Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11977 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20634-2013 proposto da:

ALMAVIVA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO MARAZZA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

Nonchè da:

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO MAROTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALMAVIVA SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARAZZA che la rappresenta e difende unitamente all’avv. MARCO

MARAZZA, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 5148/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 08/09/2012 R.G.N. 1341/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12544/07 il Tribunale di Roma rigettava l’impugnativa del licenziamento – e tutte le domande di ordine economico connessevi – intimato il 7.12.05 a C.C., ex direttore generale FINSIEL e dirigente della Almaviva S.p.A. (società facente parte del medesimo gruppo).

Con sentenza non definitiva depositata in data 8.9.12 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di, prime cure, qualificato il licenziamento come sostanzialmente disciplinare e, quindi, illegittimo per violazione dell’art. 7 Stat. in quanto non preceduto da previa contestazione, condannava la predetta società a pagargli l’indennità sostitutiva del preavviso (pari a 12 mensilità), le conseguenti differenze sul TFR e l’indennità supplementare (pari a 20 mensilità), il tutto da quantificarsi nel prosieguo del giudizio.

Per la cassazione della sentenza non definitiva emessa dalla Corte territoriale ricorre Almaviva S.p.A. affidandosi a tre motivi.

C.C. resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale articolato in due motivi, cui resiste con controricorso Almaviva S.p.A. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo del ricorso principale, premesso che il licenziamento era stato intimato in epoca in cui la giurisprudenza di questa S.C. non riteneva applicabile ai dirigenti l’art. 7 Stat., denuncia violazione di tale norma, nonchè degli artt. 2104, 2105 e 2016 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato come disciplinare il licenziamento per cui è causa, che invece, lungi dal conseguire ad un inadempimento del dirigente, era dipeso dal mero venir meno del rapporto fiduciario tra le parti determinato dalla lettera con cui C.C., in risposta ad una precedente missiva del 5.12.05 indirizzatagli dal presidente del gruppo FINSIEL, dichiarava di non essere in condizione di svolgere il ruolo, le funzioni e le mansioni proprie dell’incarico rivestito nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Il motivo è infondato.

Anche riguardo alla posizione dei dirigenti aziendali vige il principio secondo cui il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell’ambito del rapporto e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto.

Pertanto, vi si applicano le garanzie dettate in favore del lavoratore dall’art. 7 Stat., commi 2 e 3 circa la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa (cfr., e pluribus, Cass. n. 18270/13; Cass. n. 14326/12).

Sostiene la società ricorrente di non aver ravvisato nel contegno del dirigente un inadempimento dei suoi obblighi, bensì una situazione tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra le parti.

Ma l’assunto è smentito dall’apprezzamento in punto di fatto operato dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logico-

giuridici e, quindi, incensurabile in sede di legittimità, considerato altresì il tenore della missiva del 5.12.05 con cui la società, preso atto della dichiarazione con cui il dirigente affermava di non essere in condizione di svolgere il ruolo, le funzioni e le mansioni proprie dell’incarico rivestito nell’ambito dell’organizzazione aziendale, definiva grave la dichiarazione medesima e si riservava di adottare gli opportuni provvedimenti.

Nè tale missiva può reputarsi come idonea contestazione disciplinare, difettandone la necessaria puntuale e specifica descrizione dei fatti oggetto di contestazione (a tanto non bastando il mero riferimento alla lettera del dirigente che, così come trascritta in ricorso, risultava essere molto lunga ed articolata) e, in particolare, la chiara volontà aziendale di dare luogo ad un procedimento disciplinare, con conseguente assegnazione del termine per le eventuali giustificazioni.

In sintesi, la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento e la sua intimazione in assenza di previa contestazione dell’addebito non possono che cagionarne l’invalidità per violazione dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, la cui applicabilità anche al rapporto di lavoro del dirigente risale alla sentenza 30.3.07 n. 7880 delle S.U. di questa S.C. Tale applicazione è dovuta a prescindere dalla specifica collocazione del dirigente nell’impresa (nello stesso senso v. anche Cass. Sez. Lav. 17.1.2011 n. 897), sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del recesso siano poste condotte tali da recidere il vincolo fiduciario.

