Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11975 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7107/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata

il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Z.S. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2001; che nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che la presunzione di distribuzione degli utili della Max Moda s.r.l. (a ristretta base sociale), in mancanza della prova dell’avvenuta concreta distribuzione, non avrebbe potuto operare poichè, con separata sentenza, gli stessi giudici avevano accolto il ricorso della curatela fallimentare ed annullato i maggiori redditi accertati in capo alla società stessa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; che la decisione impugnata sarebbe stata priva dei motivi di fatto e di diritto, limitandosi ad un pedissequo richiamo di altra sentenza, pronunziata contestualmente dallo stesso Collegio, con la quale era stato rigettato l’appello dell’Ufficio avverso l’accoglimento del ricorso della curatela fallimentare contro l’avviso di accertamento nei confronti della società;

che, col secondo, invoca la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: non essendo passata in giudicato la sentenza riguardante gli accertamenti nei confronti della Max Moda s.r.l., la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, non può reputarsi illegittimo il richiamo per relationem ad altra sentenza, anche coeva, la quale, come nel caso di specie, ne costituisca il presupposto, ossia la decisione pregiudiziale sull’accertamento a carico della società;

che il secondo motivo è invece fondato;

che essendo infatti pacifico che la sentenza n. 364/28/15 della CTR Puglia, riguardante gli utili accertati dall’Agenzia a carico della Max Moda s.r.l., era priva del requisito di definitività, la CTR avrebbe dovuto procedere alla sospensione del giudizio nei confronti della socia Z.;

che è evidente come, una volta ritenuto il collegamento con l’accertamento pregiudiziale nei confronti della società, la CTR avrebbe dovuto procedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c.. Infatti, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato (Sez. 5, n. 21396 del 30/11/2012);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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