Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11978 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12313-2010 proposto da:

D.P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1727/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

10/12/09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

MOTIVI

1.La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande proposte da D.P. R. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Inps di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e all’assegno di invalidità civile, dichiarava il diritto della stessa a detto assegno con decorrenza dal 30.11.2004 e condannava l’Inps al relativo pagamento. Riteneva di compensare le spese del giudizio, tenuto conto che la riconosciuta data di decorrenza della medesima prestazione era molto lontana rispetto alla data sia della domanda amministrativa che di quella giudiziale.

2. La D.P., rispetto alla compensazione delle spese del doppio grado di merito, ricorre per cassazione con due motivi nei confronti dell’Inps, che resiste con controricorso.

3. Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto e specificamente degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si sostiene che la parte attrice doveva ritenersi vittoriosa anche se, per effetto del riconoscimento della prestazione con decorrenza differita rispetto all’epoca della domanda amministrativa si era verificata la riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale, esclusa l’ipotesi della soccombenza reciproca. Si rileva in particolare che la decorrenza riconosciuta della prestazione è anteriore alla data del deposito del ricorso in appello. Si lamenta anche la mancanza di un’idonea motivazione per la compensazione delle spese.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fornito della compensazione una giustificazione logica e giustificabile sotto il profilo della compensazione per reciproca soccombenza, qualificazione quest’ultima già ritenuta da precedenti in termini di questa Corte (Cass. 7716/2003, Cass. 19343/2004). Può anche rilevarsi che nella specie sotto il profilo della parziale soccombenza della attuale ricorrente rilevava anche il totale mancato accoglimento della domanda relativa all’assegno di accompagnamento.

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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