Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11973 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15866-2013 proposto da:

D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVIO LUCISANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 928/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 22/06/2012 R.G.N. 211/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato LUCISANO SILVIO;

udito l’Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 22.6.2012, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’impugnativa proposta da D.G. avverso il licenziamento intimatogli da Poste Italiane s.p.a. in data 20.8.2007.

La Corte, in particolare, disattendeva la censura di tardività del recesso anzitutto per essersi protratta la sospensione ex art. 56 CCNL ben oltre la cessazione del periodo di custodia cautelare cui il lavoratore era stato sottoposto (di fatto, fino all’intimazione del recesso) ed in secondo luogo per la brevità del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti per i quali il dipendente era stato condannato in sede penale e l’adozione della sanzione espulsiva, e sotto altro profilo riteneva idonei a ledere il vincolo fiduciario i fatti contestati per relationem alle imputazioni sulle quali era intervenuta la condanna.

Per la cassazione di tali statuizioni ricorre D.G., affidandosi a due motivi di censura. Resiste Poste Italiane s.p.a.

con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 56 CCNL per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. e dell’art. 1362 c.c. e ss., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che la sospensione disposta ex art. 56 CCNL cit. nelle more della custodia cautelare (ma di fatto protrattasi fino al recesso) potesse assurgere a sintomo della persistenza della volontà datoriale di irrogargli il recesso: ad avviso del ricorrente, infatti, contemplando il CCNL applicabile altri rimedi per il caso di sottoposizione del dipendente a procedimento penale per fatti passibili di licenziamento, la scelta aziendale di comminargli la sospensione temporanea avrebbe avuto piuttosto il significato di perseguire uno scopo prettamente utilitaristico, consistente nel vantaggio economico costituito dalla possibilità di risparmiare illecitamente sul costo della retribuzione.

Il motivo è inammissibile per palese estraneità al decisum. Risulta infatti per tabulas che la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza (di fatto) che l’odierno ricorrente non fosse stato riammesso in servizio una volta venuti meno i presupposti per la legittima applicazione della sospensione ex art. 56 CCNL al solo scopo di valutare la persistenza dell’interesse datoriale alla intimazione del licenziamento, onde del tutto inconferenti si palesano le considerazioni del ricorrente secondo cui l’illegittimo protrarsi della sospensione temporanea avrebbe avuto piuttosto il significato di permettere all’azienda di risparmiare (in modo illegittimo) sul costo della retribuzione: è infatti evidente che la Corte ha ritenuto fuori causa ogni questione legata all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 56 CCNL, limitandosi semplicemente a prendere atto del protrarsi di fatto della sospensione per escludere che il decorso del tempo potesse avere il significato di una rinuncia all’esercizio della potestà di recedere dal rapporto. E appuntandosi il motivo di doglianza su questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza gravata, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav., artt. 1175, 1375 e 2119 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che non sussistesse violazione del principio di immediatezza del recesso, avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di conoscenza dei fatti e quella di esercizio del potere disciplinare, nonchè per aver ritenuto che i fatti per come contestati potessero dar luogo a lesione del vincolo fiduciario, integrando peraltro sul punto la lacunosa contestazione datoriale con la individuazione di condotte che mai avrebbero formato oggetto di compiuta contestazione.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E’ inammissibile nella parte concernente il presunto vizio di motivazione circa la censura di genericità degli addebiti e del connesso lamentato vizio di ultrapetizione, dal momento che la Corte territoriale nulla dice in proposito e il ricorso non specifica, anche qui in violazione dei canoni di completezza fissati dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, quando e come le relative questioni sarebbero state introdotte nel giudizio di merito di primo grado e riproposte in sede di gravame, nè indica in quale luogo del fascicolo processuale d’ufficio o di parte si troverebbero gli atti che le conterrebbero.

Il motivo è invece infondato nella parte concernente la censura di violazione del principio di immediatezza del recesso nonchè nella parte relativa ai presunti vizi del giudizio di proporzionalità, giacchè, con riguardo al primo profilo, i giudici di merito hanno considerato quale dies a quo rilevante al fine di valutare la tempestività del recesso la data in cui l’azienda risulta essersi adoperata per conoscere dall’autorità giudiziaria penale gli esiti del procedimento penale per il quale il ricorrente era stato condannato ex art. 444 c.p.p., e hanno correttamente valutato che il breve lasso di tempo trascorso da tale data all’intimazione del recesso (poco più di un mese) non poteva essere in alcun modo sintomatico di una volontà di prestare acquiescenza alla prosecuzione di un rapporto di lavoro che, di fatto, non aveva avuto alcuno svolgimento fin dal maggio 2004, allorchè al ricorrente era stata inflitta la sospensione ex art. 56 CCNL cit., mentre, con riguardo al secondo profilo, hanno accertato che i fatti per i quali il ricorrente era stato dapprima sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e poi condannato ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione per il reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, dovevano ritenersi idonei a giustificare il recesso, in considerazione della gravità dei medesimi e della loro attitudine a far venir meno il vincolo fiduciario. E trattandosi in entrambi i casi di accertamenti congruamente motivati, le censure di parte ricorrente (peraltro formulate con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non può trovare in specie applicazione in ragione della data di pubblicazione della sentenza) non possono che ritenersi infondate, non potendosi ovviamente in questa sede di legittimità procedere alla rivalutazione del materiale probatorio sottoposto alla cognizione del giudice di merito.

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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