Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11976 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 06/05/2021), n.11976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26084/2014 R.G. proposto da:

R.R. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avv. Cannizzo Maurizio, elettivamente domiciliato, ai fini del

presente giudizio, presso lo studio dell’avv. Ferretti Gian Alberto,

in Roma piazza Cola di Rienzo n. 69;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 1028/01/2014, depositata il 27 marzo 2014.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

R.R. ricorreva in primo grado avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle entrate di Palermo per l’anno di imposta 2004, con cui era stato contestato il conseguimento di ricavi non dichiarati nell’esercizio dell’attività di astrologa, recuperati a tassazione insieme ai contributi previdenziali omessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 60/3/2010 del 9 febbraio 2010, accoglieva solo parzialmente il ricorso, escludendo dal computo dei ricavi non dichiarati l’ammontare dei prelievi bancari, ritenendo che la modifica apportata in tal senso al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non potesse applicarsi retroattivamente alle annualità precedenti il 2005.

Appellava solo l’Agenzia delle entrate, onde devono ritenersi non più controversi i capi della sentenza impugnata sfavorevoli alla contribuente che non hanno costituito oggetto di appello da parte sua. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava il ricorso originario della contribuente.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente, chiedendone la cassazione per due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio e deposita controricorso, con cui chiede il rigetto del ricorso avverso, siccome infondato, vinte le spese processuali.

La causa viene decisa all’odierna adunanza, cui era stata rinviata per l’emergenza sanitaria da quella precedente dell’8 aprile 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione gli argomenti e le eccezioni formulati nelle controdeduzioni all’atto di appello.

1.2- Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione agli artt. 3,53 e 24 Cost., nonchè dell’art. 3 commi 1 e 2 L. n. 212 del 2000 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè la L. n. 311 del 2004, art. 1 che ha esteso ai lavoratori autonomi la presunzione che i prelievi bancari occultino i compensi ricevuti non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva, ed inoltre Corte Cost. 6 ottobre 2014, n. 228 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

2. – L’Agenzia delle entrate controdeduce avverso i motivi di ricorso richiamando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 307/08/2010 che aveva qualificato di natura commerciale l’attività svolta dalla contribuente (vendita di prodotti di asserita qualità magica).

3. – I due motivi di ricorso si possono esaminare congiuntamente, perchè fra di loro strettamente connessi. Essi presentano diversi profili di inammissibilità

3.1- In primo luogo, infatti, dal contenuto della sentenza qui impugnata emerge che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso originario solo parzialmente, cioè limitatamente alla decisione di non applicazione retroattiva della modifica apportata al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (dalla L. n. 311 del 2004, art. 1). Deve ritenersi quindi siano state rigettate le rimanenti questioni proposte originariamente dalla ricorrente. Questa decisione non ha costituito oggetto di appello nè principale nè incidentale della Rera per la parte ad essa sfavorevole. Pertanto i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente e rigettati espressamente o implicitamente dalla Commissione Tributaria Provinciale non possono essere riproposti in questa sede, ostandovi la formazione del giudicato interno.

3.2- D’altro canto, la omessa produzione della sentenza di primo grado da parte della ricorrente rileva anche sotto il profilo della mancanza di autosufficienza del ricorso – requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 – perchè esso non possiede l’autonomia indispensabile per consentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni proposte.

3.3- Inoltre Il ricorso è inammissibile anche perchè, sotto l’apparenza delle censure mosse, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

3.3- Infine il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame). La norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

3.4- Al giudice di merito, pertanto, non può più imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti ed emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

3.5-La sentenza impugnata, invece, indica sia pure sinteticamente quali sono le evidenze istruttorie su cui ha fondato la sua decisione, parzialmente difforme da quella della Commissione Tributaria Provinciale: irregolare tenuta della contabilità, che “evidenziava a fronte di numerosi acquisti corrispettivi irrisori e incompatibili con le movimentazioni finanziarie accertate” – circo stanza che giustificava il ricorso al metodo induttivo per l’accertamento dei ricavi presuntivamente occultati -, inosservanza dell’onere della prova contraria in tal caso gravante sulla contribuente, natura prevalentemente commerciale dell’attività svolta – vendite su internet- come evidenziato dall’ufficio e implicitamente condiviso dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva deciso in tal senso con la sentenza n. 1029/01/14 pronunziata nella medesima composizione, lo stesso giorno fra le stesse parti per un diverso anno di imposta, come emerge dagli atti del procedimento per cassazione avviato dalla Rera con ricorso n. 26083/2014 definito anch’esso in data odierna da questo Collegio.

4. – In conclusione, pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito delle spese processuali alla parte soccombente, come appresso liquidate, e possibile raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) complessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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