In tal modo le S.U. hanno ribaltato il proprio precedente orientamento espresso dalla sentenza 29.5.95 n. 6041, nella parte in cui aveva escluso che gli obblighi della preventiva contestazione e dell’attribuzione di un termine a difesa, previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 riguardassero il licenziamento del dirigente “apicale” di aziende industriali, cioè del prestatore di lavoro che, collocato al vertice dell’organizzazione aziendale, svolgesse mansioni tali da caratterizzare la vita dell’azienda con scelte di respiro globale e con rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro dal quale si limitasse a ricevere direttive di carattere generale, per il resto operando come vero e proprio alter ego dell’imprenditore.

Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che nel caso di specie non può farsi luogo nemmeno ad un’applicazione non retroattiva del mutato orientamento (espresso dalla cit. sentenza n. 7880/07) in via di c.d. prospective overruling. Infatti, come statuito da Cass. S.U. 11.7.2011 n. 15144, il c.d.

prospective overruling, vale a dire l’applicazione solo per il futuro – e non anche riguardo alle situazioni già sorte – del mutamento della propria precedente interpretazione da parte del giudice della nomofilachia, si applica solo in caso di mutamento dell’interpretazione di norma processuale che importi, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, nel senso di rendere irrituale l’atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all’orientamento precedente.

Nel caso in esame, invece, l’inversione giurisprudenziale ha avuto ad oggetto una norma di natura pur sempre sostanziale quale la L. n. 300 del 1970, art. 7 indifferente al tenore della cit. sentenza n. 15144/2011 (per l’esclusione del prospective overruling in analogo caso di licenziamento disciplinare di dirigente v. Cass. n. 28967/11).

Nella citata sentenza n. 15144/2011 la motivazione delle S.U. consta essenzialmente di due snodi argomentativi: nel primo, premesso che all’origine di un c.d. overruling può esservi un’interpretazione evolutiva o una “correttiva”, esamina l’astratta possibilità di configurare forme di ufficiale vincolatività (orizzontale e verticale) dei propri precedenti, per poi pervenire ad una risposta negativa che conferma l’esclusione della giurisprudenza come fonte del diritto in senso proprio; nel secondo, introduce specificamente la praticabilità di un prospective overruling inerente ad una regola processuale, quando il mutamento di giurisprudenza su di essa sia duplicemente connotato dall’imprevedibilità (per il carattere consolidatosi nel tempo, del pregresso indirizzo) e da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente abbia ragionevolmente fatto affidamento.

Ciò viene ammesso solo in virtù del superiore valore del giusto processo, la cui portata – come precisato da Cass. n. 14627/2010 –

non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa).

Tale compendio risente anche dell’effetto espansivo dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte Cost., sentenza n. 317/09, punto 8 del Considerato in diritto).

Come ben si vede, i citati parametri normativi restano estranei al caso in esame, non potendosi equiparare a regola processuale le garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 finalizzate non già all’esercizio d’un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla giuridica possibilità di far valere all’interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso (cfr., ex aliis, Cass.7.7.04 n. 12526).

In conclusione, i presupposti individuati da Cass. n. 15144/2011 affinchè il nuovo orientamento non sia “retroattivo” (come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali), ovvero affinchè si possa parlare di prospective overruling, presupposti che devono concorrere in via cumulativa fra loro, sono:

a) che si verta in materia di mutamento di giurisprudenza su una regola del processo;

b) che tale mutamento sia stato imprevedibile a cagione del carattere lungamente consolidatosi nel tempo del pregresso indirizzo, tale –

cioè – da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso;

c) che roverruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Come ben può constatarsi, certamente nel caso in esame non ricorrono quanto meno i presupposti che precedono sub a) e sub c).

