Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11979 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio
Monteverdi 16, presso l’avv. Melpignano Sergio, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 1^, n. 236/01/05 del 15 novembre 2005, depositata il 12
dicembre 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso del contribuente che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una istanza di rimborso presentata dal contribuente relativamente alle ritenute operate sull’indennità di esproprio ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11;
Rilevato che il ricorso è stato proposto (e notificato) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali; pertanto, la proposizione dell’appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell’Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell’Agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso” (Cass. n. 9004 del 2007);
Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011