Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11979 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17300/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

SE.CO.SV.IM. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco D’Ayala Valva,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale

Parioli, 43;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 3/14/11, depositata il 18 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 gennaio 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della SE.CO.SV.IM. s.r.l. per l’annullamento degli avvisi di pagamento e delle relative cartelle emesse per mancato versamento dell’imposta di consumo sull’energia elettrica e della relativa addizionale per gli anni dal 2001 al 2005;

– il giudice di appello ha confermato la decisione della Commissione provinciale, evidenziando che sussisteva l’esenzione, invocata dalla contribuente, prevista dal T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis, in relazione all’utilizzo dell’energia in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la SE.CO.SV.IM. s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa;

– con note in data, rispettivamente,9 novembre e 20 novembre 2020, la contribuente e la ricorrente comunicano che la società ha presentato istanza di definizione del giudizio ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5-bis, e ha provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– sulla base del contenuto delle comunicazioni inoltrate dalle parti e della documentazione alle stesse allegata, attestanti l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del predetto art. 5-bis, comma 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;

– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 di tale ultima disposizione.

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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