Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11974 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18166/2006 proposto da:

FALLIMENTO Società Generale GROUP, già ESPOSITO S.r.l.

(OMISSIS), FALL MERIDIONALCEREALI SRL elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ALOISIO Roberto

Giovanni, che li rappresenta e difende con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agicoltura, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4284/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/03/2005; depositata il 10/10/2005;

R.G.N. 6352/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Esposito, la srl Meridionalcereali nonchè E. F. avevano concesso in locazione alcuni locali di loro proprietà alla società cooperativa S. Giorgio di Crotone che, in forza di un distinto rapporto con l’A.I.M.A. (definito rapporto di c.d. assuntoria), doveva immagazzinarvi dei cereali, curandone la conservazione, il controllo e la movimentazione.

Resasi morosa la Coop.S-Giorgio nel pagamento dei canoni, i locatori avevano proceduto allo sfratto per la riconsegna dei locali.

Il rapporto di assuntoria tra la San Giorgio e l’A.I.M.A. era iniziato l’1.7.1992 e si era concluso nel giugno 1994. Al termine di tale rapporto l’A.I.M.A. avrebbe dovuto ritirare dai magazzini le quantità di cereali rimaste invendute, entro cinque mesi dalla data di scadenza.

L’A.I.M.A. non aveva proceduto al ritiro ed i locali erano rimasti occupati e quindi inutilizzabili.

Su tali premesse venivano avanzate al tribunale di Roma domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. dalla srl Esposito, dalla srl Meridionalcereali e da E.F. nei confronti dell’A.I.M.A. Il tribunale respingeva le domande.

Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A), subentrata all’A.I.M.A., che chiedeva il rigetto del gravame.

Si costituiva, altresì, il Fallimento della spa Società Generale Group, che aveva incorporato la srl Esposito, facendo propria la posizione processuale di quest’ultima.

La Corte d’Appello rigettava il gravame.

Proponevano ricorso per cassazione il Fallimento Società Generale Group spa, già Esposito S.r.l., il Fallimento Meridionalcereali srl, il Fallimento E.F..

Resisteva con controricorso l’Ag.E.A., Agenzia per le E-rogazioni in Agricoltura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione le parti ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interpretazione degli atti negoziali, cenere della prova, prove documentali. In particolare violazione degli artt. 1362, 1366, 1372, 2697 e 2043 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo i ricorrenti il problema centrale della controversia era quello di stabilire se l’A.I.M.A. avesse continuato o no ad occupare abusivamente i locali dopo la scadenza del contratto di assuntoria (giugno 1994) e se da tale condotta, da ritenere illecita, la srl Esposito, la srl Meridionalcereali e E.F. avessero subito un danno risarcibile.

Tale danno sarebbe consistito, in particolare, nella lesione del loro diritto di credito in quanto “terzi protetti dal contratto” e sarebbe derivato dalla impossibilità di reimpiegare i locali sul mercato dopo la scadenza del contratto di assuntoria.

Il giudizio espresso dalla Corte romana, secondo i ricorrenti, sarebbe stato, altresì, errato perchè il giudice dell’appello aveva dichiarato che era onere degli appellanti provare il recupero della disponibilità giuridica dei locali.

La Corte romana, quindi, non avrebbe tenuto conto dell’ampia documentazione attestante la permanenza (oltre il mese di giugno 1994) dei prodotti di proprietà dell’Azienda di Stato nei depositi degli appellanti.

Il rifiuto dell’A.I.M.A. di prelevare il prodotto giacente nei magazzini si sarebbe così risolto nella violazione dell’obbligo di diligenza, che incombe su ogni debitore, e che si specifica nel dovere di cautela, ossia nell’osservanza di misure di prudenza idonee a salvaguardare non solo il diretto creditore, ma anche i soggetti che sono parte di rapporti contrattuali derivati.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza ha osservato che anche se i locali fossero stati sgomberati dall’A.I.M.A. alla cessazione del rapporto di assuntoria, essi sarebbero rimasti, comunque, nella esclusiva disponibilità della società conduttrice sino alla scadenza naturale del contratto di locazione (se non oltre, fino a quando, cioè, non fosse stata espletata positivamente la procedura esecutiva dello sfratto), sicchè prima dei suddetti termini nessun pregiudizio, derivante dalla presenza nei depositi dei cereali, poteva essere ipotizzato come imputabile alla condotta imputabile all’A.I.M.A..

