Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11971 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12609-2013 proposto da:

L.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PESCARA 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CENSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANZA MANZI;

– ricorrente –

contro

L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. FRACASSINI N. 18 (studio legale VENETTONI – Avv. FEDERICO BAILO),

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– controricorrente –

e contro

L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 454/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

L.B. ricorre nei confronti di L.M., che esiste con controricorso, nonchè nei confronti della sig.ra L.C., che in questo giudizio non ha svolto attività difensiva, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 454/2012, depositata il 12/04/2012, con la quale confermando la sentenza del Tribunale di Trani che, nell’accogliere la domanda di divisione ereditaria formulata da L.B., ne ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese e dei debiti di competenza dei defunti genitori, delle spese funerarie e dell’imposta di successione a carico dei coeredi, disattendendo altresì la richiesta di prova testimoniale. La Corte d’Appello, nel rigettare il gravame proposto da L.B. aveva ritenuto la genericità della documentazione, la mancanza di data certa e di autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private e l’inidoneità delle cartelle esattoriali allegate a dimostrare l’effettività dei pagamenti. Aveva altresì concluso per l’inammissibilità della richiesta di prova testimoniale attesa la sua genericità e tenuto conto della mancata richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, della revoca dell’ordinanza di ammissione di prove ai sensi dell’art. 178 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli arti. 2699 e 2670 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata valutazione delle prove acquisite al giudizio e l’omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo il mancato esame da parte della Corte d’appello della documentazione prodotta in giudizio attestante il pagamento dei rimborsi richiesti ed, in ogni caso, la inadeguata valutazione di tale documentazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 752 e 754 c.c. e dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la Corte d’Appello, aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta ed aveva pertanto erroneamente escluso che i pagamenti effettuati dal sig. L. fossero debiti della massa ereditaria che dovevano essere posti a carico di tutti gli eredi, con diritto di rivalsa del coerede che li aveva anticipati.

I primi due motivi, che in quanto intimamente connessi, vanno valutati congiuntamente sono fondati.

Occorre premettere che, secondo l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Civ. Sez. 6 ord. del 28/09/2016 n. 19150).

Orbene nel caso di specie il ricorrente ha evidenziato come la documentazione prodotta, attestante il pagamento delle spese funerarie, dell’imposta di successione e di altre spese di competenza dei defunti genitori, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, non era stata oggetto di analisi da parte del consulente tecnico, il quale, come del resto confermato dalla formulazione del quesito, si era limitato a valutare i rendiconti prodotti dai coeredi al fine di determinare i conguagli, ma aveva omesso di esaminare i documenti prodotti al fine di determinare i rimborsi per spese anticipate.

Il ricorrente ha inoltre specificamente evidenziato come l’esame dei documenti prodotti, attestanti il pagamento dei rimborsi richiesti, avrebbe comportato una decisione diversa in ordine alla ricostruzione della massa ereditaria e, quindi, a una diversa divisione dei cespiti spettanti a ciascun erede, trattandosi di pagamenti costituenti debiti della massa ereditaria, da ripartirsi tra i coeredi in relazione alle quote spettanti a ciascuno di essi.

Invero tali pagamenti, secondo quanto risulta dal dettagliato elenco riportato nel corpo del ricorso, riguardavano anzitutto le spese per onoranze funebri, le quali, secondo l’indirizzo interpretativo consolidato di questa Corte, rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi ex art. 752 c.c., sicchè ai sensi dell’art. 754 c.c. colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte degli altri coeredi, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 02/02/2016 n. 1994).

In secondo luogo, i pagamenti riguardavano l’imposta di successione che, ai sensi del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36 costituisce anch’essa debito della massa ereditaria al cui pagamento i coeredi sono tenuti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

Orbene la Corte territoriale, limitandosi a recepire le conclusioni del ctu, ha apoditticamente affermato la genericità della documentazione, la mancanza di data certa e di autenticità delle sottoscrizioni, clementi che appaiono peraltro superflui, in relazione alla evidente matrice causale dei pagamenti effettuati, potendo dunque ravvisarsi una inadeguata valutazione delle risultanze processuali e la carenza motivazionale in ordine all’esclusione del diritto del sig. L. al rimborso ex art. 754 c.c. dei debiti ereditari eccedenti la propria quota.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 178 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendo l’erronea valutazione delle ricevute di pagamento prodotte in giudizio e l’erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, atteso che i capitoli di prova erano circostanziati e specifici e che mancava un provvedimento formale di rigetto delle istanze istruttorie di cui il sig. L. avrebbe potuto chiedere la revoca.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 178 c.p.c., avverso un’ordinanza istruttoria concernente l’ammissione o l’espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all’ammissibilità della prova, con l’ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. Civ. Sez. 1 sent. del 01/08/2007 n. 16993).

Nel caso di specie, il ricorrente ha peraltro riformulato, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta relativa all’ammissione dei mezzi istruttori, mentre la mancata espressa richiesta, in quella sede, della revoca dell’ordinanza, deriva dalla circostanza che il G.I. del Tribunale non aveva adottato alcun provvedimento formale di rigetto delle istanze istruttorie.

1,a Corte ha, inoltre, erroneamente dichiarato inammissibile la prova testimoniale sulla sussistenza dei pagamenti effettuati dal sig. L., per genericità, laddove i capitoli di prova, riportati nel corpo del ricorso, richiesti a con ferma della documentazione prodotta, sono formulati in modo sufficientemente specifico e gli stessi risultano dunque ammissibili e rilevanti.

Non risulta viceversa pertinente, avuto riguardo ai documenti prodotti dall’odierno ricorrente e provenienti da soggetti terzi, il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata all’autenticità della sottoscrizione, che si riferisce alle sole scritture private redatte da coloro che sono parti del processo.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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