Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11976 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/05/2010), n.11976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 43,

presso lo studio dell’avvocato CIANCAGLINI ROSAMARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI MARCELLA, come da

procura speciale con firma autenticata dal Consolato generale

d’Italia Charleroi reg. 502/06;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentate e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4884/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2005 r.g.n. 1912/04;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato ROSSI MARCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la signora B.M. esponeva di essere titolare di pensione di reversibilità in regime internazionale corrisposta dall’Inps con decorrenza dall’aprile 1999.

La ricorrente sosteneva di avere diritto alla rideterminazione della prestazione pensionistica con la trasformazione della pensione di reversibilità in regime internazionale, di cui era titolare quale coniuge superstite di un assicurato, in pensione di reversibilità in regime autonomo italiano con integrazione al trattamento minimo dalla data di decorrenza. Chiedeva pertanto di riconoscere e dichiarare il suo diritto al calcolo e alla liquidazione della pensione di reversibilità in regime internazionale in pensione di reversibilità in regime autonomo italiano.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava l’Inps al ricalcolo della pensione di reversibilità, oltre alla rivalutazione, agli interessi ed alle spese.

Con sentenza n. 4884/2005, depositata in cancelleria l’otto ottobre 2005 la Corte d’Appello Roma accoglieva l’impugnazione dell’istituto assicuratore, argomentando che il dante causa della ricorrente non aveva mai acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia non avendone fatta richiesta, e non aveva mai chiesto la trasformazione del pensione di invalidità in regime di pro rata in pensione di vecchiaia autonomo.

A parere della Corte d’Appello non era più possibile mettere in discussione la situazione giuridica, ormai cristallizzata, dell’avente diritto, e il successore non poteva subentrare se non nei diritti del suo dante causa.

Di conseguenza respingeva la domanda dell’assicurata.

Avverso la sentenza di appello, che non risulta notificata, la signora B. ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato in termine di 6 ottobre 2006.

L’Istituto assicuratore si è limitato a depositare procura professionale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del trattato di Amsterdam (in base all’art. 51, lett. a del trattato di Roma), e dell’art. 49, par. 1, lett. b, del regolamento CEE n. 1408/71, e l’omessa insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente, l’Italia non era tra gli Stati che effettuavano un doppio calcolo del possibile trattamento pensionistico (in regime internazionale oppure in regime autonomo italiano) in quanto la pensione in pro rata risultava sempre inferiore alla pensione in regime autonomo.

Inoltre, i periodi di assicurazione fatti valere in differenti Stati convenzionati esplicavano la loro efficacia soltanto agli effetti di una pensione da liquidare in regime internazionale.

Con la morte del marito assicurato S.S. la ricorrente aveva acquistato ipso iure il diritto alla pensione ai superstiti.

Nè quella morte era idonea ad incidere sulle posizioni giuridiche previdenziali della vedova se non nei limiti previsti espressamente dalla legge.

In particolare non poteva determinare l’inammissibilità di un diritto della ricorrente di richiedere la liquidazione ed il pagamento della pensione autonoma ai superstiti in luogo di quella già pagata pro rata.

2. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Non è esatto, infatti, che la ricorrente non abbia diritto, nella sua qualità di coniuge superstite di un assicurato, alla pensione di reversibilità in regime autonomo italiano con integrazione al trattamento minimo.

Come, infatti, già sottolineato da questa Corte, “il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del “de cuius” al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito “jure proprio” al momento della morte del titolare della pensione diretta.” (Cass. civ., 12 agosto 2008, n. 21545; cfr. anche nello stesso senso, 8 marzo 1994, n. 2255).

Nè sussistono impedimenti di principio alla modificazione, richiesta dalla ricorrente, del titolo pensionistico in una prestazione diversa, a condizione – naturalmente – che sussistano tutti i necessari requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), per conseguire la seconda prestazione; come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile nè un principio generale di immutabilità del titolo della pensione nè il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, giacchè il disposto del L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, che ha introdotto la regola della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione dell’art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.” (Cass. civ., S.U., 4 maggio 2004, n. 8433, e, nello stesso senso, n. 8435).

3. Nel caso di specie deve essere affermato perciò che la ricorrente, B.M., nella sua qualità di coniuge superstite di un assicurato premorto, ha diritto ad esercitare tutte le opzioni che avrebbe potuto esercitare il defunto, in concreto ad ottenere la trasformazione della pensione di reversibilità in regime internazionale, di cui era titolare quale coniuge superstite, in pensione di reversibilità in regime autonomo italiano come integrazione al trattamento minimo dalla data di decorrenza del primo aprile 1999, a condizione, peraltro, che sussistano tutti i presupposti (di carattere amministrativo, amministrativo ed anagrafico) di legge e, in particolare, che non si siano verificate decadenze di sorta.

4. Il ricorso perciò deve essere accolto, e la sentenza della Corte d’appello di Roma cassata.

E’ necessario che la controversia venga rimessa, per un nuovo esame di merito, in particolare sul esistenza in concreto dei requisiti per la diversa prestazione richiesta, e sull’insussistenza di decadenze, ad un giudice di merito, che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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