Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11973 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33117/2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POLESINE 20, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTER

Maria Teresa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARIOLI IVAN giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.G. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), B.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato

DOTTO Massimo Francesco, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato JACCHIA DANIELE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 634/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 3/6/2005, depositata il 10/10/2005,

R.G.N. 2542/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 6 marzo 2002 B.E., B. E. e P.P.G. convenivano innanzi al Tribunale di Ravenna B.A., per ivi sentir convalidare l’intimazione di sfratto per la scadenza del 31 dicembre 2001, con ogni conseguente pronuncia.

Assumevano gli attori di avere concesso in locazione all’intimato con contratto verbale un capannone a uso deposito per la durata di un anno, con tacito rinnovo alla scadenza.

Resisteva il convenuto, che eccepiva, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che titolare del rapporto locatizio era la s.a.s. Full Time di Padovani Lorella e C..

Con sentenza depositata il 9 ottobre 2003 il giudice adito dichiarava cessato il contratto alla data del 31 dicembre 2001, confermando l’ordinanza di rilascio.

Interponeva gravame il B. e la Corte d’appello di Bologna, in data 10 ottobre 2005, respingeva l’appello.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione B. A., formulando due motivi.

Resistono con controricorso B.E., B.E. e P. P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2697, 2730 e 2734 cod. civ., e art. 228 cod. proc. civ.. Sostiene che, spettando all’attore dare la prova dei fatti costitutivi della domanda, avrebbero dovuto gli intimanti dimostrare la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, e cioè di avere stipulato con il B. il contratto di locazione. Ricorda che le dichiarazioni del convenuto di avere trattato la locazione con i proprietari non potevano avere tout court valore confessorio, non potendo essere scisse dall’affermazione, contestata dalla controparte, di avere ciò fatto in nome e per conto della società, di guisa che esse dovevano essere opportunamente vagliate dal giudice di merito.

Denuncia inoltre che il decidente avrebbe fatto malgoverno del materiale istruttorio acquisito, avendo, per esempio, inutilmente enfatizzato la circostanza che l’estinzione della morosità, in occasione di un precedente sfratto, era stata fatta con un assegno tratto su un conto del convenuto, senza considerare che detto assegno era stato materialmente scritto e sottoscritto dall’accomandataria titolare, su quel conto, di potere di firma, mentre l’uso di mezzi di pagamento direttamente riferibili alla società era inibito dal fatto che il contratto di locazione era solo verbale.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e L. n. 392 del 1978, art. 27, omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva che la decorrenza dell’utilizzo dell’immobile da parte di Full Time dall'(OMISSIS) risultava dalle bolle di accompagnamento acquisite e rinvenibili tra i documenti da n. 8 a n. 17 del fascicolo di primo grado, mentre nessuna prova sussisteva in ordine alla durata annuale del contratto, alla sua rinnovabilità e al termine di due mesi dalla scadenza per la disdetta. Inoltre, escludendo l’applicabilità della L. n. 392 del 1978, art. 27, il giudice di merito aveva completamente ignorato le deposizioni dei testi escussi nonchè i documenti acquisiti, dimostrativi della destinazione dell’immobile locato a uso magazzino. In tale contesto avrebbe dovuto il decidente riconoscere che il contratto, in essere dal 13 agosto 1994, data della prima bolla di accompagnamento, era scaduto una prima volta nell’agosto 2000 e si era tacitamente rinnovato per altri sei anni, andando a scadere nell’agosto 2006. Del resto alle medesime conclusioni il giudice di merito doveva pervenire in ragione della sicura applicabilità della L. n. 392 del 1978, art. 27, anche ai locali adibiti a deposito allorchè essi siano collegati in senso spaziale e/o temporale con le attività di carattere economico- produttivo, ovvero di carattere sociale specificamente indicate negli disciplina, pur non postulando necessariamente l’esistenza di un rapporto pertinenziale (in senso proprio), richiede comunque un collegamento funzionale dell’immobile oggetto del contratto con altro locale – di cui il conduttore abbia la disponibilità a qualsiasi titolo – in cui l’attività sensibile venga esercitata e richiede altresì che tale collegamento, ancorchè discendente da un’autonoma iniziativa del conduttore, debba ritenersi legittimo, sulla base delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comportamento delle parti, quale una cosciente tolleranza del locatore ai sensi dell’art. 80 della legge medesima (confr. Cass. civ. 13 novembre 2009, n. 24035).

In tale contesto il ricorso deve evidentemente essere rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla parte vittoriosa le spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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