessa ha fornito la Corte dei Conti.
3 bis – Occorre innanzi tutto mettere in evidenza che l’assunto che
pone il ricorrente – che l’affidamento di un incarico a consulente
esterno per la supervisione della programmazione urbanistica
rientrerebbe nel potere discrezionale e politico dell’amministrazione
locale, come tale non sindacabile ( vedi punti 1.2 e 1.3 e altresì
punto 1.4 del ricorso)- non solo non è esatto per quanto indicato nella
sentenza della Corte contabile ma neppure incide sulla vera ratio
decidendi con la quale si imputava al Gaspari una reiterazione di
incarichi in parte coincidenti con precedenti affidamenti progettuali.
3 ter – Quanto poi alla ritenuta non rispondenza a norma del giudizio
di inutilità di affidamento del nuovo incarico -quale presupposto per
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1 – Con il primo motivo si assume che la sentenza della Corte

la identificazione del danno erariale-, la stessa non può formare
oggetto del controllo di legittimità ” esterno” – attinente cioè alla
giurisdizione, quale indicato dall’art 111 Costit.- atteso che , come
detto, la valutazione della Corte dei Conti si è mantenuta nel suo
ristretto ambito, là dove ha sottolineato che la discrezionalità della

affidamento di incarichi a professionisti esterni all’amministrazione
locale, non poteva non tener conto del precedente incarico, per il
quale erano stati pagati cospicui acconti.
4 – Ancor più estraneo a questioni attinenti alla giurisdizione è il
rilievo illustrato nel secondo motivo, attenendo alle ragioni di fatto
per le quali si diede inizio al procedimento per l’accertamento del
danno – ogni notizia va comunque delibata dalla Procura regionale non incidendo in alcun modo sui risultati istruttori poi sottoposti al
vaglio della Corte contabile.
5 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza onere di
spese, stante la qualità in senso solo formale del Procuratore
Generale presso la Corte dei Conti; dal momento che il ricorso è stato
notificato il 20 -21 maggio 2015, dunque oltre il trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228
che ha modificato l’art 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115,
sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento
di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in
applicazione dell’ art.13, comma 1

quater,

del citato d.P.R.

n.115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
.e.rAc
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scelta “politica” di gestire la programmazione urbanistica mediante

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2017 nella camera di consiglio
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Il Consigliere estensore
Il President
Rena]to Rorcf

Dr. Bruno Bianchini

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