Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11972 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9844-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 456/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/04/2010 r.g.n. 956/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato R.R. per delega verbale Avvocato

P.R.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio a nuovo ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 456/2010, depositata il 23 aprile 2010, la Corte di appello di L’Aquila rigettava il gravame di Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da detta società con Laura R. per il periodo dall’8/5/2002 al 30/6/2002 e con la causale “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17/18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, 30 luglio e 18 settembre 2002”.

La Corte – premesso che il rapporto dedotto in giudizio risultava sottoposto unicamente alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001 –

osservava come la ragione giustificativa del termine, da specificare nel contratto individuale, non potesse consistere nel mero richiamo di un’ipotesi astratta formulata nella contrattazione collettiva o di accordi sindacali (del 2001 e del 2002) relativi alla mobilità del personale, ma dovesse essere enunciata in relazione alla concreta situazione rapportata ai singolo lavoratore.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi collettivi tra la S.p.A. Poste Italiane e le organizzazioni sindacali richiamati nel contratto individuale di lavoro, per non avere la Corte di appello considerato che tali accordi, ove debitamente esaminati, avrebbero fornito la dimostrazione dell’esistenza delle esigenze cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 subordina la legittimità del ricorso alle assunzioni a tempo determinato e per avere altresì confuso il concetto di “genericità” con quello di “complessità”, riscontrabile nell’ampio e articolato processo di riorganizzazione che aveva interessato l’azienda.

2. Il suddetto motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

3. In tema di specificità della clausola giustificativa del termine questa Corte si è ripetutamente pronunciata ed i principi dalla stessa enunciati devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

4. Con riferimento a fattispecie, nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; Cass. 25 maggio 2012, n. 8286) – premesso che, in tema di apposizione dei termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto – ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi, ai quali la clausola stessa faceva riferimento. In applicazione dei principi sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno.

6. In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le censure di cui al secondo e terzo motivo (3 e 4 nella numerazione seguita nel ricorso), in tema di conseguenze della illegittimità del termine e di prova del danno.

7. La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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