Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11977 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9574-2010 proposto da:
K.F. (OMISSIS), in proprio e n.q. di procuratore
di Ka.Fl. e K.L.K., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato
DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALLEGRA ROBERTO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo
studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7002/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
9/10/08, depositata il 01/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
aderisce alla relazione.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
1. La Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio, con sentenza depositata il 1.10.2009, confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta contro l’Inps da K. F. – agente in proprio e a nome di due congiunti quali eredi di K.L. -, avente ad oggetto interessi e rivalutazioni maturati per il ritardato pagamento di una prestazione pensionistica.
Per quanto ora rileva, la Corte di merito seguiva il criterio della soccombenza nel regolare le spese del giudizio di appello e di quello di rinvio, mentre, senza ulteriore motivazione, compensava le spese del giudizio di cassazione.
Il K., nella medesima veste, ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.
L’Inps resiste con controricorso.
2. Il ricorso appare manifestamente fondato, stante la mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio quanto al grado di legittimità, in deroga al criterio della soccombenza, rispetto al quale, come è noto, occorre fare riferimento all’esito finale della lite (cfr. di recente Cass. n. 1082/2005, 406/2008, 15483/2008). Nella specie non si è specificato che si è proceduto ad una compensazione per giusti motivi e comunque di una simile compensazione non sono stati indicati i motivi e gli stessi neanche risultano ricavabili dal complesso della motivazione, come richiesto rispetto ai procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 di cui al D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater convertito con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006 (Cass. S.U. 20598/2008; conf. Cass. n. 3715, 6970 e 17068 del 2009). Al riguardo può ricordarsi che la sentenza di appello venne cassata per avere applicato erroneamente la prescrizione quinquennale e la sentenza di rinvio ha rilevato che la prescrizione decennale era stata idoneamente interrotta da atti ben conosciuti dall’Inps, come il ricorso al comitato provinciale e il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura di cui al ricorso. Si ritiene inoltre che, essendo in questione la regolazione delle spese del, sia pure pregresso, grado di cassazione, la causa possa essere decisa nel merito, con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio. Anche le spese di questo grado di legittimità sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura di cui al ricorso e, decidendo nel merito, condanna l’Inps a rimborsare alla controparte anche le spese del primo giudizio di cassazione, in Euro venti per esborsi ed Euro millecinquecento per onorari, oltre alle spese del presente giudizio, in Euro trenta per esborsi ed Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv.ti Cataldo M. De Benedictis e Roberto Allegra.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011