Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11975 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5709-2010 proposto da:

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’Avvocato TRALICCI GINA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza RG 28847/09 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18.2.2010 declinava la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Udine, relativamente alla domanda proposta da R.L. contro l’Inps di pagamento di ratei pensionistici relativi all’anno 2008. Rilevava che la ricorrente era residente all’estero, nel comune di (OMISSIS), e che dagli atti risultava che la sua ultima residenza in Italia era stata in (OMISSIS), onde l’appartenenza della controversia previdenziale al foro di tale città, in applicazione dell’art. 444 c.p.c., comma 1 nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, nella specie applicabile ratione temporis, poichè il ricorso era stata depositato il 10.9.2009.

2. Con il regolamento di competenza proposto dalla R. si deduce la violazione degli artt. 19 e 444 c.p.c. con riguardo alla L. n. 69 del 2009, art. 49 deducendosi che in effetti la ricorrente “nata e cresciuta in (OMISSIS), è residente in (OMISSIS) e non è mai venuta in Italia”. D’altra parte, il procedimento amministrativo era stato trattato dalla sede di (OMISSIS) non in base alla residenza della richiedente, ma per una ripartizione interna all’Inps. Peraltro l’originario provvedimento amministrativo di diniego della pensione era stato adottato dalla sede di (OMISSIS), per venire poi superato dalla sentenza n. 23735/2002 (del Tribunale di Roma). Si sostiene anche che il diritto della ricorrente a un trattamento pensionistico italiano deriva dall’appartenenza per un certo periodo del territorio in cui si trova la città di (OMISSIS) alla sovranità italiana.

3. L’art. 444, comma 1, seconda parte, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 allo scopo di non concentrare nel foro di Roma – in quanto luogo in cui hanno la loro sede legale l’Inps e gli altri enti previdenziali nazionali – le controversie previdenziali dei soggetti residenti all’estero, recita: “Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.” 4. Nella specie risulta confermato dagli atti che la ricorrente è residente in Croazia e non trova alcun riscontro l’affermazione della ordinanza impugnata relativa a una sua residenza in (OMISSIS). Ma è smentita anche la tesi del ricorso secondo cui il diritto della R. a una prestazione pensionistica da parte dell’Inps si ricollega a contribuzione risalente al periodo della sovranità italiana sull’Istria. Infatti dalla sentenza del Tribunale di Roma richiamata nello stesso ricorso, depositata il 21.10.2002, si evince invece che il diritto della medesima ad una prestazione pensionistica di vecchiaia (integrata al minimo sulla base della normativa applicabile ratione temporis), deriva, in applicazione della convenzione italo-jugoslava ratificata con L. n. 885 del 1960, da un periodo di lavoro domestico prestato in Italia. Dalla documentazione del procedimento amministrativo e del relativo verbale ispettivo si evince, poi, con maggiore precisione, che tali prestazioni hanno avuto luogo in (OMISSIS) e hanno riguardato solo una parte del periodo marzo-dicembre 1989. Deve escludersi però anche l’ipotesi di una residenza in Italia della R. a (OMISSIS), in quanto in effetti non risulta e non è presumibile che tali brevi e intervallate prestazioni lavorative abbiano comportato il trasferimento della residenza. Al contrario sempre dagli atti del procedimento amministrativo, e in particolare dal verbale ispettivo in data (OMISSIS) e dalla relativa documentazione, si desumono in positivo elementi che fanno escludere il trasferimento della residenza. Infatti la R. risultava dipendente di una ditta (OMISSIS) e per le prestazioni di lavoro in Italia aveva utilizzato periodi di aspettativa o di ferie. Tali circostanze avevano indotto l’Inps a dubitare della effettività del rapporto per cui erano stati corrisposti i contributi, ma in sede giudiziale si pervenne ad una diversa conclusione sulla base della deposizione del datore di lavoro.

5. In conclusione, nonostante la non rispondenza al vero della vicenda così come narrata nel ricorso, rimane confermata la tesi, rilevante ai fini dell’accoglimento del regolamento di competenza, della insussistenza di una previa residenza della ricorrente in Italia. Ne deriva l’inapplicabilità della nuova disposizione introdotta nell’art. 444 c.p.c., comma 1 e, nell’impossibilità di determinare la competenza sulla base dei fori indicati da tale articolo, assume rilievo in via residuale – secondo l’analogo criterio dettato per le controversie di lavoro dall’art. 413, penultimo comma, il foro generale del convenuto persona giuridica (cfr Cass. n. 3273/1992), e cioè il luogo della sede legale della stessa, indubbiamente sita in (OMISSIS) nel caso dell’Inps.

6. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo procedimento, sia perchè la competenza è stata stabilita in base ad un accertamento delle circostanze rilevanti difforme rispetto alle allegazioni della ricorrente, sia perchè quest’ultima ha dato luogo ad una proliferazione dei procedimenti giudiziari, instaurando contemporaneamente cause distinte per rivendicare ratei pensionistici relativi ai vari anni (cfr. gli analoghi regolamenti di competenza chiamati a questa stessa udienza).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti a cui rimette le parti; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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