Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11972 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 06/05/2021), n.11972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13954/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.M., via (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 45/1/2013, depositata il 4 giugno 2013.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con 1 solo motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza n. 9/2/2009 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, in accoglimento del ricorso presentato da V.M., titolare della ditta individuale Gold Fantasy, aveva annullato l’avviso di accertamento con cui era stato rettificato con metodo induttivo il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2003.

La contribuente intimata non partecipa al giudizio. La causa viene decisa nell’adunanza del 30 settembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15 e art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto “l’inapplicabilità da parte dell’ufficio delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non sussistendo alcun presupposto giustificativo dell’operato dell’ufficio stesso”.

1.2 – Al contrario, sostiene l’Agenzia ricorrente, la violazione da parte della contribuente delle prescrizioni sulla contabilizzazione delle giacenze di magazzino autorizzava il ricorso all’accertamento fiscale con metodo induttivo, come da giurisprudenza di questa Corte. Perciò la sentenza impugnata, decidendo diversamente, avrebbe violato o erroneamente applicato la normativa di riferimento.

2. – Il ricorso è fondato. Va premesso che è pacifico in causa che nel corso di una verifica fiscale relativa all’anno di imposta 2003 la parte esibì ai verificatori, a loro richiesta, un mero elenco delle rimanenze finali dell’anno 2002 derivante da inventario, senza però evidenziarne la suddivisione per gruppi omogenei e senza alcuna nota che permettesse di individuare i criteri di valutazione adottati.

2.1 – Da questa emergenza in fatto la Commissione Regionale ha tratto la erronea conseguenza che, poichè “la mancata suddivisione per gruppi omogenei dei beni… non costituisce elemento indice di un maggior reddito conseguito dall’appellata” l’Ufficio non avrebbe potuto procedere ad accertamento con metodo induttivo. Questa conclusione però è stata effettuata in violazione della normativa indicata dall’Agenzia ricorrente.

2.2 – Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), prevede che nel caso di inattendibilità della contabilità aziendale l’Ufficio possa procedere ad accertamento del reddito sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Dunque detta inattendibilità, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, non costituisce indice di evasione, da valutarsi eventualmente insieme ad altre prove dirette o presuntive, bensì il presupposto normativo per consentire il ricorso al particolare metodo di accertamento in questione, fondato sulle presunzioni. Il giudice a quo quindi avrebbe dovuto verificare non già se la irregolarità della contabilità delle rimanenze di magazzino costituisse da sola indice di evasione, bensì se essa fosse idonea ad autorizzare il ricorso al detto metodo di accertamento.

2.3 – Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15, comma 2, stabilisce che “l’inventario… deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo”. Inoltre il D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, stabilisce alla lett. d) che è inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa qualora non vengano indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari “i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze finali”.

2.4 – In materia è consolidato l’orientamento di questa Corte per cui in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali da parte dell’esercente attività di impresa l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo individuando la percentuale di ricarico applicabile ai prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto (Cass. Sez. 5 n. 7653/2012, Cass. Sez. 5, n. 21785/2012 Cass. Sez. 5 n. 3679/2017, Cass. Sez. 5, n. 8431/2017, Cass. Sez. 5 n. 732/2019).

3.- La sentenza impugnata non è rispettosa delle norme la cui violazione viene denunziata con l’unico motivo del ricorso, per cui deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà effettuare una nuova valutazione dei fatti di causa, attenendosi ai principi di diritto sopra indicati, e provvederà altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA