Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11975 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18772/2006 proposto da:

S.V.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CITTA’ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell’avvocato

MARTINO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SECHI ALBERTO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C.E.A. (OMISSIS), S.M.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

FRIGGERI 82, presso lo studio dell’avvocato FIANDANESE MARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DORE Franco con delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 555/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sezione Distaccata di SASSARI, emessa il 04/11/2005, depositata il

13/01/2006; R.G.N. 116/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ALBERTO SECHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. e S.M.L. intimavano a S.V. U. sfratto per morosità e lo convenivano in giudizio per la convalida dinanzi al Tribunale di Sassari – Sezione staccata di Alghero.

Esponevano gli attori che con contratto stipulato l’1.9.1993 il loro genitore S.A. aveva concesso in locazione al S.V. U., per uso commerciale, due magazzini siti in (OMISSIS); che dopo il tacito rinnovo del contratto alla prima scadenza, alla morte del locatore, essi erano succeduti nel rapporto di locazione; che il conduttore non aveva pagato i canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2003 e gennaio-giugno 2004, divenendo così debitore della somma di Euro 13.632,00 oltre accessori.

S.V.U. si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida.

Il Tribunale ordinava il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c., e quindi, disposto il mutamento del rito, con sentenza del 27.1.2005 dichiarava risolto per morosità il contratto di locazione e condannava il conduttore al rilascio dell’immobile.

Proponeva appello il Se..

Resistevano gli appellati.

La Corte d’Appello rigettava il gravame di S.V.U. avverso la sentenza del tribunale e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione S.V.U. in base a due motivi.

Resistevano S.C. e S.M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “mancanza o insufficienza di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Sostiene il S.V.U. che quanto riportato in sentenza non consente una seria indagine sui motivi che sorreggono la decisione e che quest’ultima deve essere considerata omessa nel punto in cui nega che un deficit mnemonico possa aver impedito all’appellante di rammentarsi di pagare il canone di locazione.

Il motivo è privo di pregio. La motivazione formulata dalla Corte d’Appello in ordine al ruolo della suddetta patologia si sottrae infatti al sindacato di legittimità essendo congrua ed immune da vizi denunciabili in sede di ricorso per cassazione. Anzi, l’impugnata sentenza sviluppa un convincente ragionamento a giustificazione della adottata decisione ed indica quale sarebbe dovuto essere il comportamento diligente del S.V.U.. Infatti, proprio l’esistenza di una patologia incidente sulla funzionalità della memoria avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad adottare le misure opportune per sopperire al denunciato deficit.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione di legge, ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene parte ricorrente che il riferimento della Corte d’appello alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali costituisca “un argomento nuovo che propone e accoglie una domanda o un’eccezione mai proposta dalle parti e che non ha mai fatto parte del processo”.

Anche tale motivo è infondato.

Si deve infatti rilevare, da un lato, come lo stesso ricorrente ammetta che i S. abbiano contestato nelle precedenti fasi processuali “l’insussistenza della patologia”, così introducendo il tema de quo in questo processo; dall’altro, che il riferimento al deficit mnemonico non costituisce, nè potrebbe costituire, domanda od eccezione nuova introdotta “d’ufficio” dal Giudice, ma è piuttosto una delle argomentazioni formulate dalla Corte per giustificare la sua decisione, senza alcun riferimento ad indagini su fatti impeditivi o modificativi della situazione in questione.

Con il terzo motivo si denuncia infine “contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Secondo il S.V.U. “non c’è chi non veda l’evidente contrasto insito nella motivazione della sentenza impugnata” in quanto da un lato si dubita che la patologia lamentata possa aver determinato l’incolpevole inadempimento; dall’altro si pone l’esistenza di tale patologia a fondamento della violazione dell’obbligo di diligenza.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

L’impugnata sentenza infatti, dopo aver espresso perplessità circa l’effettiva sussistenza della dedotta patologia, sostiene che quand’anche la stessa fosse stata effettivamente sussistente, l’adozione di un comportamento diligente avrebbe comunque potuto impedire l’inadempimento cagionato dalla patologia stessa.

In conclusione, sulla base di quanto sin qui esposto il ricorso va respinto e le spese imputate a parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui Euro 1.100,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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