Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11972 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7767-2013 proposto da:

Z.P., (OMISSIS), ZA.PA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentate e difese dall’avvocato

SANDRO FATTORETTO;

– ricorrenti –

contro

ZA.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO TIBALDO;

– controricorrente –

e contro

T.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 367/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

P. e Za.Pa. ricorrono nei confronti di Za.Ro., che resiste con controricorso, nonchè nei confronti della sig.ra T.B., che non svolto nel presente giudizio attività difensiva, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 367/2012, depositata il 17/02/2012, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva affermato la preclusione derivante dal giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale, pronunciata tra patti diverse, che aveva precedentemente individuato il patrimonio caduto in successione, escludeva la preclusione del giudicato, ma riteneva per l’assenza di prova circa l’esistenza nell’asse ereditario dei dipinti e delle suppellettili indicati dalle appellanti e, in ogni caso, dell’assenza di prova circa la sussistenza di tali beni nel patrimonio alla morte dei defunti signori. Za.Ma. e Br.Jo..

Entrambe le parti, in prossimità dell’odierna adunanza hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La controricorrente, preliminarmente, denunzia l’inammissibilità dei ricorso per Cassazione per tardività, deducendo di aver notificato la sentenza di appello, unitamente al precetto, alle controparti presso il procuratore costituito, in data 23/5/2012, mentre il ricorso per Cassazione era stato notificato solo in data 15/3/2013.

Secondo la prospettazione della controricorrente detta notifica, effettuata al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c., aveva determinato l’effetto di rendere quest’ultimo edotto della sentenza della corte d’Appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 285 c.p.c., e, cumulativamente, della contestuale volontà della parte vittoriosa di procedere ad azione esecutiva nei confronti della parta da lui assistita.

Detta notificazione doveva dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 326 c.p.c. per l’impugnazione, che nel caso di specie non risultava rispettato.

L’eccezione è fondata.

Questa Corte, con orientamento qui condiviso e ribadito, ha già affermato il principio per il quale la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 c.p.c. (Cass. 3/5/2000 n. 15176; Cass. 7/12/1972 n. 3541).

Del pari e per argomento a fortiori deve ritenersi che siffatta idoneità vada attribuita alla notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito della parte ex art. 170 c.p.c., anche se la notifica sia fatta a più parti presso un unico procuratore.

E ciò in forza dell’orientamento giurisprudenziale, affermato a seguito delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008, per il quale detta notifica è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza, a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

Orbene, una volta che la notifica della sentenza sia stata effettuata ai sensi dell’art. 170 c.p.c. non ha rilevanza lo scopo processuale per il quale questa sia stata posta in essere, ma il “fatto” della notifica stessa, nella sua natura di evento ritenuto dalla legge l’unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione, onde dal momento di detta notifica decorre il termine breve de quo restando ininfluente il decorso del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c. (così, in tema di decorrenza, per la parte rimasta contumace, del termine breve ex art. 325 c.p.c., dalla notifica della sentenza alla parte personalmente, ex art. 292 c.p.c., ancorchè effettuata in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale detta notifica sia stata effettuata, Cass. 5 aprile 1996, n. 3188; Cass. 17 dicembre 1997, n. 12754; Cass. 18 aprile 2000, n. 4975).

Il ricorso per Cassazione di Pa. e Z.R., nel caso di specie, è stato notificato a Za.Ro. oltre il termine breve di giorni sessanta, stabilito dall’art. 325 c.p.c. e decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza impugnata da parte della stessa Za.Ro. al procuratore domiciliatario delle odierne ricorrenti, avvenuta, come detto, in data 23/5/2013, onde dev’ essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per decadenza dall’impugnazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile per tardività il ricorso proposto da Pa. e Z.P..

Condanna le ricorrenti in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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