Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11972 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32424/2006 proposto da:

ROMANA TOTOCARTA DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del suo

liquidatore Sig. G.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio

dell’avvocato MARCONI Francesco, che la rappresenta e difende con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), P.M., P.

C.;

– intimati –

sul ricorso 1335/2007 proposto da:

C.L., P.C., P.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso con

ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti –

contro

ROMANA TOTOCARTA DISTRIBUZIONE SRL IN LIQ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4343/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa l’H/10/2005; depositata il 06/12/2005;

R.G.N. 2617/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott.

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCONI;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA (per delega Avvocato GIOVANNI

FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale; assorbimento dell’incidentale

condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9 giugno 2004 il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda principale proposta dalla Romana Totocarta Distribuzione S.r.l., che aveva chiesto la condanna di P.C., P.M. e C.L. al pagamento di Euro 187.867,55, spese per l’asportazione del materiale inquinante rimasto nel capannone da essa condotto in locazione andato distrutto a seguito di incendio verificatosi per causa accidentale, sia la domanda riconvenzionale dei convenuti, i quali avevano chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di Euro 61.974,82 per canoni rimasti insoluti in difetto della riconsegna dell’immobile.

Con sentenza in data 11 ottobre – 6 dicembre 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava i contrapposti gravami.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’art. 1588 c.c., pone a carico del conduttore una presunzione di responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata in seguito ad incendio, dalla quale egli si può liberare provando che si sono verificati per causa a lui non imputabile; nella specie le risultanze processuali non fornivano prova piena e completa dell’assenza di colpa del conduttore nei due incendi sviluppatisi nell’arco di due giorni; ne conseguiva a suo carico l’obbligo risarcitorio delle conseguenze dannose derivatene; la perdita definitiva dell’immobile locato aveva comportato l’estinzione della locazione, stante la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con conseguente cessazione dell’obbligo di versare il corrispettivo pattuito; gli stessi appellanti incidentale avevano escluso che la loro domanda fosse interpretabile come di risarcimento danni.

Avverso la suddetta sentenza la Romana Totocarta ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

C.L., P.M. e P.C. hanno proposto ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale autonomo articolato in due censure trattate congiuntamente.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente è opportuno rilevare che con le memorie, ex art. 378 c.p.c., è consentito solo di sviluppare le argomentazioni addotte a sostegno di ricorsi e controricorsi e non anche di ampliare il thema decidendum. La Corte non può, quindi, esaminare le argomentazioni contenute nella memoria della ricorrente principale concernenti questioni nuove.

Con il primo motivo la Romana Totocarta denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., e motivazione illogica. Censura la Corte territoriale laddove ha ritenuto che l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui essa avrebbe ottemperato a tutti gli obblighi di legge per la messa in sicurezza dell’immobile, fosse da addebitare esclusivamente ad essa stessa e non al Tribunale.

La censura, peraltro non autosufficiente, riguarda l’interpretazione della sentenza di primo grado, riservata al giudice d’appello e, in ogni caso, risulta irrilevante ai fini della decisione, considerato che la stessa ricorrente ammette che poi il Tribunale aveva affermato che la circostanza non era sufficiente ai fini della necessaria prova liberatoria.

Con il secondo motivo la Totocarta ipotizza violazione dell’art. 1588 c.c., e vizio di motivazione. La violazione della norma di diritto, correttamente interpretata dalla Corte territoriale, non viene argomentata specificamente, ma solo apoditticamente asserita.

Ragioni di completezza consigliano di ribadire che (vedi Cass. Sez. 3^, n. 2550 del 2007) l’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che a tal fine non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perchè ciò non comporta di per sè l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

Corollario dell’affermato principio è quello (vedi Cass. Sez. 3^, n. 4799 del 2001) che la totale distruzione dell’immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l’estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell’immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall’art. 1588 c.c., e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno. Risulta, quindi, corretta la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della ricorrente la spesa necessaria per la rimozione di tutto il materiale rimasto nel capannone.

Il vizio di motivazione viene riferito alla ritenuta inidoneità delle misure dalla stessa ricorrente adottate, ma la sentenza impugnata ha fatto rinvio alla motivazione del Tribunale, che ha condiviso, facendo poi leva sulla considerazione che la Totocarta non aveva offerto la necessaria prova liberatoria dal momento che le cause del duplice incendio non erano state accertate.

La censura si sviluppa con ampi riferimenti alle risultanze processuali, nei confronti delle quali non è stato rispettato l’onere processuale di autosufficienza e implica esame degli atti e apprezzamenti di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito e non consentite al giudice di legittimità.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il terzo (erroneamente indicato come quarto) motivo, che ipotizza violazione dell’art. 1588 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione e al quarto (erroneamente qualificato quinto), che denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 1588 c.c., con i quali, sostanzialmente, si assume che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato e valutato le risultanze processuali, quindi si postula un diverso apprezzamento delle medesime.

Ma è pacifico che il sindacato di legittimità è limitato alla congruità e razionalità della motivazione e non si estende alla interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, le quali sono di pertinenza esclusiva del giudice di merito.

Con il quinto (per errore definito sesto) motivo la ricorrente principale denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..

La censura viene prospettata con esclusivo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non anche ai precedenti n. 4, necessario per la violazione dell’art. 112 c.p.c. e n. 3, che riguarda la violazione delle norme di diritto.

La ricorrente assume che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda relativa alla mancata informazione circa la presenza di eternit e, quindi, di rimborso delle spese aggiuntive sostenute.

Di tale domanda, di cui non è fatta menzione alcuna nella sentenza impugnata, la ricorrente non offre adeguata contezza, come sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tanto più che essa stessa fa riferimento al procedimento ex art. 700 c.p.c..

D’atra parte, anche per questa censura vale quanto già detto in ordine alle conseguenze risarcitorie nell’ipotesi che il conduttore non abbia offerto la prova liberatoria.

Pertanto il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento dell’ultimo motivo.

Il ricorso incidentale autonomo sottopone all’esame della Corte due censure trattate congiuntamente, in palese contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4. Questa norma prescrive che per ciascuna censura vengano specificati i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto poste a fondamento. Invece il modus censurandi adottato dai ricorrenti incidentali non consente di separare le argomentazioni poste a sostegno dell’una da quella su cui viene basata l’altra censura.

Essi denunciano, con la prima censura, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (non anche n. 4), con la seconda, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (senza specificare il vizio di motivazione).

Il tema trattato riguarda la pretesa del canone di locazione per il periodo successivo al verificarsi degli incendi; l’assunto è che la controparte non aveva mai proposto alcuna domanda tendente all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto.

La doglianza si rivela infondata poichè prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non censura l’affermazione cruciale in essa contenuta in riferimento alla lettera raccomandata in virtù della quale la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto dovesse considerarsi risolto già in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado.

In ogni caso l’infondatezza delle doglianze si evince da quanto già precisato in risposta al secondo motivo del ricorso principale: la totale distruzione dell’immobile locato a seguito di incendio comporta l’estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell’immobile, sino alla scadenza del rapporto. In linea generale il locatore ha diritto al risarcimento dei danni, nei quali può essere compresa anche la perdita del canone, ma nella specie non è stata censurata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui gli stessi ricorrenti incidentali avevano escluso che la loro domanda fosse interpretabile come di risarcimento danni.

Pertanto anche il ricorso incidentale va rigettato. La natura della controversia e il suo esito consiglia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; rigetta il ricorso incidentale autonomo; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA