Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11977 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7580/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., C.I., B.M., quali eredi

del Sig. B.V., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

TRIESTE 155, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO FUMAROLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 588/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata

il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di B.V. (nel frattempo defunto) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’ufficio avrebbe esperito un accertamento analitico, con metodo induttivo, utilizzando una presunzione, che però sarebbe stata ampiamente smentita dalla prova contraria del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè dell’art. 109 T.U.I.R.: la CTR avrebbe omesso di considerare che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico induttivo del reddito d’imposta, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile;

che, col secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso del tutto di esaminare l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, volto ad ottenere una rideterminazione della pretesa tributaria;

che gli eredi del defunto – C.I., B.A. e B.M. – hanno resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che nel processo tributario, ove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la produzione delle fatture, l’Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni, sicchè il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Sez. 5, n. 2935 del 13/02/2015);

che, nella specie, la CTR – a fronte di una prova contraria generica offerta dal contribuente – ha concluso che le valutazioni dell’Ufficio non avevano il carattere di gravità, precisione e concordanza in grado di sostenere l’originaria presunzione e quindi di sorreggere la maggior base imponibile dedotta;

che tale ragionamento appalesa tutta la sua fragilità, soprattutto perchè è la stessa CTR ad affermare che “appare alquanto difficile accertare una maggiore base imponibile a carico del contribuente”;

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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