Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11973 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. II, 19/06/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 19/06/2020), n.11973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TEDESCO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21620-2018 proposto da:

D.V.C., BEACH BAR DI D.V.C. & C SNC, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO MANCUSO;

– ricorrenti –

contro

D.V.A., D.V.A., D.V.A., rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO TAFURI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 765/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Domenico Mancuso, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato Mauro Tafuri,

difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29 maggio 2018 la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per revocazione della sentenza della medesima Corte del 15 dicembre 2016 proposta dalla Beach Bar s.n.c. di D.V.C. & C. e da D.V.C. in proprio.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la sentenza impugnata aveva rigettato l’appello proposto dalla Beach Bar s.n.c. di D.V.C. & C. e da D.V.C. in proprio avverso la decisione di primo grado, avente ad oggetto la determinazione del valore della quota del 30% della predetta società spettante agli eredi della defunta D.V.A.; b) che la decisione, nella parte in cui aveva determinato l’importo dovuto a ciascuno dei sette germani della defunta nella misura di un quinto della metà del patrimonio (l’altra metà spettando alla comune genitrice), anzichè di un settimo, non era il frutto di un errore percettivo, ma di una valutazione operata dal giudice, sia con riguardo all’ammontare della quota spettante a ciascun coerede, sia con riguardo al numero degli eredi.

3. Avverso tale sentenza la Beach Bar s.n.c. di D.V.C. & C. e D.V.C. in proprio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, cui resistono con controricorso D.V.A., D.V.A., D.V.A.. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nell’interesse dei ricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, error in procedendo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la determinazione della quota spettante a ciascuno dei coeredi di D.V.A. non era mai stata in discussione, dal momento che il giudizio conclusosi con la prima sentenza della Corte d’appello di Salerno, ossia quella del 15 dicembre 2016, aveva per oggetto esclusivamente l’accertamento del valore economico della quota societaria spettante alla defunta.

Il ricorso è fondato.

Il costante orientamento di questa Corte, coerente con il chiaro tenore letterale dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è nel senso che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali (v., ad es., Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890).

Il giudizio definito con la sentenza appena ricordata della Corte d’appello di Salerno del 15 dicembre 2016 era stato introdotto da D.V.S., D.V.A., D.V.A., D.V.A. e D.V.A., i quali, nell’atto di citazione, premesso: a) che era deceduta ab intestato la germana A., lasciando, quali unici eredi legittimi, gli stessi attori, altra sorella, D.V.R., un fratello, D.V.C., e la madre C.R.; b) che la defunta era titolare della quota del 30% della Beach Bar s.n.c. di D.V.C. & C.; c) che la somma loro offerta da D.V.C. a titolo di liquidazione della quota della defunta era stata ritenuta incongrua; tutto ciò premesso, avevano chiesto, per quanto ancora rileva, la condanna della società e di D.V.C., al pagamento della somma di Lire 20.793.837, pari ad 1/14 del valore della quota da loro ritenuta pari a Lire 291.113.707.

La circostanza che il valore della quota dovesse essere ripartita tra i sette fratelli nella misura di 1/14 (i restanti 7/14 spettando, ai sensi dell’art. 571 c.c., alla madre) non è mai stata messa in discussione dalle parti, giacchè l’appello proposto da D.V.C. aveva riguardato la sola determinazione del valore della quota.

La sentenza più volte citata della Corte d’appello di Salerno del 15 dicembre 2016 non è stata, pertanto, chiamata a pronunciarsi sul punto controverso della misura della partecipazione dei coeredi, discendente dal numero di costoro, e solo per mera svista percettiva ha ritenuto che il numero dei coeredi, costituente il divisore dell’operazione di determinazione delle singole quote fosse cinque, anzichè, come non è mai stato messo in discussione, sette.

Escluso che la questione dell’identificazione del numero dei coeredi abbia formato oggetto di discussione e sia stata controversa nel giudizio concluso con la citata sentenza del 15 dicembre 2016, deve solo rilevarsi che essa attiene ad un fatto e non ad un apprezzamento o ad una valutazione di carattere giuridico; apprezzamento o valutazione dei quali non si rinviene traccia nell’indicata sentenza.

2. In conseguenza dei superiori rilievi la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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