Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11976 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. II, 19/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2727-2015 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA TROIANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA 70, presso

LOCCI-SARLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO GIUSEPPE

MARIA SARLI;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 366/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G., quale titolare dell’omonima impresa agricola individuale, ebbe a proporre tempestiva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero delle Politiche Agricole per indebita percezione di provvidenze comunitarie in relazione al mancato ritiro dalla produzione agricola di superficie coltivata in difformità da quanto attestato nella sua domanda di contributo comunitario all’uopo dedicato.

Resistette il Ministero ed il Tribunale di Lagonegro rigettò la opposizione spiegata dal T..

Questi propose gravame e, sempre resistendo l’Amministrazione ingiungente,la Corte d’Appello di Potenza ebbe a rigettare l’impugnazione osservando come la mancata verifica della coincidenza dei dati della superficie catastale con quella reale e richiedere il contributo sulla base dei dati catastali non verificati era condotta colpevole del richiedente e come le istanze istruttorie apparivano generiche.

Il T., quale titolare dell’azienda agricola T., ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, nonchè ha depositato controricorso avverso l’impugnazione incidentale e nota difensiva.

Il Ministero delle Politiche Agricole s’è costituito a resistere con controricorso ed ha anche proposto impugnazione incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal T. quale titolare dell’omonima azienda agricola s’appalesa siccome inammissibile.

Con l’unico mezzo d’impugnazione parte ricorrente lamenta violazione delle norme L. n. 898 del 1986, ex artt. 2 e 3, in relazione ai Regolamenti C.E.E. e Regolamento Ministeriale n. 159 del 1998, poichè egli s’era limitato a compilare la domanda di partecipazione al programma previsto da apposito regolamento C.E.E. allegando i certificati catastali dei terreni ritirati dalla produzione e tale sua documentazione era stata esaminata dagli Uffici preposti senza contestazione alcuna,sicchè non aveva confezionato falso alcuno.

Inoltre il ricorrente sottolineava come la Corte lucana non aveva provveduto ad individuare le somme indebitamente percette in dipendenza della discrasia tra il dato catastale e quello effettivo circa l’estensione dei terreni ritirati dalla produzione, sicchè anche l’ammontare della sanzione appariva quantificato in misura illegittima.

La censura mossa si appalesa siccome inammissibile posto che il ricorrente nello svolgere il suo argomento critico non si confronta con l’effettiva motivazione esposta dalla Corte lucana nella sentenza impugnata, bensì propone questioni nuove non sottoposte alla Corte d’Appello.

Difatti il Collegio lucano ha puntualizzato come la condotta illecita colposa, posta in essere dal T. e sanzionata con l’ordinanza-ingiunzione, si concretizza nell’aver rappresentato con la propria domanda,tesa alla fruizione dei contributi comunitari, il ritiro dalla produzione di superfici agricole maggiori rispetto a quanto effettivamente avvenuto.

Un tanto perchè nella domanda l’interessato s’era limitato a riportare i dati catastali di estensione delle particelle interessate senza verificare se detti dati coincidevano con quelli reali.

Il calcolo della superficie realmente sottratta alla produzione era così risultata inferiore a quanto dichiarato sulla scorta del dato catastale.

A fronte di detta puntuale motivazione il T. deduce la sua buona fede poichè la sua domanda era stata accettata dall’Ufficio competente senza osservazioni o contestazioni e rileva che la successiva verifica sul campo era intervenuta con modalità innovative rispetto al passato.

All’evidenza detta argomentazione critica non appare attingere la motivazione effettivamente illustrata dal Collegio lucano, posto che,secondo il dettato testuale del regolamento ministeriale, la verifica iniziale delle domande viene operata solamente esaminando al regolarità formale delle stesse – art. 1, comma 2 – e solo a campione – art. 1, comma 3, – si procede anche alla verifica in natura della veridicità di quanto affermato dal soggetto istante.

Dunque alcun effetto circa la condizione psicologica soggettiva di buona fede dell’istante assume detta verifica poichè,come visto, nella specie questa fu meramente formale ed in forza della documentazione versata dal T..

E’,invece,prevista – art. 3 – specifica possibilità per gli Organismi di controllo di procedere a verifica in corso d’impiego proprio per appurare l’effettiva corrispondenza delle superfici dichiarate siccome ritirate dalla produzione con quanto effettivamente avvenuto in natura.

Che poi il controllo successivo sia stato effettuato con modalità diverse dal passato non assume alcun rilievo a fronte dell’accertamento che il T. denunziò una superficie, ritirata dalla produzione agricola ai fini del godimento della provvidenza comunitaria, superiore al reale.

Quanto poi alla tassazione della sanzione ex L. n. 898 del 1986 – pari al contributo indebitamente percetto – era onere della parte opponente proporre apposito motivo di contestazione nel ricorso introduttivo avverso la tassazione della sanzione e, non già, onere del Giudice, in assenza di apposita contestazione mossa dalla parte stante il carattere impugnatorio del procedimento – Cass. sez. 1 n 11595/01, Cass. sez. 1 n 6013/03 -, verificare la correttezza della tassazione.

L’impugnazione incidentale, mossa dall’Amministrazione resistente ed afferente alla statuizione circa la validità dell’atto d’appello in quanto proposto da soggetto non legittimato, appare condizionata all’accoglimento di uno dei motivi di ricorso principale, eppertanto l’inammissibilità dell’impugnazione principale ne comporta l’assorbimento.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente,tassate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo a parte ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di Consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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