La pretesa nei confronti dell’A.I.M.A. di sgomberare la merce, che sarebbe stata esigibile solo dal momento dell’avvenuto sfratto da parte della società conduttrice, avrebbe richiesto la dimostrazione dell’avvenuto pregresso rilascio dei locali da parte della società conduttrice, alla naturale scadenza del rapporto di locazione ovvero per effetto dell’eventuale sfratto per morosità, ma, aggiungeva la sentenza di secondo grado, non era dato desumere dalle risultanze istruttorie nè se vi era stata una procedura di sfratto per morosità a carico della locataria; nè quale fosse stata la data di esecuzione di detto sfratto e neppure quella, comunque, in cui era avvenuto, per ciascuno dei locali concessi in locazione, l’effettivo rilascio, epoca questa soltanto dalla quale i magazzini sarebbero stati ulteriormente ed indebitamente indisponibili ai proprietari per effetto della protratta esclusiva occupazione da parte dell’A.I.M.A..

L’accertamento compiuto dal giudice del merito come innanzi motivato si sottrae in questa sede a qualsiasi censura, basato com’è sull’apprezzamento congruo ed adeguato delle fonti di prova, per cui deve certamente ritenersi corretta la conclusione della Corte di merito circa la mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa azionata nei confronti dell’A.I.M.A. in relazione ad un inadempimento soltanto alla stessa imputabile.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di sub-contratto, delle norme e dei principi in tema di interpretazione degli atti negoziali. In particolare violazione degli artt. 1322, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375 e 1595 c.c., art. 112 c.p.c., in, relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Gli appellanti avevano dedotto, sin dal primo giudizio, che la sovrapposizione dei due rapporti negoziali (ossia del rapporto di locazione e di quello di c.d. assuntoria, l’uno quale presupposto dell’altro) legittimava gli esponenti ad un’azione diretta verso l’A.I.M.A., per conseguire il risarcimento dei danni da quest’ultima causati con riferimento all’occupazione illegittima oltre il termine di scadenza di quest’ultimo contratto.

Nella sentenza impugnata – sostengono i ricorrenti – si rinverrebbe, invece, la mancata applicazione della disciplina in materia di collegamento fra rapporti negoziali (nella specie, fra contratto di locazione e contratto di c.d. assuntoria), in quanto la Corte avrebbe omesso di rilevare che, venuto meno il contratto di assuntoria (per scadenza contrattuale), cadevano, perchè privi di causa, i contratti di locazione.

La Corte avrebbe, perciò, trascurato di considerare che i contratti di locazione erano strettamente e funzionalmente connessi al rapporto di assuntoria, essendosi, nel caso, realizzato il fenomeno del collegamento negoziale, che rendeva esperibile l’azione diretta nei confronti della stessa A.I.M.A..

Il motivo è infondato.

Le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono infatti, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati; in specie, oltre agli stessi contratti collegati, contratti misti e contratti complessi.

Il collegamento negoziale non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica.

Il collegamento fra negozi può essere, però, ravvisato sempre che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal legame teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario; sia il requisito soggettivo, che si ravvisa nell’intento comune delle parti le quali, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, hanno voluto non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass., n. 23470/2004).

Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (Cass., 12 luglio 2005, n. 14611; Cass., 18 luglio 2003, n. 11240).

Nel caso in esame il giudice del merito ha stabilito che non era comunque provato il requisito soggettivo, in quanto gli appellanti non avevano neppure indicato elementi testuali presenti nei contratti in questione dai quali si fosse potuto trarre la comune volontà di tutte le parti di instaurare un collegamento tra i contratti di locazione (tra gli attuali ricorrenti e la Cooperativa San Giorgio) e quello di intervento sul mercato cerealicolo (tra l’A.I.M.A. e la detta Cooperativa), in funzione di uno scopo pratico unitario.

Ha chiarito, infatti, che all’A.I.M.A era rimasta del tutto estranea alla stipulazione delle locazione e che la stessa ignorava lo scopo per il quale esse erano intervenute.

Ha, infine, precisato che, dovendo il collegamento negoziale risultare in modo inequivoco e palese già nel momento genetico delle varie locazioni, non poteva esso venire in evidenza nel momento successivo dell’eventuale fase esecutiva nè essere basato su una unilaterale iniziativa di una delle parti, che l’altra espressamente non abbia condiviso.

Non essendovi stato, quindi, nè errore di diritto nè vizio di motivazione anche in ordine alla suddetta seconda censura, il ricorso è rigettato ed i ricorrenti in solido sono condannati a pagare le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del processo di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00), di cui Euro 11.800,00 per onorari, otre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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