Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11979 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19791-2013 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo

studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE POZZOLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CESARE BOSIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2013 R.G.N. 1/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per delega Avvocato FERZI

CARLO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI G. per delega Avvocato GIAMMARIA

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e assorbimento degli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del 25 febbraio 2013′ la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa aveva dichiarato “l’inesistenza e la conseguente inefficacia del licenziamento” di M.A. da parte della datrice di lavoro Cassa di Risparmio della Spezia Spa, adottando pronunce reintegratorie e patrimoniali consequenziali, condannando altresì la società al pagamento di un risarcimento del danno all’immagine del lavoratore pari a Euro 15.000,00 per le modalità con cui lo stesso era stato estromesso dall’azienda.

La Corte territoriale ha innanzitutto respinto il motivo di gravame della società con cui si lamentava la violazione, ad opera del tribunale, del principio per il quale il rifiuto di ricevere l’atto scritto contenente il licenziamento, peraltro letto al dipendente, equivale a comunicazione del medesimo; ha infatti argomentato che “il rifiuto da parte del M. del ritiro della missiva contenente il recesso e la lettura di essa fatta al medesimo… sono stati preceduti dalla manifestazione della disponibilità a trovare un accordo economico che risolvesse il contenzioso già in essere e – si noti bene – sono stati seguiti dalla rassicurazione circa il fatto che la Cassa nelle ore immediatamente successive avrebbe risposto alle ipotesi conciliative discusse”; secondo la Corte “non è quindi chiara la volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto o invece di farlo solo dopo che avesse valutato negativamente la possibilità di risolvere il conflitto in via consensuale, possibilità circa la quale si riservava di dire la sua in tempi brevi, come invece non ha poi fatto”; “vi è quindi ambiguità o incertezza – conclude la sentenza impugnata – in ordine alla stessa esistenza del licenziamento, sembrando anzi che la lettura della missiva abbia perso valenza alla luce del dialogo successivo tra parti sia pure poi lasciato aperto”.

In ordine al risarcimento del danno i giudici d’appello, conformemente al primo giudice, hanno considerato che “le modalità espulsive del M.” hanno “travalicato il mero fatto del licenziamento assumendo connotati offensivi e lesivi dell’immagine del dipendente”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza la Cassa di Risparmio della Spezia Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi. M. A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 1, degli artt. 1334 e 1335 c.c. e dell’art. 138 c.p.c., comma 2, per avere ritenuto la sentenza impugnata non provato il licenziamento nonostante fosse stata data lettura della missiva che lo conteneva al M. che l’aveva rifiutata;

con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni in ordine al capo della sentenza che ha condannato la società al risarcimento del danno per le modalità espulsive praticate dall’azienda, sull’assunto errato che il M. avesse “diritto di eseguire la sua prestazione e quindi di restare in azienda”; si sostiene che, essendosi perfezionato il licenziamento con la lettura della missiva di licenziamento, il dipendente non aveva diritto a permanere in azienda e quindi si era reso necessario il ricorso alla forza pubblica;

con il terzo mezzo si denuncia vizio ex art. 360 c.p.c., n. 1, comma 5, sempre relativamente al risarcimento dei danno generato dalle modalità espulsive del M. per avere la sentenza impugnata omesso di considerare il fatto decisivo che, prima di essere allontanato dai locali della banca, il dipendente si era rifiutato di ricevere la lettera di licenziamento, che gli era stata comunque letta.

4.- Il ricorso è infondato.

Vale premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010 e, negli stessi termini, da ultimo Cass. n. 14468 del 2015).

Orbene il primo motivo, sotto la formale denuncia di un vizio di violazione di plurime disposizioni di legge, nella sostanza si traduce nella contestazione della ricostruzione della vicenda storica operata dalla Corte di Appello, che ha ritenuto l’inefficacia del licenziamento in quanto rifiuto e lettura della lettera di licenziamento, valutati nel complessivo comportamento delle parti, si inserivano nell’ambito di una trattativa e non esprimevano in quel frangente, in considerazione della loro equivocità, la manifestazione e la comunicazione di una concreta volontà risolutiva.

Trattasi dunque di un convincimento espresso dai giudici del merito circa la valutazione di fatti storici e la società ricorrente si duole che la stessa sia errata, perchè difforme dalle attese patrocinate dalla parte, sicchè si tratta di una doglianza che esula dall’ambito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essa, attenendo alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione, così come il vizio denunciato espressamente nel terzo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le sentenze pubblicate, come nella specie, dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Ma detto vizio non può essere denunciato, per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data sopra indicata (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2) – come nel presente caso di impugnazione depositata il 2 gennaio 2013 – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).

Questa Corte ha anche avuto occasione di affermare che nell’ipotesi prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014).

Pertanto primo e terzo motivo non possono trovare accoglimento in quanto denunciano vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso una sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado ricostruendo il fatto nei medesimi termini, senza che detti motivi deducano e dimostrino che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo e secondo grado sono invece tra loro diverse.

Una volta che la decisione in punto di inefficacia del licenziamento ha superato il vaglio di legittimità, consegue l’infondatezza del secondo motivo, che si fonda in premessa sulla ritenuta efficacia del recesso mediante lettura della missiva di licenziamento, efficacia invece disconosciuta dai giudici del merito.

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso risulta nella specie proposto in data 20 agosto 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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