1.2. – Il secondo motivo prospetta vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha contestualizzato la vicenda e, in particolare, lo scambio di missive (quella del 5.12.05 da C. C. al presidente FINSIEL, la risposta in pari data fornitagli, l’ulteriore risposta del dirigente recante la data del 6.12.05 e, infine, la lettera di risoluzione del rapporto), da cui emergeva che C.C. aveva sostanzialmente lamentato un impoverimento dei propri poteri endoaziendali a seguito della incipiente fusione di COS.IT e FINSIEL nella holding capogruppo, al punto da dichiarare di non essere in condizione di svolgere il ruolo, le funzioni e le mansioni proprie dell’incarico rivestito nell’ambito dell’organizzazione aziendale; non soddisfatto della risposta ricevuta (in cui, vista la gravità delle affermazioni del dirigente, gli si preannunciavano iniziative volte a ristabilire la piena funzionalità aziendale), C.C. aveva altresì lamentato, con lettera del 6.12.05, un notevole nocumento sul piano professionale e della propria immagine all’interno e all’esterno della società, ricevendo – infine – la lettera di recesso per cui è causa; pertanto – prosegue il ricorso – risultava anche sostanzialmente rispettato, visto il sopra descritto scambio epistolare, l’iter disciplinare di cui all’art. 7 Stat.; il motivo si conclude con il segnalare che le critiche del dirigente alla nuova organizzazione aziendale erano state mosse solo il giorno precedente alla riunione in cui C.C. avrebbe dovuto presentare formalmente i documenti di budget per il funzionamento della società ed aventi specificamente ad oggetto l’analisi e la definizione del 3 forecast 2005, il budget 2006 e il piano 2007-08.

Tale motivo è da disattendersi perchè, in realtà, suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale documentale acquisito in atti affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle risultanze di causa, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione alla luce del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile –

del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa Corte a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti e oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Nè un ricorso per cassazione può enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti o deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione incompatibili con il giudizio di legittimità.

1.3. – Con il terzo motivo ci si duole di violazione dell’art. 19 CCNL per dirigenti d’azienda del 24.11.04 e della L. n. 604 del 1966, art. 8 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 2, comma 2), da applicarsi analogicamente, per avere la gravata pronuncia fissato l’indennità supplementare in complessive 20 mensilità, senza tenere conto del fatto che il licenziamento era stato intimato in epoca in cui la giurisprudenza di questa S.C. non riteneva applicabile ai dirigenti l’art. 7 Stat.

Il motivo è infondato.

I criteri applicabili nello stimare il numero di mensilità retributive cui parametrare l’indennità supplementare prevista dall’art. 19 CCNL per dirigenti d’azienda del 24.11.04 sono soltanto quelli previsti da tale clausola contrattuale, senza possibilità di loro integrazione mediante estensione analogica della L. n. 604 del 1966, art. 8 preclusa – a monte – dal rilievo che l’analogia presuppone un vuoto di disciplina, mentre nel caso di specie un’apposita regolamentazione esiste ed è quella contrattuale sopra menzionata.

Per il resto, le considerazioni svolte dalla società ricorrente mirano unicamente a sollecitare un nuovo apprezzamento in punto di fatto circa l’equa quantificazione dell’indennità in discorso, il che non è consentito in sede di legittimità.

2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2118, 2119, 2121 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato –

per asserita omessa allegazione e prova la domanda di retribuzione variabile per raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2005 (con la connessa incidenza anche sulla misura dell’indennità di preavviso e dell’indennità supplementare), nonostante che il relativo onere incombesse sul datore di lavoro.

Il motivo è infondato.

Proprio ai sensi dell’art. 2697 c.c. la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato – ossia quello relativo alla percezione della retribuzione variabile per raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2005 – incombe sull’attore, fatti costitutivi (l’aver riportato determinati punteggi positivi nel raggiungimento degli obiettivi produttivi, in un range compreso fra i valori soglia del 70% o dell’80% ed il valore massimo del 160%) di cui esattamente l’impugnata sentenza ha rilevato il difetto di allegazione e prova.

2.2. – Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2103 e 2729 c.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata respinto le domande di risarcimento danni da demansioramento, danni provati anche in via presuntiva vista l’ingiusta emarginazione sofferta da C.C. nel periodo successivo alla riorganizzazione aziendale del luglio 2005, emarginazione icasticamente rappresentata dall’assegnazione d’un ufficio di appena 10 mq. (in luogo di quello precedente, che era di 70 mq. con spogliatoio e bagno privato), dall’eliminazione del parcheggio riservato, dalla sottrazione della segretaria in precedenza assegnatagli e dall’eliminazione della mazzetta dei quotidiani.

Anche questo motivo va disatteso perchè in sostanza volto ad ottenere una nuova valutazione della dedotta prova presuntiva mediante accesso diretto agli atti e loro nuovo apprezzamento complessivo, il che non si può chiedere a questa Corte Suprema (v.

rilievi svolti nel paragrafo che precede sub 1.2.).

3.1. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia di compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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