Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11979 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23445/2015 proposto da:

COMUNE DI CORREGGIO – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati MARCELLO

FURITANO e MARCO ZANASI;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO VACCARI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 522/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Correggio ricorre, con due motivi, nei confronti di R.C. avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento per maggiore ICI relativa all’anno 2005, aveva, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, annullato l’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che malgrado il terreno fosse edificabile allo stesso erano applicabili le norme agevolative di cui al D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo e art. 9, in quanto era coltivato, sulla base di contratto di affitto, dalla Azienda Agricola A.F. della quale la contribuente, iscritta nell’apposito elenco comunale previsti della L. n. 9 del 1963, art. 11, era coadiuvante.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la contribuente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi, prospettanti entrambi violazione di legge e trattati congiuntamente siccome connessi, sono fondati alla luce del principio, che il Collegio condivide, affermato da questa Corte con sentenza n. 10144 del 2010 e ribadito, di recente, da Cass. n. 4093/2015: “in tema di ICI, perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente”.

2.Tali principi e l’applicabilità degli stessi alla fattispecie non risultano inficiati dalle diverse conclusioni rassegnate dalla contribuente in memoria. Ed invero, oltre l’inammissibilità della documentazione allegata alla memoria, va rilevato che le decisioni, citate a conforto, attengono ad ipotesi diverse rispetto a quella in esame, nella quale, per come è incontestato, la contribuente, iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non lo conduce direttamente per averlo concesso in locazione al figlio, rimanendo, altresì, irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di coadiuvante nell’impresa di quest’ultimo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia, con il rigetto del ricorso introduttivo.

La particolarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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