Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11974 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 06/05/2021), n.11974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25527/2014 R.G. proposto da:

I.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Rocco Marcaccio, elettivamente

domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio

dell’avv. Gaetano Marcaccio, in Roma piazza Augusto Albini n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 250/08/2013, depositata il 6 novembre 2013.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.F., ricorreva in primo grado avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle entrate di Caserta per l’anno di imposta 2007, con cui era stato contestato il conseguimento di maggiori ricavi non dichiarati, recuperati a tassazione a fini Irpef, Irap e Iva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 360/1/12, rigettava il ricorso, ritenendo fondato l’accertamento fiscale, effettuato con metodo analitico-induttivo.

Appellava lo I., e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva i maggiori ricavi in misura corrispondente allo studio di settore, rigettando per il resto.

Avverso tale sentenza ricorre solo il contribuente, chiedendone la cassazione per cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio e deposita controricorso, con cui chiede il rigetto del ricorso avverso, siccome inammissibile e infondato vinte le spese processuali. Successivamente il contribuente deposita memorie aggiuntive, per illustrare ulteriormente i motivi del ricorso.

La causa viene decisa all’odierna adunanza, cui era stata rinviata per l’emergenza sanitaria da quella precedente dell’8 aprile 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 177, art. 6, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo da cui discenderebbe la nullità dell’avviso di accertamento ed il vizio della sentenza, che non si esprime sul punto, con ciò concretizzando “un difetto di motivazione ed una violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.”. L’Agenzia delle entrate controdeduce richiamando precedenti decisioni della Corte, per cui la sola mancata instaurazione del contraddittorio nella fase istruttoria non può giustificare l’annullamento dell’accertamento.

2. – Con il secondo motivo di ricorso I. lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 177, art. 7, per omessa motivazione dell’atto tributario, che riporta soltanto la non coerenza del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dallo studio di settore, da cui discenderebbe, a suo dire, la nullità dell’avviso di accertamento ed il vizio della sentenza, che non si esprime sul punto, con ciò concretizzando “omessa motivazione e violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.”.

L’Agenzia delle entrate non controdeduce sul punto.

3. – Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perchè l’accertamento impugnato ha rideterminato il reddito sulla base di presunzioni che non rivestirebbero il carattere della gravità, precisione e concordanza., tanto più in considerazione della mancanza di rilievi circa la regolare tenuta della contabilità aziendale.

4. – Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione e disapplicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, perchè l’avviso di accertamento ha applicato lo studio di settore nonostante la mancanza del requisito, richiesto da detta norma, della “grave incongruenza fra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore” e ciò costituirebbe, ad avviso del ricorrente, “ulteriore motivo di illegittimità dell’accertamento operato”.

5. – Con il quinto motivo di ricorso, infine, si denunzia la contraddittorietà della motivazione perchè la sentenza impugnata individua come presunzione che giustifica l’applicabilità dello studio di settore unicamente l’antieconomicità della gestione, che invece non dimostrerebbe l’occultamento di ricavi, trattandosi di un mero indice economico causato da fenomeni di mercato.

6. – L’Agenzia delle entrate controdeduce avverso gli ultimi tre motivi di ricorso richiamando la giurisprudenza della Corte sulla antieconomicità dell’attività di impresa, che specie nel caso in cui si protragga per più anni e presenti connotati di abnormità rispetto alle caratteristiche dell’impresa stessa, consente, in mancanza di adeguata giustificazione, il ricorso all’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità in apparenza corretta.

7. – Preliminarmente la Corte rileva che va attribuita natura necessariamente illustrativa dei motivi del ricorso già proposti alla memoria depositata dal ricorrente a ridosso dell’odierna adunanza, poichè una volta consumato il potere di impugnazione, in base ai rimedi processuali disciplinati dal codice di procedura civile nei termini previsti, non è possibile introdurre altre e diverse questioni, se non chiarendo quelle in precedenza dedotte.

8. – Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso in esame presenti svariati profili di inammissibilità.

8.1 – In primo luogo non viene indicato quali siano i vizi della sentenza impugnata fra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c.; le censure proposte dal ricorrente, infatti, sono riconducibili a diversi possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferibili ad alcuno di essi, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge; per questo “è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.” (ex multis, Cass. n. 11603/2018).

8.2 – In secondo luogo le censure formulate con i primi quattro motivi di ricorso sono indirizzate avverso l’atto di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e non verso la sentenza impugnata, cui il ricorrente si limita a contestare di non aver riferito sul punto, omettendo però di specificare quale sia la specifica relazione a suo giudizio intercorrente fra l’accertamento e la sentenza, ed in che modo e per quali considerazioni specifiche il vizio dell’uno si trasferisca anche sull’altra assumendo così rilievo ai fini del giudizio di legittimità.

8.3 – In terzo luogo il ricorso manca del requisito dell’autosufficienza, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. Il ricorrente lamenta infatti i vizi dell’avviso di accertamento di cui i giudici del merito avrebbero omesso la valutazione, che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, nè allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro prospettazione da parte sua nella fase precedente.

8.4 – Il ricorso, inoltre, appare inammissibile anche perchè, sotto l’apparenza delle censure mosse, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità.

8.5 – Infine, con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, si osserva che il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame). La norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

8.5.1 – Al giudice di merito, pertanto, non può più imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti ed emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

8.5.2 – Infine, a seguito della citata modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più deducibile per cassazione il vizio di contraddittorietà della motivazione se non nel caso in cui la motivazione sia del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè incomprensibile (Cass., Sez. V7 25 settembre 2018, n. 22598), ovvero anche laddove il giudice venga meno all’obbligo costituzionale di motivazione imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza, ove non possa consentirsi la ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

8.6 – Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata indica compiutamente il motivo della decisione adottata, consistente nella antieconomicità della gestione dell’impresa, protrattasi per vari anni, con ingenti perdite di esercizio nell’anno oggetto di accertamento.

9. – In conclusione, pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito delle spese processuali alla parte soccombente, come appresso liquidate, e possibile raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300 (duemilatrecento) complessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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