Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11978 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11238/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4598/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di R.G. di cartella di pagamento portante IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004.

In particolare, per il Giudice di appello la documentazione prodotta dall’Ufficio non è sufficiente a dimostrare il collegamento tra le copie delle relate prodotte e i relativi avvisi di accertamento ed, inoltre, lo stralcio di tali avvisi non consente di verificare la rispondenza delle risultanze con quanto iscritto a ruolo.

La contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo, nella parte in cui si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile essendo applicabile la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 e non avendo la parte individuato alcun fatto storico il cui esame sia stato omesso dalla Commissione regionale.

1.1. Il motivo è, invece, infondato, nella parte in cui si riconduce il vizio sotto l’egida del n. 4 della stessa disposizione di legge, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito di recente dalle Sezioni Unite (n. 22232 del 03/11/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.

1.3. Nella specie, in applicazione dei superiori principi, la sentenza impugnata non è affetta da nullità, avendo il Giudice di appello, seppur sinteticamente, esplicitato le ragioni del suo convincimento enucleandole nell’inidoneità della documentazione all’uopo prodotta dall’Amministrazione.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte delle intimate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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