Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11972 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4284-2010 proposto da:

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA STELLANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato MARMO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AURIA MASSIMO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

28/10/09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado appellata dall’assicurato P.N., riteneva che i postumi permanenti dell’infortunio sul lavoro dal medesimo subito il (OMISSIS) comportassero un’invalidità rilevante ai fini assicurativi del 14%. I giudici di appello, riferendo le considerazioni del secondo c.t.u. che aveva esaminato il caso in primo grado (operando una valutazione dell’incidenza dei postumi modicamente più favorevole all’assicurato rispetto al primo c.t.u.), di cui condividevano le conclusioni, ricordavano in particolare che i postumi del grave traumatismo cranico occorso nella specie consistevano in esiti di natura soltanto psichica e non anche neurologici e che non erano ravvisatali esiti di fratture vertebrali dorsali, in effetti inesistenti (essendo ad avviso del CTU riscontrabili piuttosto lesioni emispondilosiche congenite, come riferito nel ricorso).

Il P. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, a cui resiste l’Inail con controricorso.

2. Il motivo, che denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, appare qualificabile come manifestamente infondato.

In sostanza si lamenta la mancata considerazione di documentazione prodotta in appello a sostegno della sussistenza di esiti di frattura di vertebre dorsali, e di una relazione medica redatta a seguito di una visita psichiatrica e di test psicometrici.

Quanto al primo punto, si riferisce nel ricorso di una TAC evidenziante “D10-D11 a blocco con moderata dislocazione posteriore, in assenza di significativa riduzione di ampiezza del canale spinale, associati a lieve alterazione morfostrutturale somatica in D11”. Deve rilevarsi allora che manca una puntuale indicazione circa la conferenza di tale reperto rispetto alla tesi di una frattura per traumatismo delle vertebre in questione, sicchè non risulta ingiustificata la mancanza di puntuali rilievi al riguardo da parte del giudice di merito, secondo cui le considerazioni medico legali del c.t.u. non erano seriamente inficiate dai rilievi mossi nell’atto di gravame. Neanche emerge l’illogicità della decisione di non procedere a ulteriore nuova c.t.u..

Rispetto all’altro punto, deve rilevarsi che la diagnosi contenuta nella relazione psichiatrica prodotta in appello di disturbo post- traumatico da stress, di rilievo clinico tale da ridurre in maniera considerevole la capacità e possibilità di proficuo impiego lavorativo, non appare offrire elementi di significativo contrasto con le valutazioni del c.t.u., recepite dai giudici.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta, oltre Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA